CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocatola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che era stata applicata aXXXXXXXXXXXXXX con sentenza del medesimo Tribunale del 22/07/2024,passata in giudicato il 10/09/2024, di applicazione ex art. 444 cod. proc. pen.della pena di mesi dieci di reclusione (pena sostituita con complessive seicentoore di lavoro, da svolgere presso la [OSCURATO:PERSONA] - Sezione di Mussomeli)ed ha convertito la pena residua nella reclusione per la durata di mesi nove. Ladecisione trae origine dall’interruzione dello svolgimento del lavoro, da partedell’interessato – in assenza di formale comunicazione preventiva – e, più ingenerale, dalla ritenuta violazione delle prescrizioni impartitegli.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606 comma 1lett. b) cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 72legge 24 novembre 1981 n. 689. Il soggetto non si è mai reso irreperibile; leirregolarità riscontrate sono legate ad un quadro di grave fragilità personale edalle dipendenze, oltre che alla situazione di disgregazione familiare ederroneamente non sono state reputate di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non si èconfrontato con l’elemento oggettivo, rappresentato dalla spontanea ripresa deicontatti con l’U.E.P.E., ad opera del ricorrente; il tutto impedisce di qualificare intermini di gravità le riscontrate violazioni, soprattutto a fronte di un percorsoterapeutico appena avviato.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606 comma 1lett. c) e d) cod. proc. pen., in relazione all’art. 666 cod. proc. pen., perviolazione delle regole del procedimento di esecuzione e del diritto di difesa.2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione. Ci si soffermaesclusivamente sulla valenza negativa delle trasgressioni evidenziate dalla C.R.I.,senza valutarne la concreta entità.2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea valutazione circa la funzionerieducativa delle pene sostitutive e in ordine ai rapporti con i benefici esecutivi.Non si considera come – proprio in prossimità dell’udienza – il ricorrente abbiaaderito a un articolato programma trattamentale concordato con l’U.E.P.E.; taleprogramma include impegni lavorativi, percorso terapeutico presso il Ser.D eprogramma di rieducazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, in sede di requisitoria, ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso. Il provvedimento illustra le plurime e gravicondotte trasgressive poste in essere dal ricorrente, il quale ha così manifestatouna elevata insofferenza, verso le prescrizioni impartite dall’autorità. Conmotivazione immune da censure, poi, il Tribunale ha escluso la serietà del merotardivo proposito di intraprendere un percorso di recupero.La difesa altro non riesce a fare, infine, se non spiegare in terminiriduttivi la condotta serbata dal soggetto, riconducendola esclusivamente ad unafragilità psicologica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2.Come già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo unprovvedimento di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, chetrova scaturigine nella mancata esecuzione dello stesso, oltre che in un– ha reputato inadeguata qualsivoglia altra sanzione sostitutiva e, pertanto, haadottato l’impugnato provvedimento di revoca.Più nello specifico, è stata emessa a carico del ricorrente una sentenza amesi dieci di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e tale pena è statasostituita con il lavoro di pubblica utilità per seicento ore; di queste, il ricorrenterisulta averne effettuate solo cinquantanove. Il giudice dell’esecuzione - sullascorta di quanto relazionato dall’U.E.P.E. – ha evidenziato i ritardi, il disinteressemostrato, gli ingressi irregolari, la presenza saltuaria ed ha valutato l’insieme ditali elementi di termini di gravità, così risolvendosi a revocare la sostituzionedella pena, ex art. 66 legge 689 del 1981.3. Va preliminarmente evidenziato come le censure svolte nel ricorso sisviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuovainterpretazione degli elementi disponibili - diversa da quella recepitanell’impugnato provvedimento - più che a rilevare un vizio rientrante nella rosadi quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tuttaevidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice,infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazionialternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonomaassunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacitàesplicativa (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6,n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazioneche sorregge l’avversata decisione, che è, al contrario, esaustiva e congruente,oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà.Il provvedimento impugnato, infatti, si fonda sulla sussistenza di reiterateviolazioni, mentre la mancata collaborazione del soggetto è attestata dalla CroceRossa; lo stesso ricorrente, del resto, ha ammesso di avere concordato unprogramma terapeutico solo “in prossimità dell’udienza”. Vi è adeguatamotivazione, infine, anche quanto all’impossibilità di concessione di altra penasostitutiva.4. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 66 legge 689 del1981, per non essersi considerata la spontanea ripresa dei contatti con il Ser.D.La doglianza, in realtà, non trova conferma nell’ordinanza impugnata, atteso cheil giudice dell’esecuzione si è compiutamente soffermato anche sullo specificotema ed ha concluso – senza venire efficacemente smentito dalla difesa – essersitrattato solo di una tardiva e autoreferenziale manifestazione di volontà, quantoall’intenzione di intraprendere un percorso di recupero.4.1. Il secondo motivo è aspecifico e assertivo, dolendosi la difesa di nonmeglio specificate violazioni di (non meglio indicate) regole procedurali e, ingenerale, di una lesione del diritto di difesa. Il quarto motivo riproduce ilcontenuto di tale doglianza, seppur sotto differente forma grafica; le duecensure, pertanto ben si prestano ad una agevole trattazione unitaria.Il ricorrente – in ipotesi difensiva - non sarebbe stato posto nellecondizioni di poter chiarire le proprie difficoltà esecutive, correlate alledipendenze che lo affliggono, nonché alla precarietà della sua situazionelavorativa e, infine, alle condizioni familiari; le successive relazioni, trasmessedall’U.E.P.E., sarebbero state semplicemente bollate come tardive e, quindi,impropriamente relegate al rango di meri propositi.Entrambe le doglianze, dunque, si segnalano per una intrinseca vaghezzae, sostanzialmente, finiscono per invocare una rivisitazione delle notedell’U.E.P.E., del SER.D e della C.R.I., versate nell’incarto processuale.4.2.Con il terzo motivo, la difesa auspica la riqualificazione delle accertatetrasgressioni in termini di lieve entità; la critica, però, manca di confrontarsi conle contrarie affermazioni del giudice dell’esecuzione, che ha invece ben spiegatoperché tali violazioni – proprio in quanto pacificamente sistematiche e reiterate –non possano essere valutate negli invocati termini minimali.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare ineuro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementiper ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte Cost., sentenza n.186 del 2000).Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione dicui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recanteil “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.