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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33278/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05PHBVG ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna resa il 13 novembre 2020 dal Tribunale di Padova per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen.

Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato ascritto; contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano, per il primo motivo, la p. 5 della sentenza impugnata; per il secondo motivo, la p. 6); dovendosi altresì ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ere r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05PHBVG ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna resa il 13 novembre 2020 dal Tribunale di Padova per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato ascritto; contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano, per il primo motivo, la p. 5 della sentenza impugnata; per il secondo motivo, la p. 6); dovendosi altresì ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ere r
Sentenza Cassazione n. 33278/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris