CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20355/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 36596/2018 R.G. proposto da ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ddrnicilio eletto in Roma, viale Liegi, n. 58, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona d Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura 'generale dello Stato, che la rappresenta e difende; `5(j17 avverso la sentenza della Commissione tributaria regiona e della Calabria sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 2960/7/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 806010102066-2005 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 135; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 20:8 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 31a declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 20:2U, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma / [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]