CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 09218/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19070/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentat a e difes a dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale separata allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 16/6/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le