CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Ldato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32060/22 Rilevato che con sentenza in data 28 ottobre 2021 il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e per il reato dell'art. 337 cod. pen., tenuto conto della continuazione con la condanna di cui alla sentenza n. 344 del 2015; Rilevato che con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per la detenzione dello stupefacente a uso personale e con il secondo motivo l'omessa motivazione in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Rilevato che, nel caso in esame, il Giudice ha comunque motivato in merito all'assenza di cause di proscioglimento; Rilevato che nella proposta di accordo la parte non aveva subordinato l'applicazione della pena al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle «mmende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]