CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 14282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8886/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V ia CHIUSI 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA], 74 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 4228/2017 depositata il 16/10/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Intesa G estione C rediti promuoveva contro la T essitura [OSCURATO:PERSONA] procedura esecutiva per l'espropriazione di un capannone, alla quale proponeva opposizione di terzo [OSCURATO:PERSONA] perché una parte dei fabbricati da espropriare, realizzati dal debitore esecutato, occupavano per una striscia di metri 1,50 e per tutta la loro larghezza il terreno di sua proprietà. 2. Come richiesto dal giudice dell’esecuzione, il creditore procedente [OSCURATO:PERSONA] C rediti ( poi I talfondiario SpA, quale procuratore di C astello F inance Srl, cessionaria del credito ) promuoveva avanti il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] un giudizio di accertamento. 3. Con sentenza n. 172/2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] escludeva lo sconfinamento se non nei limiti della gronda di un fabbricato che sporgeva per cm. 80 , determinando i costi per l'eliminazione di questa a mezzo CTU. 4. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] formulando una serie di motivi che riguardavano l'esito della CTU e sollecitandone il rinnovo. 5. Con sentenza n. 4228/2017, la Corte d'appello di Milano respingeva l'appello. 6. Nei confronti di tale decisioneGiancarlo Saporiti ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattromotivi . 7. I talfondiario Spa, nella qualità di procuratore di C astello FinanceSrl, ha resistito con controricorso, depositando anche atto di nomina di nuovo difensore nelle forme di rito. 8. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede. 9. In prossimità dell’udienza parte contro ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. Dispone l’art. 369 comma 2 n. 2 cpc (rimasto sul punto immutato anche a seguito della riforma operata dal d.lgs. 149/2022) che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1). La formulazione della norma processuale è nitida nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito dell’atto unitamente al ricorsoin formato cartaceo (o tramite i relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica). Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec in data 11.01.2018 (v. pag. 2 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncia infatti è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico). Le S ezioni U nite di questa Corte hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017): nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione, nella quale si attesta che copia notificata della sentenza non è presente né nel fascicolo del ricorrente, né in quello del controricorrente. Né, infine, può soccorrereparte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben ma ggiore (sentenza di appello pubblicata il 6.10.2017e ricorso notificato il 12.03.2018). La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Sez. L - , Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 3.400,00, oltre a euro200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se