CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 13 ottobre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 9 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 629, comma 2 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali sarebbero intrinsecamente non credibili e prive di riscontri esterni, dunque inidonee a fondare la penale responsabilità dell'imputato; apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della cd. "desistenza volontaria" ex art. 56, comma 3 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, si rileva come esso sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto congruamente e coerentemente le ragioni a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestatogli, valorizzando, oltre alle dichiarazioni della parte lesa, anche altri e plurimi elementi probatori (dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA]; deposizioni degli operanti intervenuti subito dopo i fatti; referto del [OSCURATO:PERSONA]; cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata ha compiutamente dato conto degli elementi sulla cui scorta i giudici di merito hanno ritenuto la credibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa e degli elementi di riscontro esterno. Il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito appare, quindi, conforme ai criteri dettati da questa Corte sul punto. Infatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. prcc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). In particolare, la Corte territoriale ha logicamente argomentato circa la ritenuta attendibilità della persona offesa, confortata dai riscontri anzidetti, ritenendo che le discordanze tra le sommarie informazioni e le dichiarazioni, rese subito dopo agli operanti, risultavano "chiaramente ascrivibili alle condizioni in cui versava l'uomo in quel frangente", in quanto vittima di una brutale aggressione fisica (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Anche il secondo motivo di ricorso è reiterativo di doglianze già dedotte con l'atto di appello, nonché vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche, con cui il ricorrente non si confronta. Dunque, il motivo vertente sull'asserita carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della cd. desistenza volontaria deve considerarsi generico ed aspecifico. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto non configurata la fattispecie della desistenza volontaria richiamando l'intervento delle forze dell'ordine e valorizzando la circostanza che la vittima non disponeva del denaro richiesto: unicamente questi elementi hanno impedito la consumazione dell'estorsione, non sussistendo quell'atteggiamento di volontaria resipiscenza in capo all'imputato, necessario ai fini della configurazione dell'ipotesi di desistenza volontaria. La correttezza della decisione impugnata conduce, pertanto, alla inammissibilità del ricorso. Ad essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]iigF Ag9stinacchi