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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16763/2026

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[OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5789/2021,depositata il 01/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026I Ministeri indicati in epigrafe, oggi ricorrenti, hanno impugnato exart. 829 c.p.c. il lodo arbitrale rituale del 30/7/2013, che aveva accoltoparzialmente le domande della concessionaria, accertato responsabilitàdelle Amministrazioni per ritardi e inadempimenti nella gestione della con-cessione, e condannato i Ministeri al risarcimento dei danni.La Corte d'appello ha ritenuto tardiva l'impugnazione, dichiarandolainammissibile con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 241, comma15-bis, del D.lgs. 163/2006, che fissa il termine cd. lungo della impugna-zione in giorni 180 giorni dal deposito del lodo, sul rilievo che il lodo è sta-to depositato il 30/7/2013 e che il Collegio arbitrale si è costituito con lanomina del quinto arbitro in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs.163/2006, mentre l'impugnazione è stata proposta il 30/7/2014.L'Avvocatura dello Stato per conto dei Ministeri soccombenti ha pro-posto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; non si è costituita lacontroparte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la erronea applicazionedell'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. 163/2006.

I ricorrenti deduconoche il termine breve di 180 giorni non era applicabile al caso di specie,perché il Collegio arbitrale era stato costituito prima dell'entrata in vigoredel D.lgs. 53/2010; l'art. 241, comma 15-bis, è stato infatti introdotto solonel 2010 (entrato in vigore il 27 aprile 2010), mentre il Collegio arbitraleera già costituito nel gennaio 2010; la disciplina transitoria attribuisce ri-lievo alla data di costituzione del Collegio arbitrale e pertanto si sarebbedovuto applicare il termine annuale previsto dall'art. 828 c.p.c.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dellaclausola compromissoria.

I ricorrenti evidenziano che la clausola arbitrale(art. 15 della Convenzione) stabiliva che gli arbitri dovevano giudicare se-condo il codice di procedura civile, non secondo il codice dei contratti pub-Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026blici; il Collegio arbitrale aveva applicato correttamente il regime del c.p.c.e la Corte di Appello ha disatteso la volontà negoziale delle parti, appli-cando un termine (180 giorni) proprio del codice dei contratti pubblici.3.- Con il terzo motivo del ricorso si propone una richiesta subordi-nata di rimessione in termini.

Qualora il termine di 180 giorni fosse consi-derato applicabile, i ricorrenti chiedono la rimessione in termini ai sensidell'art. 153, comma 2, c.p.c., per errore scusabile, causato da un revire-ment giurisprudenziale imprevedibile.4.- Il primo motivo è fondato.La Corte d'appello nella sentenza impugnata ritiene applicabile al ca-so di specie il termine (180 giorni) previsto dall'art. 241, comma 15-bis,del D.lgs. 163/2006, in quanto il Collegio arbitrale si era costituito dopol'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 (pag. 5).

E ciò, nonostante la Corted'appello dia atto che il suddetto comma 15-bis è stato introdotto dall'art.5 del Dlgs. 20 marzo 2010, n. 53, la cui disciplina transitoria disponevache la norma non si applicasse per i collegi arbitrali già costituiti alla datain vigore del predetto decreto legislativo.La Corte di merito ha quindi erroneamente applicato l'art. 4, comma7, del D.L. 40/2010, modificato dall'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 73, insede di conversione, che al settimo periodo ha introdotto una diversa di-sciplina transitoria, disponendo «La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 3del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegiarbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto le-gislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abro-gato».

Di conseguenza, i ridotti termini di impugnazione previsti dall'art.241, comma 15-bis, D.lgs. 163/2006, modificato dall'art. 5 D.lgs.53/2010, non trovano applicazione con riferimento ai lodi pronunciati dacollegi arbitrali già costituiti anteriormente (si veda in motivazione Cass.n. 28871/ 2020).Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026La immediata applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dalD.lgs. 163/2006, invocate dalla Corte d'appello, non comportano la possi-bilità di far retroagire la normativa che ha introdotto il termine di impu-gnazione derogatorio della disciplina generale.

Il termine ridotto di 180giorni, in quanto introdotto dal citato D.lgs. 53/2010, si applica solo agliarbitrati i cui collegi siano stati costituiti dopo l'entrata in vigore del mede-simo D.lgs. n. 53/2010 e non a quelli con collegio costituito dopo il D.lgs.163/2006, come invece ritenuto dalla Corte di merito.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbitigli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'ap-pello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liqui-dazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5789/2021,depositata il 01/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026I Ministeri indicati in epigrafe, oggi ricorrenti, hanno impugnato exart. 829 c.p.c. il lodo arbitrale rituale del 30/7/2013, che aveva accoltoparzialmente le domande della concessionaria, accertato responsabilitàdelle Amministrazioni per ritardi e inadempimenti nella gestione della con-cessione, e condannato i Ministeri al risarcimento dei danni.La Corte d'appello ha ritenuto tardiva l'impugnazione, dichiarandolainammissibile con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 241, comma15-bis, del D.lgs. 163/2006, che fissa il termine cd. lungo della impugna-zione in giorni 180 giorni dal deposito del lodo, sul rilievo che il lodo è sta-to depositato il 30/7/2013 e che il Collegio arbitrale si è costituito con lanomina del quinto arbitro in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs.163/2006, mentre l'impugnazione è stata proposta il 30/7/2014.L'Avvocatura dello Stato per conto dei Ministeri soccombenti ha pro-posto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; non si è costituita lacontroparte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la erronea applicazionedell'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. 163/2006. I ricorrenti deduconoche il termine breve di 180 giorni non era applicabile al caso di specie,perché il Collegio arbitrale era stato costituito prima dell'entrata in vigoredel D.lgs. 53/2010; l'art. 241, comma 15-bis, è stato infatti introdotto solonel 2010 (entrato in vigore il 27 aprile 2010), mentre il Collegio arbitraleera già costituito nel gennaio 2010; la disciplina transitoria attribuisce ri-lievo alla data di costituzione del Collegio arbitrale e pertanto si sarebbedovuto applicare il termine annuale previsto dall'art. 828 c.p.c.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dellaclausola compromissoria. I ricorrenti evidenziano che la clausola arbitrale(art. 15 della Convenzione) stabiliva che gli arbitri dovevano giudicare se-condo il codice di procedura civile, non secondo il codice dei contratti pub-Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026blici; il Collegio arbitrale aveva applicato correttamente il regime del c.p.c.e la Corte di Appello ha disatteso la volontà negoziale delle parti, appli-cando un termine (180 giorni) proprio del codice dei contratti pubblici.3.- Con il terzo motivo del ricorso si propone una richiesta subordi-nata di rimessione in termini. Qualora il termine di 180 giorni fosse consi-derato applicabile, i ricorrenti chiedono la rimessione in termini ai sensidell'art. 153, comma 2, c.p.c., per errore scusabile, causato da un revire-ment giurisprudenziale imprevedibile.4.- Il primo motivo è fondato.La Corte d'appello nella sentenza impugnata ritiene applicabile al ca-so di specie il termine (180 giorni) previsto dall'art. 241, comma 15-bis,del D.lgs. 163/2006, in quanto il Collegio arbitrale si era costituito dopol'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 (pag. 5). E ciò, nonostante la Corted'appello dia atto che il suddetto comma 15-bis è stato introdotto dall'art.5 del Dlgs. 20 marzo 2010, n. 53, la cui disciplina transitoria disponevache la norma non si applicasse per i collegi arbitrali già costituiti alla datain vigore del predetto decreto legislativo.La Corte di merito ha quindi erroneamente applicato l'art. 4, comma7, del D.L. 40/2010, modificato dall'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 73, insede di conversione, che al settimo periodo ha introdotto una diversa di-sciplina transitoria, disponendo «La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 3del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegiarbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto le-gislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abro-gato». Di conseguenza, i ridotti termini di impugnazione previsti dall'art.241, comma 15-bis, D.lgs. 163/2006, modificato dall'art. 5 D.lgs.53/2010, non trovano applicazione con riferimento ai lodi pronunciati dacollegi arbitrali già costituiti anteriormente (si veda in motivazione Cass.n. 28871/ 2020).Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026La immediata applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dalD.lgs. 163/2006, invocate dalla Corte d'appello, non comportano la possi-bilità di far retroagire la normativa che ha introdotto il termine di impu-gnazione derogatorio della disciplina generale. Il termine ridotto di 180giorni, in quanto introdotto dal citato D.lgs. 53/2010, si applica solo agliarbitrati i cui collegi siano stati costituiti dopo l'entrata in vigore del mede-simo D.lgs. n. 53/2010 e non a quelli con collegio costituito dopo il D.lgs.163/2006, come invece ritenuto dalla Corte di merito.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbitigli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'ap-pello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liqui-dazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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