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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07719/2023

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DECRETO INGIUNTIVO –[OSCURATO:PERSONA] DIVERSA.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 26752/2019 Dott.[OSCURATO:PERSONA] - rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 267 5 2 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], in persona degli amministratori e legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difes i , giusta procura speciale allegatain calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , unitamente al quale elettivamente domiciliano i Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a. giusta deliberato dell’[OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 2019), - in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via Brenta n. 18/B - con sede in Verona, al la [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , in perso na del procuratore speciale sott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, al Viale dei Parioli n. 74. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].. - intimat a - avverso la sentenza, n. 276/2019, del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza non definitiva del 29 giugno 2017, n. 2363, il Tribunale di Firenze dichiarò inammissibile, perché tardiva, l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto ingiuntivo, n. 4609/2012, emesso nei loro confronti (la prima quale debitrice principale, gli altri quali suoi soci illimitatamente responsabili e suoi fideiussori) dal medesimo tribunale, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di € 114.362,14, richiesto per saldo debitore del conto corrente n. 30058877.

1.1. Quel tribunale rimarcò che: i) gli opponenti avevano proceduto il 30 ottobre 2012 a richiedere, a mezzo posta, la notificazione dell'atto di opposizione presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo, indicato nel ricorso monitorio, di Firenze, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 86; ii ) tuttavia la notifica non era andata a buon fine in quanto l'agente postale aveva attestato il mancato recapito della raccomandata, il 6 novembre 2012, per trasferimento del destinatario; iii) la ri notifica dell'atto di opposizione, a seguito di quanto così dispost o all'udienza del 6 marzo 2013, era stata effettuata, presso il nuovo indirizzo del menzionato legale, il 21 maggio 2013 e si era perfezionata il 27 maggio 2013; iv) agli atti risultava la certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in cui si leggeva che quell’avvocato risultava aver trasferito il proprio studio da viale A. Volta n. 86 (Firenze), a via De‘ Pandolfini n. 26 (Firenze), a far data dall’1 ottobre 2012 e che dalla stesso giorno la variazione era stata aggiornata nell'Albo degli Avvocati di Firenze on line; v) detta certificazione, non smentita da diverse risultanze processuali, aveva valore di prova in relazione ai fatti in essa attestati; vi) sarebbe stato onere della partenotificante verificare se, quando (il 30 ottobre 2012) aveva chiesto la notifica dell'atto di opposizione, l'indirizzo indicato nel ricorso per ingiunzione per l'elezione di domicilio corrispondesse a quello effettivo del difensore all'epoca; vii) non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini degli opponenti perché la mancata notifica dell'atto di citazione era stata determinata esclusivamente da errore ad essi imputabile; viii) anche a voler ritenere la sussistenza di tali presupposti, gli opponenti dovevano ritenersi comunque decaduti per non aver effettuato la nuova notifica entro il termine perentorio implicitamente assegnatogli, costituito dal termine per comparire di cui all'art. 163-biscod. proc. civ. riguardo alla nuova udienza del 18 settembre 2013.

2. Il gravame promosso contro questa decisione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fu respinto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 6 febbraio 2019, n. 276, resa nel contraddittorio con la doBank s.p.a., quale procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale ultima, medio tempore, la [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito di un‘operazione di cessione pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, aveva ceduto tutti i suoi crediti “deteriorati”.

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne correttamente valutato dal tribunale il contenuto della già descritta attestazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, da ciò facendo derivare:i) la conferma della imputabilità, in capo agli appellanti/opponenti, dell’esito negativo della prima notificazione del loro atto di opposizione exart.645 cod. proc. civ. richiesta il 30 ottobre 2012; ii) che «la successiva notifica del 27.5.2013, eseguita in esito alla rinnovazione erroneamente disposta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui era stata chiesta la rimessione [in termini.

Ndr], è avvenuta nonostante l’inammissibilità della predetta rimessione in termini, come poi successivamente e correttamente ritenuto nella sentenza gravata, dando luogo, quindi, alla tardiva notifica dell’opposizione.

Risulta quantomeno singolare e comunque palesemente infondato l'assunto degli appellanti (già opponenti) che la notifica dell'opposizione si sa rebbe perfezionata per essi opponenti "alla data del 30.12.2012 [rectius: 30.10.2012.

Ndr] ovvero alle data della notifica del primo atto di opposizione” mentre “per il destinatario invece alla data del 27.5.2013, allorquando riceveva l'opposizione in rinnovazione autorizzata dal Giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dato che, invece, trattasi di notificazione dell'atto di citazione in opposizione oggettivamente tardiva, che rende oggettivamente inammissibile l'opposizione al DI, preposta ben oltre il termine di legge.

Risulta a questo punto inconferente, rispetto a tale seconda tardiva notificazione, per di più eseguita pure senza il rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. (avrebbe dovuto essere notificata entro il 5.5.2013), verificare se la stessa debba intendersi “sanata” dalla avvenuta costituzione dell'opposta Banca, che peraltro si era costituita espressamente eccependo sia l’illegittimità della rimessione compiuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia la conseguente tardività della notifica dell'atto di opposizione».

3. Per la cassazione di questa decisione hanno proposto ricorso, recante un motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito, con controricorso, la doValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.), quale procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non ha spiegato difese l’altra destinataria della notificazione di quel ricorso.

Entrambe le parti costituite hanno depositatomemoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato: «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 111, 149, 153, 160, 163-bis, 164, 166, 170, 345, 347, 645, 647 e 650 del codice di procedura civile, degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge n. 53 del 1994, degli artt. 2697 e 2700 del codice civile».

Si assume, in sintesi, che: i) il documento su cui la corte distrettuale aveva fondato la propria decisione, ossia l’attestazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze depositata, in primo grado, da [OSCURATO:SOCIETA]. come documento n. 13, non era stato ritualmente prodotto nel secondo grado del presente giudizio, essendo ivi detta società rimasta contumace ed essendo avvenuta la produzione di quel documento da parte di altro soggetto, la doBank s.p.a., nella indicata qualità, intervenuta, però, innanzi al tribunale dopo la pronuncia della sentenza non definitiva oggetto di impugnazione presso quella corte; ii) detto documento, comunque, doveva considerarsi sfornito della valenza probatoria come attribuitagli dalla corte fiorentina; iii) tenuto conto dei princìpi complessivamente desumibili da Cass., SU, n. 14916 del 2016, correttamente il giudice di prime cure (erroneamente ravvedutosi, poi, nella sua sentenza non definitiva) aveva disposto la rinnovazione della notificazione della prima citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. cui avrebbe dovuto attribuirsi efficacia ex tunc; iv) nessun termine era stato assegnato dal tribunale per la rinotifica dell’atto di opposizione e, comunque, l’avvenuta costituzione dell’opposta aveva sanato eventuali vizi di quell’atto. 2.Una tale doglianza si rivela complessivamente infondata alla stregua delle dirimenti considerazioni tutte di cui appresso.

2.1. Giova premettere chela corte distrettuale: i) all’atto della decisione della causa ex art. 281 - sexies cod. proc. civ., ha dato atto, espressamente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), di « aver acquisito il fas cicolo telematico di primo grado»; ii) ha rimarcato altresì che, innanzi al tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto il documento contrassegnato con il n. 13, avente ad oggetto la certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in cui si leggeva che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del medesimo istituto di credito in sede di ricorso monitorio, - e nei cui confronti, dunque, sarebbe dovuta avvenire la notificazione dell’atto di opposizione exart. 645 cod. proc. civ. -risultava aver trasferito il proprio studio da viale A. Volta 86, Firenze, a via De‘ Pandolfini n. 26, Firenze, a far data dall’1 ottobre 2012 e che dalla stesso giorno la variazione era stata aggiornata nell'Albo degli Avvocati di Firenze on line.

2.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che -come si legge nella recentissima Cass., SU, n. 4835 del 2023: «[…] l’acquisizione della prova documentale “precostituita” come fonte di informazione del giudizio avviene per il tramite delle regole sulla produzione e sull’inserimento nei fascicoli processuali, le quali sono essenzialmente finalizzate a garantire il diritto di difesa ed il contraddittorio in favore della controparte.

Il diritto al giusto processo impone di verificare che il procedimento di acquisizione delle prove sia stato complessivamente equo (cfr.

Corte europea dei diritti dell’uomo Elsholz c.

Germania [GC], 2000, § 66; Devinar c.

Slovenia, 2018, § 45; Blücher c.

Repubblica ceca, 2005, § 65).

Il documento ritualmente prodotto fornisce, così, una rappresentazione immediata e permanente del fatto di causa, in quanto il diritto delle parti al procedimento istruttorio di fissazione dei fatti controversi non implica poi una loro volontà costitutiva dell’effetto probatorio del materiale raccolto.

La teorizzazione del descritto principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” porta, dunque, a considerare che, una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento, lo stesso, in quanto “conosciuto” e perciò definitivamente acquisito alla causa, se sia successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che sene fosse originariamente avvalsa o (come concretamente accaduto nella fattispecie oggi all’esame di questo Collegio.

Ndr.) da altra parte, non può considerarsi “nuovo”, né in primo grado, agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, ai sensidell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., né nel giudizio in cassazione, con riguardo al divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ..

Se l’acquisizione della valenza probatoria del documento esibito (ovvero la sua natura di fonte di conoscenza per il giudice e di fissazione formale della verità legale circa l’esistenza o l’inesistenza dei fatti controversi) non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, essa neppure può dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto.Il fatto storico rappresentato dal documento prodotto si ha per dimostrato, essendo stato ultimato il procedimento strumentale che assicura l’acquisizione processuale della fonte di conoscenza, e ciò pone fuori causa l’art. 2697 c.c.: questa norma onera la parte di dimostrare gli accadimenti che concretizzano la fattispecie astratta di legge dalla cui applicazione essa voglia ricavare effetti per sé favorevoli ed offre al giudice una via d’uscita ove di tali accadimenti da assumere in sentenza sia mancata la prova.

La definitività dell’acquisizione processuale del documento prodotto, inteso come fonte di conoscenza del fatto, nel passaggio dal giudizio di primo grado al giudizio d’appello, perché possa poi influire altresì sull’attività logica del giudice dell’impugnazione e sul risultato decisionale che discende da questa attività, deve trovare un coordinamento con la regola della formazione progressiva della cosa giudicata.

Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell’attività logica del giudice dell’appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all’interno diun atto difensivo».

2.3. La medesima pronuncia delle Sezioni Unite rimarca pure che «Affinché, poi, il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ., semmai, come sosteneva la sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, sulla base dell’ordine in tal senso imposto dal giudice all’atto del ritiro effettuato avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 169 cod. proc. civ. e 77 disp. att. cod. proc. civ..

Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo.

Dovendosi negare, inoltre, che la permanente portata dimostrativa nel giudizio di appello di uno o di determinati documenti acquisiti in primo grado discenda dalla scelta delle parti di volersi avvalere del relativo effetto probatorio, può ritenersi consentito al giudice di secondo grado, eventualmente aperto un preventivo contraddittorio, di ordinare la produzione dei medesimi documenti, in copia o in originale, se lo ritiene necessario, a modello di quanto del resto stabilito dall’art. 123 bis disp. att. c.p.c. per l’impugnazione di sentenza non definitiva, valutando la mancata esibizione, senza giustificato motivo, come comportamento contrario al dovere di lealtà e probità.

Allorché, poi, la parte interessata abbia ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del documento cartaceo prodotto in primo grado (e dunque del relativo fatto secondario dedotto in funzione di prova), del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo».

2.4. Essa, infine, enuncia, i seguenti princìpi: i) «il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti, prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudicee spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione»; ii) «Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni»; iii) « Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c..

Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado »; iv ) «Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunqueil dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo».

2.5. Alla stregua delle argomentazioni e dei princìpi suddetti, che il Collegio condivide,deve ritenersi, dunque, che affatto legittimamente la corte distrettuale ha utilizzato, per la sua decisione, il contenuto - desumibile quanto meno dal tenore della sentenza innanzi ad essa impugnata, come riportato dalla medesima corte nella parte della sua decisione descrittiva del giudizio di primo grado - della già descritta certificazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze circa il mutamento di indirizzo, benché nell’ambito del medesimo comune, dello studio dell’[OSCURATO:PERSONA].

2.6. La stessa corte, poi, dopo aver premesso che «in claris non fit interpretatio», ha affermato che la «chiarissima attestazione» contenuta in quel documento non «viene confutata adeguatamente dagli appellanti» e «contraddice, in modo evidente, l’assunto degli appellanti stessi circa la mancata indicazione della data nella quale il trasferimento sarebbe stato pubblicato sul sitoweb».

In sostanza, lungi dal considerare quel documento come munito di fede privilegiata, la stessa ha inteso rimarcare che, diversamente da quanto ivi lamentato dagli appellanti, l’anteriorità della data (1 ottobre 2012) dell’affatto pacifico trasferimento del proprio studio effettuato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto al momento (30ottobre 2012) dell’avvenuto tentativo di notificazione, nei suoi confronti, dell’atto di opposizione ex art.645 cod. proc. civ., era facilmente desumibile dall’Albo degli Avvocati di Firenze consultabile sul sito on line del corrispondente Consiglio dell’Ordine.

2.6.1. Peraltro, nella misura in cui l’odierna censura mira ad opporre una valutazione diversa a quella effettuata, su quel punto, dalla corte distrettuale, la stessa mostra di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consonialle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023).

2.7. A tanto deve aggiungersi che, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno distinto la nullità della notifica di un atto processuale dall'inesistenza della medesima.

Invero, con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesistenza della notificazione (nella specie del ricorso per cassazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b ) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr., in senso sostanzialmente conforme, anche la più recente Cass. n. 26511 del 2022)

2.7.1. È chiaro, allora, che la notificazione di un atto processuale (nella specie l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. degli odierni ricorrenti) non compiutasi in ragione del trasferimento del destinatario è inesistente: non già giuridicamente inesistente per difformità dal paradigma legale, bensì inesistente in rerum natura (si tratta, cioè, di inesistenza per «totale mancanza materiale dell'atto», secondo la ricostruzione dell’appena menzionata Cass., SU, n. 14916 del 2016), per non aver conseguito il suo scopo consistente nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, dell'atto da notificare al destinatario medesimo.

Di guisa che detta abortita notifica neppure è suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 17336 del 2019; Cass. n. 23760 del 2020).2.7.2.

In tale frangente, come è noto, è data al notificante la riattivazione del procedimento di notificazione entro un limitedi tempo pari alla metà dei termini indicati per il compimento di quel determinato atto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass., SU, n. 14594 del 2016), ma sempre che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante: il che è, di regola, da escludere in caso (come quello qui in esame) di trasferimento del difensore della controparte, l'ubicazione del cui studio è accertamento agevolissimo, alla portata di chiunque dotato di un minino didiligenza, attraverso la consultazione telematica del relativo albo (cfr., in motivazione, Cass. n. 17336 del 2019)

2.7.3. Pertanto, in base a tali princìpi, al quale il Collegio intende dare ulteriore continuità, la notifica della quale la corte d'appello ha ribadito l'inesistenza era effettivamente tale, così da essere insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 759 del 2016; Cass. n. 529 del 2017.

Si veda pure, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 1798 del 2018).

2.7.4. Del tutto superflua, dunque, si rivela ogni altra argomentazione circa le ulteriori notificazioni, chiaramente tardive, di quell’opposizione ex art.645 cod. proc. civ. eseguita dagli odierni ricorrenti in seguito all’illegittima rimessione in termini disposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e contestata dall’opposta fin dal momento della sua costituzione.

3. In definitiva, quindi, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate, in solido tra questi ultimi, dal principio di soccombenza tra le sole parti costituite, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica costituita controricorrente, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO INGIUNTIVO –[OSCURATO:PERSONA] DIVERSA. Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 26752/2019 Dott.[OSCURATO:PERSONA] - rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 267 5 2 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], in persona degli amministratori e legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difes i , giusta procura speciale allegatain calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , unitamente al quale elettivamente domiciliano i Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a. giusta deliberato dell’[OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 2019), - in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via Brenta n. 18/B - con sede in Verona, al la [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , in perso na del procuratore speciale sott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, al Viale dei Parioli n. 74. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].. - intimat a - avverso la sentenza, n. 276/2019, del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza non definitiva del 29 giugno 2017, n. 2363, il Tribunale di Firenze dichiarò inammissibile, perché tardiva, l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto ingiuntivo, n. 4609/2012, emesso nei loro confronti (la prima quale debitrice principale, gli altri quali suoi soci illimitatamente responsabili e suoi fideiussori) dal medesimo tribunale, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di € 114.362,14, richiesto per saldo debitore del conto corrente n. 30058877. 1.1. Quel tribunale rimarcò che: i) gli opponenti avevano proceduto il 30 ottobre 2012 a richiedere, a mezzo posta, la notificazione dell'atto di opposizione presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo, indicato nel ricorso monitorio, di Firenze, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 86; ii ) tuttavia la notifica non era andata a buon fine in quanto l'agente postale aveva attestato il mancato recapito della raccomandata, il 6 novembre 2012, per trasferimento del destinatario; iii) la ri notifica dell'atto di opposizione, a seguito di quanto così dispost o all'udienza del 6 marzo 2013, era stata effettuata, presso il nuovo indirizzo del menzionato legale, il 21 maggio 2013 e si era perfezionata il 27 maggio 2013; iv) agli atti risultava la certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in cui si leggeva che quell’avvocato risultava aver trasferito il proprio studio da viale A. Volta n. 86 (Firenze), a via De‘ Pandolfini n. 26 (Firenze), a far data dall’1 ottobre 2012 e che dalla stesso giorno la variazione era stata aggiornata nell'Albo degli Avvocati di Firenze on line; v) detta certificazione, non smentita da diverse risultanze processuali, aveva valore di prova in relazione ai fatti in essa attestati; vi) sarebbe stato onere della partenotificante verificare se, quando (il 30 ottobre 2012) aveva chiesto la notifica dell'atto di opposizione, l'indirizzo indicato nel ricorso per ingiunzione per l'elezione di domicilio corrispondesse a quello effettivo del difensore all'epoca; vii) non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini degli opponenti perché la mancata notifica dell'atto di citazione era stata determinata esclusivamente da errore ad essi imputabile; viii) anche a voler ritenere la sussistenza di tali presupposti, gli opponenti dovevano ritenersi comunque decaduti per non aver effettuato la nuova notifica entro il termine perentorio implicitamente assegnatogli, costituito dal termine per comparire di cui all'art. 163-biscod. proc. civ. riguardo alla nuova udienza del 18 settembre 2013. 2. Il gravame promosso contro questa decisione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fu respinto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 6 febbraio 2019, n. 276, resa nel contraddittorio con la doBank s.p.a., quale procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale ultima, medio tempore, la [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito di un‘operazione di cessione pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, aveva ceduto tutti i suoi crediti “deteriorati”. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne correttamente valutato dal tribunale il contenuto della già descritta attestazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, da ciò facendo derivare:i) la conferma della imputabilità, in capo agli appellanti/opponenti, dell’esito negativo della prima notificazione del loro atto di opposizione exart.645 cod. proc. civ. richiesta il 30 ottobre 2012; ii) che «la successiva notifica del 27.5.2013, eseguita in esito alla rinnovazione erroneamente disposta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui era stata chiesta la rimessione [in termini. Ndr], è avvenuta nonostante l’inammissibilità della predetta rimessione in termini, come poi successivamente e correttamente ritenuto nella sentenza gravata, dando luogo, quindi, alla tardiva notifica dell’opposizione. Risulta quantomeno singolare e comunque palesemente infondato l'assunto degli appellanti (già opponenti) che la notifica dell'opposizione si sa rebbe perfezionata per essi opponenti "alla data del 30.12.2012 [rectius: 30.10.2012. Ndr] ovvero alle data della notifica del primo atto di opposizione” mentre “per il destinatario invece alla data del 27.5.2013, allorquando riceveva l'opposizione in rinnovazione autorizzata dal Giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dato che, invece, trattasi di notificazione dell'atto di citazione in opposizione oggettivamente tardiva, che rende oggettivamente inammissibile l'opposizione al DI, preposta ben oltre il termine di legge. Risulta a questo punto inconferente, rispetto a tale seconda tardiva notificazione, per di più eseguita pure senza il rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. (avrebbe dovuto essere notificata entro il 5.5.2013), verificare se la stessa debba intendersi “sanata” dalla avvenuta costituzione dell'opposta Banca, che peraltro si era costituita espressamente eccependo sia l’illegittimità della rimessione compiuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia la conseguente tardività della notifica dell'atto di opposizione». 3. Per la cassazione di questa decisione hanno proposto ricorso, recante un motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso, la doValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.), quale procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non ha spiegato difese l’altra destinataria della notificazione di quel ricorso. Entrambe le parti costituite hanno depositatomemoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato: «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 111, 149, 153, 160, 163-bis, 164, 166, 170, 345, 347, 645, 647 e 650 del codice di procedura civile, degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge n. 53 del 1994, degli artt. 2697 e 2700 del codice civile». Si assume, in sintesi, che: i) il documento su cui la corte distrettuale aveva fondato la propria decisione, ossia l’attestazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze depositata, in primo grado, da [OSCURATO:SOCIETA]. come documento n. 13, non era stato ritualmente prodotto nel secondo grado del presente giudizio, essendo ivi detta società rimasta contumace ed essendo avvenuta la produzione di quel documento da parte di altro soggetto, la doBank s.p.a., nella indicata qualità, intervenuta, però, innanzi al tribunale dopo la pronuncia della sentenza non definitiva oggetto di impugnazione presso quella corte; ii) detto documento, comunque, doveva considerarsi sfornito della valenza probatoria come attribuitagli dalla corte fiorentina; iii) tenuto conto dei princìpi complessivamente desumibili da Cass., SU, n. 14916 del 2016, correttamente il giudice di prime cure (erroneamente ravvedutosi, poi, nella sua sentenza non definitiva) aveva disposto la rinnovazione della notificazione della prima citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. cui avrebbe dovuto attribuirsi efficacia ex tunc; iv) nessun termine era stato assegnato dal tribunale per la rinotifica dell’atto di opposizione e, comunque, l’avvenuta costituzione dell’opposta aveva sanato eventuali vizi di quell’atto. 2.Una tale doglianza si rivela complessivamente infondata alla stregua delle dirimenti considerazioni tutte di cui appresso. 2.1. Giova premettere chela corte distrettuale: i) all’atto della decisione della causa ex art. 281 - sexies cod. proc. civ., ha dato atto, espressamente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), di « aver acquisito il fas cicolo telematico di primo grado»; ii) ha rimarcato altresì che, innanzi al tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto il documento contrassegnato con il n. 13, avente ad oggetto la certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in cui si leggeva che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del medesimo istituto di credito in sede di ricorso monitorio, - e nei cui confronti, dunque, sarebbe dovuta avvenire la notificazione dell’atto di opposizione exart. 645 cod. proc. civ. -risultava aver trasferito il proprio studio da viale A. Volta 86, Firenze, a via De‘ Pandolfini n. 26, Firenze, a far data dall’1 ottobre 2012 e che dalla stesso giorno la variazione era stata aggiornata nell'Albo degli Avvocati di Firenze on line. 2.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che -come si legge nella recentissima Cass., SU, n. 4835 del 2023: «[…] l’acquisizione della prova documentale “precostituita” come fonte di informazione del giudizio avviene per il tramite delle regole sulla produzione e sull’inserimento nei fascicoli processuali, le quali sono essenzialmente finalizzate a garantire il diritto di difesa ed il contraddittorio in favore della controparte. Il diritto al giusto processo impone di verificare che il procedimento di acquisizione delle prove sia stato complessivamente equo (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo Elsholz c. Germania [GC], 2000, § 66; Devinar c. Slovenia, 2018, § 45; Blücher c. Repubblica ceca, 2005, § 65). Il documento ritualmente prodotto fornisce, così, una rappresentazione immediata e permanente del fatto di causa, in quanto il diritto delle parti al procedimento istruttorio di fissazione dei fatti controversi non implica poi una loro volontà costitutiva dell’effetto probatorio del materiale raccolto. La teorizzazione del descritto principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” porta, dunque, a considerare che, una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento, lo stesso, in quanto “conosciuto” e perciò definitivamente acquisito alla causa, se sia successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che sene fosse originariamente avvalsa o (come concretamente accaduto nella fattispecie oggi all’esame di questo Collegio. Ndr.) da altra parte, non può considerarsi “nuovo”, né in primo grado, agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, ai sensidell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., né nel giudizio in cassazione, con riguardo al divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ.. Se l’acquisizione della valenza probatoria del documento esibito (ovvero la sua natura di fonte di conoscenza per il giudice e di fissazione formale della verità legale circa l’esistenza o l’inesistenza dei fatti controversi) non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, essa neppure può dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto.Il fatto storico rappresentato dal documento prodotto si ha per dimostrato, essendo stato ultimato il procedimento strumentale che assicura l’acquisizione processuale della fonte di conoscenza, e ciò pone fuori causa l’art. 2697 c.c.: questa norma onera la parte di dimostrare gli accadimenti che concretizzano la fattispecie astratta di legge dalla cui applicazione essa voglia ricavare effetti per sé favorevoli ed offre al giudice una via d’uscita ove di tali accadimenti da assumere in sentenza sia mancata la prova. La definitività dell’acquisizione processuale del documento prodotto, inteso come fonte di conoscenza del fatto, nel passaggio dal giudizio di primo grado al giudizio d’appello, perché possa poi influire altresì sull’attività logica del giudice dell’impugnazione e sul risultato decisionale che discende da questa attività, deve trovare un coordinamento con la regola della formazione progressiva della cosa giudicata. Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell’attività logica del giudice dell’appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all’interno diun atto difensivo». 2.3. La medesima pronuncia delle Sezioni Unite rimarca pure che «Affinché, poi, il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ., semmai, come sosteneva la sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, sulla base dell’ordine in tal senso imposto dal giudice all’atto del ritiro effettuato avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 169 cod. proc. civ. e 77 disp. att. cod. proc. civ.. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo. Dovendosi negare, inoltre, che la permanente portata dimostrativa nel giudizio di appello di uno o di determinati documenti acquisiti in primo grado discenda dalla scelta delle parti di volersi avvalere del relativo effetto probatorio, può ritenersi consentito al giudice di secondo grado, eventualmente aperto un preventivo contraddittorio, di ordinare la produzione dei medesimi documenti, in copia o in originale, se lo ritiene necessario, a modello di quanto del resto stabilito dall’art. 123 bis disp. att. c.p.c. per l’impugnazione di sentenza non definitiva, valutando la mancata esibizione, senza giustificato motivo, come comportamento contrario al dovere di lealtà e probità. Allorché, poi, la parte interessata abbia ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del documento cartaceo prodotto in primo grado (e dunque del relativo fatto secondario dedotto in funzione di prova), del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo». 2.4. Essa, infine, enuncia, i seguenti princìpi: i) «il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti, prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudicee spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione»; ii) «Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni»; iii) « Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado »; iv ) «Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunqueil dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo». 2.5. Alla stregua delle argomentazioni e dei princìpi suddetti, che il Collegio condivide,deve ritenersi, dunque, che affatto legittimamente la corte distrettuale ha utilizzato, per la sua decisione, il contenuto - desumibile quanto meno dal tenore della sentenza innanzi ad essa impugnata, come riportato dalla medesima corte nella parte della sua decisione descrittiva del giudizio di primo grado - della già descritta certificazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze circa il mutamento di indirizzo, benché nell’ambito del medesimo comune, dello studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2.6. La stessa corte, poi, dopo aver premesso che «in claris non fit interpretatio», ha affermato che la «chiarissima attestazione» contenuta in quel documento non «viene confutata adeguatamente dagli appellanti» e «contraddice, in modo evidente, l’assunto degli appellanti stessi circa la mancata indicazione della data nella quale il trasferimento sarebbe stato pubblicato sul sitoweb». In sostanza, lungi dal considerare quel documento come munito di fede privilegiata, la stessa ha inteso rimarcare che, diversamente da quanto ivi lamentato dagli appellanti, l’anteriorità della data (1 ottobre 2012) dell’affatto pacifico trasferimento del proprio studio effettuato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto al momento (30ottobre 2012) dell’avvenuto tentativo di notificazione, nei suoi confronti, dell’atto di opposizione ex art.645 cod. proc. civ., era facilmente desumibile dall’Albo degli Avvocati di Firenze consultabile sul sito on line del corrispondente Consiglio dell’Ordine. 2.6.1. Peraltro, nella misura in cui l’odierna censura mira ad opporre una valutazione diversa a quella effettuata, su quel punto, dalla corte distrettuale, la stessa mostra di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consonialle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023). 2.7. A tanto deve aggiungersi che, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno distinto la nullità della notifica di un atto processuale dall'inesistenza della medesima. Invero, con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesistenza della notificazione (nella specie del ricorso per cassazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b ) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr., in senso sostanzialmente conforme, anche la più recente Cass. n. 26511 del 2022) 2.7.1. È chiaro, allora, che la notificazione di un atto processuale (nella specie l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. degli odierni ricorrenti) non compiutasi in ragione del trasferimento del destinatario è inesistente: non già giuridicamente inesistente per difformità dal paradigma legale, bensì inesistente in rerum natura (si tratta, cioè, di inesistenza per «totale mancanza materiale dell'atto», secondo la ricostruzione dell’appena menzionata Cass., SU, n. 14916 del 2016), per non aver conseguito il suo scopo consistente nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, dell'atto da notificare al destinatario medesimo. Di guisa che detta abortita notifica neppure è suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 17336 del 2019; Cass. n. 23760 del 2020).2.7.2. In tale frangente, come è noto, è data al notificante la riattivazione del procedimento di notificazione entro un limitedi tempo pari alla metà dei termini indicati per il compimento di quel determinato atto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass., SU, n. 14594 del 2016), ma sempre che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante: il che è, di regola, da escludere in caso (come quello qui in esame) di trasferimento del difensore della controparte, l'ubicazione del cui studio è accertamento agevolissimo, alla portata di chiunque dotato di un minino didiligenza, attraverso la consultazione telematica del relativo albo (cfr., in motivazione, Cass. n. 17336 del 2019) 2.7.3. Pertanto, in base a tali princìpi, al quale il Collegio intende dare ulteriore continuità, la notifica della quale la corte d'appello ha ribadito l'inesistenza era effettivamente tale, così da essere insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 759 del 2016; Cass. n. 529 del 2017. Si veda pure, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 1798 del 2018). 2.7.4. Del tutto superflua, dunque, si rivela ogni altra argomentazione circa le ulteriori notificazioni, chiaramente tardive, di quell’opposizione ex art.645 cod. proc. civ. eseguita dagli odierni ricorrenti in seguito all’illegittima rimessione in termini disposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e contestata dall’opposta fin dal momento della sua costituzione. 3. In definitiva, quindi, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate, in solido tra questi ultimi, dal principio di soccombenza tra le sole parti costituite, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di R.I.A. [OSCURATO:SOCIETA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica costituita controricorrente, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
Decreto Cassazione n. 07719/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris