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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 34370/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di MESSINA, COLLEGIO per il RIESAME dei Provvedimenti in materia di misure cautelari reali, con ordinanza del 3/9/2021, depositata il 14/9/2021, ha confermato il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il sequestro preventivo della somma di 178.210,21 e, in caso di incapienza, il sequestro di denaro, beni mobili, beni immobili fino alla concorrenza del medesimo importo in relazione al reato di truffa aggravata di cui al capo C) di cui all'art. 640 bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per i reati di cui agli artt. 640 bis e 648 ter cod. pen e art. 2 D.Lgs 74/2000

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen e 111, comma sesto cost., nonché per difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza e dagli atti del processo con specifico riferimento al travisamento dei fatti e della prova nel suo complesso e omesso esame e valutazione degli elementi e/o dei dati risultanti dalla consulenza di parte.

Omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e motivazione inesistente e/o meramente apparente in relazione alla controversa questione della sproporzione e/o non adeguatezza del valore attribuito ai beni ai fini della legittimità del sequestro.

2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di confrontarsi in concreto con il contenuto della perizia estimativa in atti e la conclusione, pertanto, fondata sui soli valori catastali cui ha fatto riferimento la Guardia di Finanza e non sui valori concreti dell'impianto fotovoltaico e di mercato dei beni immobili, sarebbe stata assunta in violazione del c.d. diritto vivente e sarebbe pertanto apparente.

La doglianza non è consentita.

1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali di rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baroni°, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

1.2. Nel caso di specie il ricorrente, al di là del titolo del motivo di ricorso, deduce in concreto la carenza, anche se sotto il profilo dell'inesistenza, di motivazione quanto alla sproporzione tra la somma oggetto di sequestro e il valore dei beni in concreto sottoposti a vincolo reale.La motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta apparente né, tanto meno, è inesistente.

Il Tribunale del riesame, infatti, anche con riferimenti concreti, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la consulenza tecnica di parte così che, allo stato, pure considerando che il giudice del riesame non ha poteri istruttori, ogni ulteriore critica sul punto, tesa a sollecitare una diversa valutazione dei medesimi elementi, non è consentita (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272).

2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di MESSINA, COLLEGIO per il RIESAME dei Provvedimenti in materia di misure cautelari reali, con ordinanza del 3/9/2021, depositata il 14/9/2021, ha confermato il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il sequestro preventivo della somma di 178.210,21 e, in caso di incapienza, il sequestro di denaro, beni mobili, beni immobili fino alla concorrenza del medesimo importo in relazione al reato di truffa aggravata di cui al capo C) di cui all'art. 640 bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per i reati di cui agli artt. 640 bis e 648 ter cod. pen e art. 2 D.Lgs 74/2000 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen e 111, comma sesto cost., nonché per difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza e dagli atti del processo con specifico riferimento al travisamento dei fatti e della prova nel suo complesso e omesso esame e valutazione degli elementi e/o dei dati risultanti dalla consulenza di parte. Omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e motivazione inesistente e/o meramente apparente in relazione alla controversa questione della sproporzione e/o non adeguatezza del valore attribuito ai beni ai fini della legittimità del sequestro. 2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di confrontarsi in concreto con il contenuto della perizia estimativa in atti e la conclusione, pertanto, fondata sui soli valori catastali cui ha fatto riferimento la Guardia di Finanza e non sui valori concreti dell'impianto fotovoltaico e di mercato dei beni immobili, sarebbe stata assunta in violazione del c.d. diritto vivente e sarebbe pertanto apparente. La doglianza non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali di rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baroni°, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie il ricorrente, al di là del titolo del motivo di ricorso, deduce in concreto la carenza, anche se sotto il profilo dell'inesistenza, di motivazione quanto alla sproporzione tra la somma oggetto di sequestro e il valore dei beni in concreto sottoposti a vincolo reale.La motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta apparente né, tanto meno, è inesistente. Il Tribunale del riesame, infatti, anche con riferimenti concreti, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la consulenza tecnica di parte così che, allo stato, pure considerando che il giudice del riesame non ha poteri istruttori, ogni ulteriore critica sul punto, tesa a sollecitare una diversa valutazione dei medesimi elementi, non è consentita (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272). 2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo