Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1970

Cassazione n. 44453/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1970 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il motivo di ricorso che contesta la responsabilità del ricorrente e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990:il quantitativo marijuana detenuta e le modalità di confezionamento (solo una delle dosi corrispondeva a gr. 2 mentre gli altri quattro pacchetti avevano peso variabile fra i 25 e 50 gr.) hanno fondato la ragionevole conclusione che la droga fosse destinata alla cessione e che le complessive modalità del fatto fossero non compatibili con un giudizio di minore gravità, quale quello che la fattispecie di cui al comma quinto dell'art. 73 d.PR. cit. comporta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1970 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il motivo di ricorso che contesta la responsabilità del ricorrente e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990:il quantitativo marijuana detenuta e le modalità di confezionamento (solo una delle dosi corrispondeva a gr. 2 mentre gli altri quattro pacchetti avevano peso variabile fra i 25 e 50 gr.) hanno fondato la ragionevole conclusione che la droga fosse destinata alla cessione e che le complessive modalità del fatto fossero non compatibili con un giudizio di minore gravità, quale quello che la fattispecie di cui al comma quinto dell'art. 73 d.PR. cit. comporta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 44453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris