CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 40233/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio, quanto alla richiesta di riconoscimi: nto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualifi:ata, con declaratoria di inammissibilità quanto al resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Me3sina ha parzialmente riformato la sentenza del 15/11/2022 del Tribunale di Patti in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevo e di due distinte ipotesi di reato ex art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, ci:sì, lo ha assolto dalla contestazione sub A), con l'utilizzo della formula di rito "perché il fatto non costituisce reato", per l'effetto rideterminando la pena inflitta in anni uno di reclusione, relativamente al residuo fatto ascritto (posto in essere, 1:ome da contestazione, perché - essendo sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo dì soggiorno in Torrenova - violava le prescrizOni a lui imposte, segnatamente quella di non allontanarsi dal Comune di residenz 3 se non preventivamente autorizzato, venendo ripetutamente trovato in [OSCURATO:PERSONA] di Milite 110). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. (ìiuseppe Mancuso, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entr ) i limiti strettamente necessari per la motivazione, a si sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. per., derivante dalla mancata dichiarazione di estin ione per prescrizione del contestato reato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'rt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per non esser state adeguatamente valutate tutte le prove testimoniali raccolte. L'imputato era stato autorizzato ad ormeggiare il suo natante )resso il porto di Sant'Agata di Militello ed a esercitare la pesca nelle ore notturn , , previa tempestiva comunicazione degli spostamenti al Commissariato della ì olizia di Stato, nonché con limitazione degli stessi allo specchio di mare antistante Comuni di Torregrotta e Sant'Agata di Militello; inoltre, egli disponeva esclusivamente - quale mezzo di locomozione - di una vecchia bicicletta. Quando è stato controllato, pertanto, l'imputato stava semplicemente facendo rientro, in bicicletta, presso la propria abitazione, dopo aver esercitato la pesca notturna in conformità all'autorizzazione. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione circa la invocata prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, sulla ritenuta recidiva qualificata.3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento cor rinvio, limitatamente alla omessa motivazione in ordine all'auspicato riconoscimi: nto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sulla contestata recidiva qualificata; ha poi chiesto, quanto alle residue doglianze, la declar ìtoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova anzitutto ricordare come la recidiva reiterata - quale cir:ostanza ad effetto speciale - esplichi effetti non solo sul calcolo del termine n - inimo di prescrizione del reato, a norma dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., [ala anche - al ricorrere di atti interruttivi - sul computo del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè rv. 266532; si veda anche Sez. 6, n. 48954 del 21r9/2016, Lamirowski, rv. 268224, a mente della quale: «La recidiva reiterat ì, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionah minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presen; a di atti ínterruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimi:, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., dovendosi escludere che ciò compprti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del P -otocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine/c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione»; nello stesso senso si sono espresse Sez. 4, n. 4 610 del 21/09/2023, Bisiccè, rv. 285267; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dei). 2018, Freda, rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, rv. 272015; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, rv. 271802; 5 ez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], rv. 268214). Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; tale circostanza - sebbene sottoposta a g Jdizio di bilanciamento, rispetto alle riconosciute generiche - esplica effetti, a fini del computo del termine di prescrizione (Sez. 5, n. 13203 del 01/02/2024, D Sciullo, rv. 286220). Essendo indicato il tempus commissi delicti, quindi, al 23/C8/2016, il relativo termine massimo di prescrizione deve essere fissato al 23/ 78/2026 (salvo aggiungervi, eventualmente, i periodi di sospensione ricavabili dallr visione dell'incarto processuale). Il primo motivo, quindi, è da disattendere.3. Non merita accoglimento nemmeno la seconda doglianza sussunta nell'atto di impugnazione. 3.1. Va infatti evidenziato come tale censura, oltre ad avere un :arattere marcatamente reiterativo, si sviluppi interamente sul piano del fatto e ia tesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, di tersa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale opiTazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da queta Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valu:ativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto Nalizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 3.2. La Corte territoriale ha richiamato la ricostruzione storica e i: ggettiva compiuta dal Tribunale, che aveva adeguatamente analizzato la vicenda ;otto i1/4--- profilo fenomenico. Da tale riassunto degli accadimenti sottoposti a giudizio si • evince quindi che, il giorno 23 agosto 2016, l'imputato venne visto trar sitare in biciletta, in territorio appartenente al Comune di Sant'Agata di Militello, ll'incirca alle ore 10.00 e, pertanto, venne bloccato dagli operanti. Praticò era autorizzato ad esercitare la pesca in orario notturno purché previa tempestiva comunicazione dei propri spostamenti, che nell'occa.s one non risultava effettuata. In ordine a tale condotta, violativa delle prescrizioni mposte, non è emersa alcuna giustificazione. 3.3. Si può anche ricordare che - in vista del controllo di legittimità - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di prirr o grado, per andare a formare un unico complessivo corpo argomentativo, allor: uando - come nel caso in esame - i giudici del gravame, esaminando le censure )roposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed l: perando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, cc lcordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 257595). Tanto doverosamente evidenziato, va detto che la sentenza impuglata - in uno con quella del Tribunale, con la quale costituisce, quanto all'afferrn zione di responsabilità per l'imputazione sub B) della rubrica, una "doppia con 'orme" - risulta sufficientemente motivata, proprio sotto i profili dedotti da parte ritorrente. Inoltre l'apparato motivazionale complessivo non è certo apparente, né Ilogico e tantomeno contraddittorio. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente chiarito come non sia censurabile - nel giudizio di legittimità - la sentenza che non motivi espressamenti su una specifica deduzione prospettata in sede di appello, allorquando le ragion poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente eì plicitate, all'interno dell'apparato motivazionale globalmente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/)5/2013, Caniello, rv. 256340; si veda anche Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lal:rafy, rv. 284096, a mente della quale: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica cl2cluzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza»). 4. Con il terzo motivo, la difesa deduce omessa pronuncia circa l censure mosse in sede di gravame, in ordine al giudizio di bilanciamento effettuì to, tra la recidiva qualifica e le concesse generiche, per esser state queste ultime o ìnriputate con il solo criterio dell'equivalenza e non della prevalenza. È sufficiente osservare, allora, come il divieto di prevaler za delle circostanze attenuanti generiche, sulla recidiva qualificata, sia assistiti) da una precisa previsione normativa; la vigenza del divieto, quindi, esonera il giudice da qualsivoglia motivazione, sul punto specifico. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rgetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento de le spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor