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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2019

Cassazione n. 26029/2023

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18534/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia d elle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5037/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.In data 9 luglio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossioni), nella sua qualità di Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi per la provincia di Caserta, aveva notificato, ai sensi dell’art. 86 dPR n. 602/1973, un preavviso di fermo amministrativo su due automezzi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento della cartella esattoriale n. 020669°01791, che allo stesso era stata notificata il 15 ottobre 1999, per l’importo complessivo di euro 10.706,46 (di cui euro 7.385,12 di tributo residuo).

Perdurando l’inadempimento, la medesima concessionaria aveva notificato in data 29 giugno 2005 comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del Federico in forza della suddetta cartella e per un importo di euro 11.371,30 (di cui euro 7.385,12 di tributo residuo).

La cartella esattoriale era stata annullata per effetto della sentenza n. 608/15/00 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta.

2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nola la concessionaria per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per la illegittima attività di recupero crediti da essa intrapresa nei suoi confronti.

La concessionaria si costituiva in giudizio e chiedeva disporsi la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. della Agenzia delle Entrate di Caserta, quale ente creditore della cartella per cui è processo.

L’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa, si costituiva in giudizio.Il Tribunale di Nola con sentenza n. 3848/2014 rigettava la domanda, condannando il Federico al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il Federico, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, accertata l’inesistenza della cartella esattoriale per cui è processo, entrambi gli appellati fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, da lui subiti, oltre alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Non si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che veniva dichiarata contumace.

Si costituiva invece l’Agenzia delle Entrate, contestando l’impugnazione avversaria e chiedendo la conferma della gravata sentenza.

La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 5956 del 2019, rigettando l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando il Federico alla rifusione in favore della Agenzia delle Entrate delle spese processuali relative al giudizio di secondo grado.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Nessuna attività è stata svolta dalla concessionaria, pur intimata.

Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del Federico è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, argomentando sugli esiti della espletata ctu, ha ritenuto che l’appellante non avesse provato i fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Sottolinea che la società concessionaria e l’Agenzia, pur avendo piena conoscenza della inesistenza della cartella in esame e del credito con essa azionato (avendo partecipato al giudizio davanti alla Commissione tributaria), avevano provveduto alla iscrizione delle formalità sui suoi beni mobili ed immobili.

Sostiene che il danno non patrimoniale va inteso come mezzo per colmare le lacune presenti nella tutela risarcitoria della persona, così da intendersi composto oltre che dal danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione all’integrità psico fisica della persona secondo i canoni fissati dalla scienza medica), dal danno esistenziale (costituito da tutti quei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse di rango costituzionale relativo alla persona) nonché del danno morale soggettivo, tradizionalmente inteso, il cui ambito resta esclusivamente quello della sofferenza psichica e del patema d’animo.

Aggiunge che il pregiudizio da lui lamentato quale cittadino contribuente vessato dal comportamento illecito della PA, è fatto idoneo a superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione individuata in sede interpretativa dalle Sezioni Unite nel 2008 quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale.

Richiama il principio affermato da questa Corte con sentenza n. 14977 del 2006 e le risultanze della espletata ctu medico legale.

Osserva che il danno esistenziale ed il danno morale, quali componenti della più ampia categoria del danno non patrimoniale, vanno liquidati anche in assenza di danno biologico, trattandosi di voci ontologicamente autonome.1.2.

Con il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale, avendo pronunciato sentenza in omaggio al criterio della ragione più liquida, non si è pronunciato su nessuno dei due motivi di appello che erano stati da lui proposti avverso la sentenza di primo grado (e cioè in relazione alla errata qualificazione della domanda giudiziale come opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; nonché in relazione alla errata valutazione degli elementi di prova in punto di coincidenza fra la cartella, oggetto delle procedure intentate nei suoi confronti, di preavviso di fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteca) e la cartella, oggetto della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che la Corte, se avesse scrutinato i suoi motivi di impugnazione, avrebbe dovuto ritenere non provato il credito posto a base delle iscrizioni pregiudizievoli.

1.3. Con il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nella parte in cui la corte territoriale, giudicando in omaggio al principio della ragione più liquida, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento che lui aveva proposto ai sensi dell’art. 96 c.p.c. già con memoria del 16 giugno 2007 e che aveva successivamente ripetutamente riproposto (da ultimo anche in sede di atto di appello).

Sostiene che la corte territoriale, in accoglimento del gravame, avrebbe dovuto condannare entrambi gli appellati al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, per aver resistito in giudizio e per aver iscritto fermo amministrativo su due suoi veicoli ed ipoteca su tre suoi beni immobili, pur essendo consapevoli dell’assenza di qualunque valido titolo.Osserva che la corte territoriale, pur facendo uso del principio della ragione liquida, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, essendo questa completamente disancorata dall’attività di ricerca di un danno non patrimoniale risarcibile.

1.4. Ad esito dell’illustrazione dei motivi, il ricorrente, ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., richiama alcuni principi di diritto affermati da questa Corte (nn. 8516 e 28407 del 2008; nonché nn. 2788 e 27354 del 2019)

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Inammissibile è il motivo primo.

Al riguardo occorre ricordare che questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015).

Occorre qui ribadire che la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale, deputata a dettarne la disciplina, postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso.

Pertanto, risulta del tutto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (ricostruzione che, come è noto, è riservata al sindacato del giudice di merito).

Orbene, nel motivo in esame parte ricorrente, come sopra rilevato, denuncia violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, argomentando sugli esiti della espletata ctu, ha ritenuto che non avesse provato i fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale: tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione.

Al rilievo che precede, di per sé risolutivo, si aggiunge il fatto che parte ricorrente: da una parte, non indica quale parte della sentenza impugnata avrebbe violato le disposizioni indicate; dall’altra, riporta il contenuto di atti e documenti di causa, rilevanti per la decisione, in modo non idoneo a consentire a questa Corte di provvedere alla verifica della sussistenza della dedotta violazione di legge sulla base del solo ricorso.

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

E' principio consolidato di questa Corte che il paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 17 ottobre 2019) consente (v.

Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non già una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. sez. un. n. 5745 del 2015; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 5133 del 2014).

Al contrario, non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre agli elementi istruttori: a) le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); b) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439 del 2015); c) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame.E' quindi inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere [come nella specie] l’omessa pronuncia sui motivi di appello, in quanto questi non costituiscono né fatti principali né fatti secondari, ma la specifica domanda, che era sottesa alla proposizione dell’appello.

In definitiva, così come articolate, le censure svolte nel motivo si risolvono, in ultima analisi, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando parte ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito.

2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011).

Nel caso di specie la corte territoriale ha rigettato l’appello sul presupposto che non era risultato provato il danno lamentato ed ha dichiarato l’assorbimento di ogni altra domanda, confermando la sentenza di primo grado.

Così pronunciandosi, la corte di merito ha implicitamente rigettato la domanda formulata dall’odierna parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., in quanto detta disposizione presuppone la soccombenza in giudizio della parte alla quale viene attribuito l’illecito processuale.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18534/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia d elle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5037/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.In data 9 luglio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossioni), nella sua qualità di Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi per la provincia di Caserta, aveva notificato, ai sensi dell’art. 86 dPR n. 602/1973, un preavviso di fermo amministrativo su due automezzi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento della cartella esattoriale n. 020669°01791, che allo stesso era stata notificata il 15 ottobre 1999, per l’importo complessivo di euro 10.706,46 (di cui euro 7.385,12 di tributo residuo). Perdurando l’inadempimento, la medesima concessionaria aveva notificato in data 29 giugno 2005 comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del Federico in forza della suddetta cartella e per un importo di euro 11.371,30 (di cui euro 7.385,12 di tributo residuo). La cartella esattoriale era stata annullata per effetto della sentenza n. 608/15/00 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta. 2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nola la concessionaria per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per la illegittima attività di recupero crediti da essa intrapresa nei suoi confronti. La concessionaria si costituiva in giudizio e chiedeva disporsi la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. della Agenzia delle Entrate di Caserta, quale ente creditore della cartella per cui è processo. L’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa, si costituiva in giudizio.Il Tribunale di Nola con sentenza n. 3848/2014 rigettava la domanda, condannando il Federico al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il Federico, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, accertata l’inesistenza della cartella esattoriale per cui è processo, entrambi gli appellati fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, da lui subiti, oltre alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. Non si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che veniva dichiarata contumace. Si costituiva invece l’Agenzia delle Entrate, contestando l’impugnazione avversaria e chiedendo la conferma della gravata sentenza. La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 5956 del 2019, rigettando l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando il Federico alla rifusione in favore della Agenzia delle Entrate delle spese processuali relative al giudizio di secondo grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Nessuna attività è stata svolta dalla concessionaria, pur intimata. Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del Federico è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, argomentando sugli esiti della espletata ctu, ha ritenuto che l’appellante non avesse provato i fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Sottolinea che la società concessionaria e l’Agenzia, pur avendo piena conoscenza della inesistenza della cartella in esame e del credito con essa azionato (avendo partecipato al giudizio davanti alla Commissione tributaria), avevano provveduto alla iscrizione delle formalità sui suoi beni mobili ed immobili. Sostiene che il danno non patrimoniale va inteso come mezzo per colmare le lacune presenti nella tutela risarcitoria della persona, così da intendersi composto oltre che dal danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione all’integrità psico fisica della persona secondo i canoni fissati dalla scienza medica), dal danno esistenziale (costituito da tutti quei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse di rango costituzionale relativo alla persona) nonché del danno morale soggettivo, tradizionalmente inteso, il cui ambito resta esclusivamente quello della sofferenza psichica e del patema d’animo. Aggiunge che il pregiudizio da lui lamentato quale cittadino contribuente vessato dal comportamento illecito della PA, è fatto idoneo a superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione individuata in sede interpretativa dalle Sezioni Unite nel 2008 quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale. Richiama il principio affermato da questa Corte con sentenza n. 14977 del 2006 e le risultanze della espletata ctu medico legale. Osserva che il danno esistenziale ed il danno morale, quali componenti della più ampia categoria del danno non patrimoniale, vanno liquidati anche in assenza di danno biologico, trattandosi di voci ontologicamente autonome.1.2. Con il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale, avendo pronunciato sentenza in omaggio al criterio della ragione più liquida, non si è pronunciato su nessuno dei due motivi di appello che erano stati da lui proposti avverso la sentenza di primo grado (e cioè in relazione alla errata qualificazione della domanda giudiziale come opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; nonché in relazione alla errata valutazione degli elementi di prova in punto di coincidenza fra la cartella, oggetto delle procedure intentate nei suoi confronti, di preavviso di fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteca) e la cartella, oggetto della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che la Corte, se avesse scrutinato i suoi motivi di impugnazione, avrebbe dovuto ritenere non provato il credito posto a base delle iscrizioni pregiudizievoli. 1.3. Con il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nella parte in cui la corte territoriale, giudicando in omaggio al principio della ragione più liquida, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento che lui aveva proposto ai sensi dell’art. 96 c.p.c. già con memoria del 16 giugno 2007 e che aveva successivamente ripetutamente riproposto (da ultimo anche in sede di atto di appello). Sostiene che la corte territoriale, in accoglimento del gravame, avrebbe dovuto condannare entrambi gli appellati al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, per aver resistito in giudizio e per aver iscritto fermo amministrativo su due suoi veicoli ed ipoteca su tre suoi beni immobili, pur essendo consapevoli dell’assenza di qualunque valido titolo.Osserva che la corte territoriale, pur facendo uso del principio della ragione liquida, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, essendo questa completamente disancorata dall’attività di ricerca di un danno non patrimoniale risarcibile. 1.4. Ad esito dell’illustrazione dei motivi, il ricorrente, ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., richiama alcuni principi di diritto affermati da questa Corte (nn. 8516 e 28407 del 2008; nonché nn. 2788 e 27354 del 2019) 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibile è il motivo primo. Al riguardo occorre ricordare che questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015). Occorre qui ribadire che la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale, deputata a dettarne la disciplina, postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso. Pertanto, risulta del tutto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (ricostruzione che, come è noto, è riservata al sindacato del giudice di merito). Orbene, nel motivo in esame parte ricorrente, come sopra rilevato, denuncia violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, argomentando sugli esiti della espletata ctu, ha ritenuto che non avesse provato i fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale: tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione. Al rilievo che precede, di per sé risolutivo, si aggiunge il fatto che parte ricorrente: da una parte, non indica quale parte della sentenza impugnata avrebbe violato le disposizioni indicate; dall’altra, riporta il contenuto di atti e documenti di causa, rilevanti per la decisione, in modo non idoneo a consentire a questa Corte di provvedere alla verifica della sussistenza della dedotta violazione di legge sulla base del solo ricorso. 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. E' principio consolidato di questa Corte che il paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 17 ottobre 2019) consente (v. Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non già una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. sez. un. n. 5745 del 2015; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 5133 del 2014). Al contrario, non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre agli elementi istruttori: a) le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); b) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439 del 2015); c) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame.E' quindi inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere [come nella specie] l’omessa pronuncia sui motivi di appello, in quanto questi non costituiscono né fatti principali né fatti secondari, ma la specifica domanda, che era sottesa alla proposizione dell’appello. In definitiva, così come articolate, le censure svolte nel motivo si risolvono, in ultima analisi, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando parte ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito. 2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011). Nel caso di specie la corte territoriale ha rigettato l’appello sul presupposto che non era risultato provato il danno lamentato ed ha dichiarato l’assorbimento di ogni altra domanda, confermando la sentenza di primo grado. Così pronunciandosi, la corte di merito ha implicitamente rigettato la domanda formulata dall’odierna parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., in quanto detta disposizione presuppone la soccombenza in giudizio della parte alla quale viene attribuito l’illecito processuale. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussi
Sentenza Cassazione n. 26029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris