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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29712/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 10 luglio 2025 la Corte d’Appello di Venezia,in parziale riforma della sentenza emessa il 20 novembre 2024 dal Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Venezia, riconosceva in favoredell’imputato [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4)cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e per l’effettoriduceva la pena inflitta in relazione ai reati di rapina aggravata e resistenza apubblico ufficiale.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 129-bis cod. proc. pen. nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di invio dell’imputato presso un centro digiustizia riparativa per l’avvio di un programma.Assumeva che nella specie ricorrevano i presupposti per l’accesso a unprogramma di giustizia riparativa e che la Corte d’Appello, nel negare l’accessoal programma, aveva reso una motivazione contraddittoria affermando, da unlato, che il servizio richiesto non era attivo e, dall’altro, che nel caso in esame ilpercorso richiesto dall’imputato era privo di utilità, con ciò rendendoaffermazioni del tutto generiche e apodittiche.2.2.

Con il secondo motivo deduceva mancanza o illogicità dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Assumeva al riguardo che non era stato considerato il concreto e positivomutamento di atteggiamento dell’imputato, che aveva inviato alla personaoffesa due lettere contenenti le proprie scuse per il comportamento tenuto eaveva inoltre avanzato richiesta di accesso alla giustizia riparativa, in tal modomanifestando chiari sintomi di ravvedimento; rassegnava che in relazione a talielementi la Corte di merito non aveva reso alcuna motivazione.2.3.

Con il terzo motivo deduceva mancanza o illogicità dellamotivazione in relazione alla mancata applicazione nella misura massima dellariduzione di pena relativa alla concessa, con giudizio di prevalenza, circostanzaAssumeva in proposito che la Corte territoriale aveva reso una motivazioneillogica, avendo ritenuto di non applicare la massima riduzione di pena per laconcessa attenuante motivando tale decisione con l’esistenza di plurimi errorinei quali era incorso il primo giudice nel calcolo della pena, tutti favorevoliall’imputato e ritenuti non emendabili in assenza dell’impugnazione del pubblicoministero.Deduceva inoltre che una riduzione della pena nei termini invocati avrebbeconsentito all’imputato di beneficiare della sospensione condizionale della pena,dovendosi formulare senza meno una prognosi positiva in relazione al futurocomportamento dello [OSCURATO:PERSONA].3.

In data 28 dicembre 2025 sono state depositate conclusioni scrittenell’interesse del ricorrente; in data 7 gennaio 2026 è stata depositata memoriadi replica nell’interesse del ricorrente; in data 14 maggio 2026 è statadepositata una ulteriore memoria di replica nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è infondato.La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi direcente in materia di giustizia riparativa affermando il principio secondo il quale,in tema di impugnazioni, il provvedimento del giudice di merito di rigetto dellarichiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di unprogramma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso percassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado eindipendentemente dal regime di procedibilità del reato(Sez.

U, n. 5166 del 30/10/2025, D., Rv. 289325 – 01).In motivazione, la Corte ha affermato che la decisione sulla richiesta diaccesso al programma di giustizia riparativa, a differenza dello svolgimento diquesto, ha natura giurisdizionale e che il provvedimento di rigetto èimpugnabile anche in caso di reato procedibile di ufficio perché lapartecipazione al programma può produrre effetti giuridicamente rilevanti suqualunque processo penale, come una più favorevole determinazione deltrattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62, n.6, e 163, quarto comma, cod. pen.La Corte ha anche precisato che, ai fini dell’ammissione al programma, ilgiudice di merito deve effettuare un giudizio prognostico in relazione allapossibilità di ricucire lo strappo fra la vittima e l’autore del reato e all’assenza diun pericolo concreto per la vittima, inteso come possibilità di esposizione diquest’ultima a rischi per la propria incolumità.Ha, inoltre, affermato che è onere del richiedente allegare specifici elementidi fatto idonei a lumeggiare l’utilità e le ragioni denotanti l’interesse arimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisionegiudiziale, rappresentando in tal modo l’interesse concreto ad accedere alprogramma di giustizia riparativa e illustrando la possibile concreta incidenzadell’istituto sul trattamento sanzionatorio.Nel corso del giudizio di appello la difesa ha depositato, in data 17 giugno2025, istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa assumendoche un tale programma sarebbe risultato utile alla risoluzione delle questioniderivanti dal fatto per cui si procede affermando che lo stesso programma nonavrebbe comportato un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamentodei fatti.La connotazione del tutto generica delle argomentazioni addotte a sostegnodella richiesta, che si risolvono in un mero richiamo ai presupposti indicati dallanorma per l’applicazione dell’istituto, consente di ritenere che l’imputato nonabbia assolto allo specifico onere di allegazione indicato nella sentenza dellaSuprema Corte sopra richiamata, non avendo lo stesso allegato alcun fattospecifico tale da consentire al giudice una valutazione in relazione all’interesseconcreto dell’imputato ad accedere al programma e alla concreta incidenza diquesto sul trattamento sanzionatorio.A fronte della evidenziata genericità della richiesta ha Corte territoriale haaffermato, con motivazione che risulta immune da vizi, che il programma nonrisultava sotto alcun profilo utile alla risoluzione delle questioni derivanti daifatti contestati, evidenziando congruamente che i reati commessi avevano fraloro natura diversa e diverse persone offese: da un lato i dipendenti del centrocommerciale sede della rapina e dall’altro i pubblici ufficiali rimasti vittime delleviolenze e minacce integranti il reato di resistenza a pubblico ufficialecontestato.Non sussistono, pertanto, i denunciati vizi di violazione di legge e dellamotivazione della sentenza.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che laCorte territoriale abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, con il congruo richiamo alleargomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, con la quale era statoevidenziato che lo stato formale di incensuratezza non costituiva di per sé solomotivo sufficiente per la concessione del beneficio in parola, che il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultava correttamentemotivato con il solo richiamo all’assenza di elementi da valutarsi positivamenteper l’imputato, che nella fase di ideazione del reato lo [OSCURATO:PERSONA] si era prefiguratoben tre obiettivi diversi e che aveva persistito nelle condotte delittuose anchesuccessivamente all’intervento dei Carabinieri, che successivamenteall’avvenuto arresto aveva sostenuto ripetutamente una versione dei fatticlamorosamente smentita dalle chiare risultanze dell’indagine e infine che lelettere di scuse inviate dall’imputato risultavano del tutto tardive e pertanto nonerano dimostrative di una presa di distanza dalle condotte criminose bensìrisultavano finalizzate esclusivamente all’ottenimento di benefici processuali.Si deve, al riguardo, rammentare che ai fini della concessione o del diniegodelle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di meritoprenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entitàdel reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente pernegare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768).3.

Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato, avendo la Corte dimerito reso una motivazione immune da vizi anche in relazione al trattamentosanzionatorio, avendo osservato del tutto congruamente che il giudice di primogrado, con errori non emendabili per l’assenza di impugnazione del pubblicoministero, aveva omesso di effettuare un aumento di pena per la continuazionecon il reato satellite ed era partito da una pena detentiva base pari ad anniquattro e mesi sei di reclusione, inferiore al minimo edittale per il delitto dirapina, pari ad anni cinque di reclusione, così che risultava congrua la riduzionedi pena per la riconosciuta attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. inmisura inferiore a quella massima, pari a un terzo.4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 10 luglio 2025 la Corte d’Appello di Venezia,in parziale riforma della sentenza emessa il 20 novembre 2024 dal Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Venezia, riconosceva in favoredell’imputato [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4)cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e per l’effettoriduceva la pena inflitta in relazione ai reati di rapina aggravata e resistenza apubblico ufficiale.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 129-bis cod. proc. pen. nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di invio dell’imputato presso un centro digiustizia riparativa per l’avvio di un programma.Assumeva che nella specie ricorrevano i presupposti per l’accesso a unprogramma di giustizia riparativa e che la Corte d’Appello, nel negare l’accessoal programma, aveva reso una motivazione contraddittoria affermando, da unlato, che il servizio richiesto non era attivo e, dall’altro, che nel caso in esame ilpercorso richiesto dall’imputato era privo di utilità, con ciò rendendoaffermazioni del tutto generiche e apodittiche.2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza o illogicità dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Assumeva al riguardo che non era stato considerato il concreto e positivomutamento di atteggiamento dell’imputato, che aveva inviato alla personaoffesa due lettere contenenti le proprie scuse per il comportamento tenuto eaveva inoltre avanzato richiesta di accesso alla giustizia riparativa, in tal modomanifestando chiari sintomi di ravvedimento; rassegnava che in relazione a talielementi la Corte di merito non aveva reso alcuna motivazione.2.3. Con il terzo motivo deduceva mancanza o illogicità dellamotivazione in relazione alla mancata applicazione nella misura massima dellariduzione di pena relativa alla concessa, con giudizio di prevalenza, circostanzaAssumeva in proposito che la Corte territoriale aveva reso una motivazioneillogica, avendo ritenuto di non applicare la massima riduzione di pena per laconcessa attenuante motivando tale decisione con l’esistenza di plurimi errorinei quali era incorso il primo giudice nel calcolo della pena, tutti favorevoliall’imputato e ritenuti non emendabili in assenza dell’impugnazione del pubblicoministero.Deduceva inoltre che una riduzione della pena nei termini invocati avrebbeconsentito all’imputato di beneficiare della sospensione condizionale della pena,dovendosi formulare senza meno una prognosi positiva in relazione al futurocomportamento dello [OSCURATO:PERSONA].3. In data 28 dicembre 2025 sono state depositate conclusioni scrittenell’interesse del ricorrente; in data 7 gennaio 2026 è stata depositata memoriadi replica nell’interesse del ricorrente; in data 14 maggio 2026 è statadepositata una ulteriore memoria di replica nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato.La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi direcente in materia di giustizia riparativa affermando il principio secondo il quale,in tema di impugnazioni, il provvedimento del giudice di merito di rigetto dellarichiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di unprogramma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso percassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado eindipendentemente dal regime di procedibilità del reato(Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, D., Rv. 289325 – 01).In motivazione, la Corte ha affermato che la decisione sulla richiesta diaccesso al programma di giustizia riparativa, a differenza dello svolgimento diquesto, ha natura giurisdizionale e che il provvedimento di rigetto èimpugnabile anche in caso di reato procedibile di ufficio perché lapartecipazione al programma può produrre effetti giuridicamente rilevanti suqualunque processo penale, come una più favorevole determinazione deltrattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62, n.6, e 163, quarto comma, cod. pen.La Corte ha anche precisato che, ai fini dell’ammissione al programma, ilgiudice di merito deve effettuare un giudizio prognostico in relazione allapossibilità di ricucire lo strappo fra la vittima e l’autore del reato e all’assenza diun pericolo concreto per la vittima, inteso come possibilità di esposizione diquest’ultima a rischi per la propria incolumità.Ha, inoltre, affermato che è onere del richiedente allegare specifici elementidi fatto idonei a lumeggiare l’utilità e le ragioni denotanti l’interesse arimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisionegiudiziale, rappresentando in tal modo l’interesse concreto ad accedere alprogramma di giustizia riparativa e illustrando la possibile concreta incidenzadell’istituto sul trattamento sanzionatorio.Nel corso del giudizio di appello la difesa ha depositato, in data 17 giugno2025, istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa assumendoche un tale programma sarebbe risultato utile alla risoluzione delle questioniderivanti dal fatto per cui si procede affermando che lo stesso programma nonavrebbe comportato un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamentodei fatti.La connotazione del tutto generica delle argomentazioni addotte a sostegnodella richiesta, che si risolvono in un mero richiamo ai presupposti indicati dallanorma per l’applicazione dell’istituto, consente di ritenere che l’imputato nonabbia assolto allo specifico onere di allegazione indicato nella sentenza dellaSuprema Corte sopra richiamata, non avendo lo stesso allegato alcun fattospecifico tale da consentire al giudice una valutazione in relazione all’interesseconcreto dell’imputato ad accedere al programma e alla concreta incidenza diquesto sul trattamento sanzionatorio.A fronte della evidenziata genericità della richiesta ha Corte territoriale haaffermato, con motivazione che risulta immune da vizi, che il programma nonrisultava sotto alcun profilo utile alla risoluzione delle questioni derivanti daifatti contestati, evidenziando congruamente che i reati commessi avevano fraloro natura diversa e diverse persone offese: da un lato i dipendenti del centrocommerciale sede della rapina e dall’altro i pubblici ufficiali rimasti vittime delleviolenze e minacce integranti il reato di resistenza a pubblico ufficialecontestato.Non sussistono, pertanto, i denunciati vizi di violazione di legge e dellamotivazione della sentenza.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che laCorte territoriale abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, con il congruo richiamo alleargomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, con la quale era statoevidenziato che lo stato formale di incensuratezza non costituiva di per sé solomotivo sufficiente per la concessione del beneficio in parola, che il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultava correttamentemotivato con il solo richiamo all’assenza di elementi da valutarsi positivamenteper l’imputato, che nella fase di ideazione del reato lo [OSCURATO:PERSONA] si era prefiguratoben tre obiettivi diversi e che aveva persistito nelle condotte delittuose anchesuccessivamente all’intervento dei Carabinieri, che successivamenteall’avvenuto arresto aveva sostenuto ripetutamente una versione dei fatticlamorosamente smentita dalle chiare risultanze dell’indagine e infine che lelettere di scuse inviate dall’imputato risultavano del tutto tardive e pertanto nonerano dimostrative di una presa di distanza dalle condotte criminose bensìrisultavano finalizzate esclusivamente all’ottenimento di benefici processuali.Si deve, al riguardo, rammentare che ai fini della concessione o del diniegodelle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di meritoprenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entitàdel reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente pernegare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768).3. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato, avendo la Corte dimerito reso una motivazione immune da vizi anche in relazione al trattamentosanzionatorio, avendo osservato del tutto congruamente che il giudice di primogrado, con errori non emendabili per l’assenza di impugnazione del pubblicoministero, aveva omesso di effettuare un aumento di pena per la continuazionecon il reato satellite ed era partito da una pena detentiva base pari ad anniquattro e mesi sei di reclusione, inferiore al minimo edittale per il delitto dirapina, pari ad anni cinque di reclusione, così che risultava congrua la riduzionedi pena per la riconosciuta attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. inmisura inferiore a quella massima, pari a un terzo.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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