CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non pertinenza del luogo all'abitazione dell'imputato ai fini dell'integrazione del reato di evasione, essendosi la Corte di merito adeguata al consolidato orientamento secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rv. 263977); ritenuto che anche il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena ripropone censure generiche considerato che le valutazioni espresse in punto di gravità della condotta non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA],11 re estensore