CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 2911 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro s.r.l. in liquidazione Nuove costruzioni -intimata- 417 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata /2c7Z di Brescia, depositata in data 5 giugno 2014, n. 3065/65/14; udita la relazione resa dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2022, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 23-bis RG n. 2911/15 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] re del d.l. n. 137/20, conv. con I. 176/20, e richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21; letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatti di causa. Emerge dagli atti che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto in appalto commesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] che aveva emesso nel 2004 fatture in acconto, risultate d'importo notevolmente superiore a quanto dovuto, di modo che, trascorso oltre un anno dall'emissione, la contribuente ha emesso note di credito di pari importo, con conseguente contabilizzazione ai fini delle imposte dirette della corrispondente sopravvenienza passiva. L'Agenzia delle entrate ritenne che le note di credito fossero state indebitamente contabilizzate, perché riferite a fatture precedenti concernenti operazioni oggettivamente inesistenti. Ne è scaturito un avviso di accertamento che la società ha impugnato, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo. Quella regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, in quanto, pur ritenendo sussistente un meccanismo fraudolento e ritenendo provata la partecipazione ad esso della contribuente, ha fatto leva appunto sul fatto che nel 2004 le prestazioni non erano state eseguite, di modo che ha ritenuto corretto il successivo storno dei ricavi relativi. Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v'è replica. Ragioni della decisione. 1.- Il ricorso, col quale l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/72, nonché degli artt. 101, comma 4, LI 109 del d.P.R. n. 917/86, è parzialmente fondato, limitatamente alle imposte dirette. RG n. 2911/15 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è difatti inammissibile in relazione all'iva, perché non contesta la ricostruzione della materia giustiziabile contenuta in sentenza, in cui si legge che "...il presente giudizio ha quale unico oggetto IRES e IRAP, non anche l'IVA". 2.- Quanto alle imposte dirette, si anticipava, il ricorso è fondato. All'accertata natura fittizia delle fatture emesse nel 2004 consegue difatti l'indeducibilità, quali componenti passivi del reddito imponibile, delle note di credito del 2005, con le quali la società ha stornato i corrispondenti importi come sopravvenienze passive. L'inesistenza oggettiva delle operazioni originariamente fatturate dalla ricorrente non integra alcuna delle fattispecie previste dall'art. 101 del d.P.R. n. 917/86, e, in particolare, né il mancato conseguimento di ricavi o di altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, né la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, proprio perché tali ipotesi presuppongono necessariamente la natura effettiva del titolo dal quale derivano i ricavi o le attività già considerati ai fini del reddito imponibile di un esercizio precedente (in termini, Cass. n. 20337/19). 2.1.- Quanto alle imposte dirette, che colpiscono esclusivamente la ricchezza reale, le operazioni oggettivamente inesistenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile oggetto di rettifica. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con mod., con I. n. 44 del 2012, difatti, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese (tra varie, Cass. n. 7896/16; n. 18390/18). 3.- Non sussiste, ai fini delle imposte dirette, il presupposto necessario della deroga al criterio di competenza stabilito dall'art. RG n. 2911/15 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 109 del d.P.R. n. 917/86, che si realizza attraverso la posticipata deducibilità di componenti negativi del reddito, ossia la certezza, della loro esistenza e della determinabilità obiettiva del loro ammontare, che sia sopravvenuta alla formazione del titolo giuridico fonte dei ricavi (tra varie, Cass. n. 20521/06; n. 10988/07; n. 18237/12). Infatti, se l'operazione fatturata è oggettivamente inesistente, la consapevolezza del contribuente circa l'inesistenza dei relativi ricavi è necessariamente contestuale alla fatturazione e non giustifica la successiva deduzione di una correlata sopravvenienza passiva: non si può lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile (cfr. Cass. n. 28159/13). 3.1.- Erronea è per conseguenza la statuizione del giudice d'appello, che ha ammesso la configurabilità e la deducibilità nel 2005 dell'affermata sopravvenienza passiva, proprio perché la contribuente ha stornato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse l'anno precedente. 4.- Il ricorso va quindi accolto nei limiti indicati e la sentenza cassata per il profilo corrispondente, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Per questi motivi accoglie il ricorso nei limiti in motivazione, cassa la sentenza impugnata per il profilo corrispondente e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. L' sten [OSCURATO:PERSONA] Il presidente oso. i 4 APRI 202k ,11.pFUNZIO