CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19235/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo 2014 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cose destinate a pubblico servizio e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che sostengono che l'aggravante della violenza sulle cose deve essere esclusa non avendo essi attuato il danneggiamento dell'acquedotto comunale mediante il quale è stata realizzata la abusiva derivazione dell'acqua sottratta, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che risponde del reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440, relativa al furto di energia elettrica); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono della carenza di motivazione in ordine all'omessa applicazione della non menzione della condanna, è manifestamente infondato, poiché detto beneficio non era stato richiesto dagli imputati, cosicché su di esso non vi era obbligo di motivare (Sez. 5, n. 9474 del 01/07/1998, Romaniello, Rv. 211450); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così