CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 34613/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13791-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 4962/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 354/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.13791/2023 Cron. Rep. Ud.05/11/2025 La Corte d'appello di Roma, 4° sezione lavoro, con la sentenza in atti, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] srl in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pubblicata in data 10.7.2020 con la quale il tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1544/2018 emessa nei confronti dei ricorrenti. La Corte ha rilevato che il primo giudice aveva statuito, ai fini che interessavano, che si trattava di controversia in materia di lavoro e previdenziale ex artt. 409 e 442 c.p.c. Il riferimento del primo giudice a dette norme, di tipo processuale, implicava che l'accertamento da lui compiuto atteneva non alla qualificazione della domanda, ma, specificamente al rito da applicare, e cioè a quello previsto per le controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.) ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 442 c.p.c.). Tale statuizione sul rito non era stata oggetto di specifica censura nel presente grado, che coperta dal giudicato in senso formale faceva definitivamente stato tra le parti; ciò a prescindere dalla sua correttezza sotto il profilo giuridico, profilo il cui esame in sede di gravame era definitivamente precluso. Più nello specifico, l'identificazione del mezzo di impugnazione spendibile contro un provvedimento giurisdizionale andava operata, a tutela dell'affidamento della parte, e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusto o errata che fosse) effettuata dal giudice (Cass. nn. 23390 del 2020, 17642 del 2021). Nella specie la sottoposizione della causa al rito del lavoro determinava anche in fase di gravame l'applicazione delle relative norme processuali. L'art. 327 c.p.c. dispone che indipendentemente dalla notificazione della sentenza impugnata l'appello non può essere proposto dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, pubblicazione avvenuta il 10/7/2023. Non si applicavano invece né l'art. 83, 2, del d.l. n. 18/20 conv. in l. 23/2020 secondo cui dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 era sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; né l'art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, come convertito, secondo cui il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, cit. commi 1 e 2 era prorogato all'11 maggio 2020. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con un motivo di ricorso al quale ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro con controricorso tardivo, depositato ai soli fini di partecipazione all'udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazion e c .p.c., 360 n. 3 c.p.c. dell’ art. 327 c.p.c. , dell’art. 3 l. n. 742/69 ex art. 360 n. 4 c.p.c. dell’art. 132 n. 4 e 112 c.p.c. , perché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’appello per tardività, ex art. 327 c.p.c., atteso che, trattandosi di controversia in materia di lavoro e previdenza, ex artt. 409 e 442 c.p.c., non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (il termine semestrale per proporre appello scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il ricorso in appello era statodepositato il 9.2.2021). Invece la sospensione feriale operava perché si trattava di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione; inoltre, la Corte di appello erroneamente ha premesso che la statuizione sul rito non era stata oggetto di specifica censura in appello ed aveva concluso che la stessa era coperta dal giudicato e facevadefinitivamente stato tra le parti. 2. Il motivo di ricorso è fondato. 3. Secondo quanto statuito dalla Cass. SS.UU. n. 2145/2021, nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 201, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione. 4.- La Corte di appello ha affermato il contrario ed ha dunque violato gli artt. 1 e 3 della legge n. 742/69; la quale all’art. 1 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alla giurisdizione ordinaria ed a quella amministrativa è sospeso di diritto dal primo al trentuno agosto di ciascun anno e riprende adecorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. L'art. 3 l. n. 742/69 dispone che la norma non si applica alle cause e ai procedimenti in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria. 5.- Una volta acquisito che le cause in materia di opposizione all’ordinanze ingiunzione come quella in oggetto - benché soggette al rito del lavoro e trattate eventualmente dal giudice del lavoro in ragione delle questioni proposte - non rientrano, quanto alla loro natura, tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, la Corte di appello avrebbe dovuto conteggiare il decorso del termine tenendo conto della sospensione feriale dei termini ed affermare perciò la tempestività dell’appello ( proposto in data 9.2.2021 avverso sentenza pubblicata in data 10.7.2020). 6.- Alla luce di quanto fin qui osservato il ricorso deve essere quindi accolto. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla trattazione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 7.-Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma