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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 05376/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,N) Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 30,337, da cui erano ricavabili n. 189 dosi medie singole.

Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della motivazione in riferimento ai fatti contestati.

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della gravità del reato.

Letta la memoria difensiva depositata in atti, in cui si contesta la valutazione d'inammissibilità dell'impugnazione e si richiede l'assegnazione del procedimento ad una sezione ordinaria della Corte di Cassazione per la tratl:azione in pubblica udienza.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Invero, con riferimento alla doglianza riguardante l'asserita assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, la Corte di appello, fornendo congrua risposta, ha posto in evidenza il quantitativo di stupefacente caduto in sequestro (da cui erano ricavabili n. 189 dosi) e l'accertata mancanza di risorse economiche in capo all'imputato che potessero giustificare il cospicuo acquisto di tale quantitativo per un uso esclusivamente personale.

Considerato che le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche e tendenti a sollecitare una rivisitazione di aspetti valutativi di esclusiva spettanza del giudice di merito: con motivazione non censurabile in questa sede la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado, ritenendo congrua la pena determinata nella misura finale di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, all'uopo evidenziando come la pena base, di poco superiore al minimo edittale si giustificasse in ragione della gravità del reato commesso, desumibile dal cospicuo numero di dosi detenute.

Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,N) Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 30,337, da cui erano ricavabili n. 189 dosi medie singole. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della motivazione in riferimento ai fatti contestati. 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della gravità del reato. Letta la memoria difensiva depositata in atti, in cui si contesta la valutazione d'inammissibilità dell'impugnazione e si richiede l'assegnazione del procedimento ad una sezione ordinaria della Corte di Cassazione per la tratl:azione in pubblica udienza. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Invero, con riferimento alla doglianza riguardante l'asserita assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, la Corte di appello, fornendo congrua risposta, ha posto in evidenza il quantitativo di stupefacente caduto in sequestro (da cui erano ricavabili n. 189 dosi) e l'accertata mancanza di risorse economiche in capo all'imputato che potessero giustificare il cospicuo acquisto di tale quantitativo per un uso esclusivamente personale. Considerato che le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche e tendenti a sollecitare una rivisitazione di aspetti valutativi di esclusiva spettanza del giudice di merito: con motivazione non censurabile in questa sede la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado, ritenendo congrua la pena determinata nella misura finale di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, all'uopo evidenziando come la pena base, di poco superiore al minimo edittale si giustificasse in ragione della gravità del reato commesso, desumibile dal cospicuo numero di dosi detenute. Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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