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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 05799/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza emessa il 25.5.2021 ed ora impugnata la Corte di Appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputata di condanna alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato.

Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore deducendo vizio motivazionale, eccependo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della deliberazione della sentenza di appello e lamentando violazione di legge quanto alla negatoria delle attenuanti generiche.

Osservato che il primo motivo relativo alla prescrizione è manifestamente infondato, poiché la doglianza formulata, peraltro genericamente, dalla difesa non ha tenuto conto delle sospensioni della prescrizione tra il 16.9.2019 ed il 18.11.2019 rilevabili dal fascicolo doverosamente consultato dal Collegio.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito riferimento ai precedenti penali specifici, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Edu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza emessa il 25.5.2021 ed ora impugnata la Corte di Appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputata di condanna alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato. Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore deducendo vizio motivazionale, eccependo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della deliberazione della sentenza di appello e lamentando violazione di legge quanto alla negatoria delle attenuanti generiche. Osservato che il primo motivo relativo alla prescrizione è manifestamente infondato, poiché la doglianza formulata, peraltro genericamente, dalla difesa non ha tenuto conto delle sospensioni della prescrizione tra il 16.9.2019 ed il 18.11.2019 rilevabili dal fascicolo doverosamente consultato dal Collegio. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito riferimento ai precedenti penali specifici, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Edu