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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39860/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto l'alternativa ricostruzione dei fatti, peraltro già dedotta dal ricorrente con l'atto di appello e adeguatamente disattesa dai giudici di merito, è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sulla circostanza che l'imputato si è personalmente recato presso un esercizio commerciale per vendere i monili provento di furto e sulla prova logica della consapevolezza della provenienza illecita degli stessi alla luce della ricostruzione del fatto risultante dal compendio probatorio in atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto l'alternativa ricostruzione dei fatti, peraltro già dedotta dal ricorrente con l'atto di appello e adeguatamente disattesa dai giudici di merito, è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sulla circostanza che l'imputato si è personalmente recato presso un esercizio commerciale per vendere i monili provento di furto e sulla prova logica della consapevolezza della provenienza illecita degli stessi alla luce della ricostruzione del fatto risultante dal compendio probatorio in atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] ide
Sentenza Cassazione n. 39860/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris