CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale incalce al ricorso-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) inpersona del legale rappresentante pro temporeROMA CAPITALE (C.F. 01057861005), in persona del Sindaco protemporeNumero registro generale 9231/2023Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 17307/2026Data pubblicazione 01/06/2026COMMISSARIATO [OSCURATO:PERSONA] TRENTO(C.F. 80016550222), in persona del legale rappresentante pro temporePREFETTURA – U.T.G. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 80197350582), in persona delPrefetto pro temporePREFETTURA – U.T.G. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 80001270364), in persona delPrefetto pro temporeMINISTERO DELL’INTERNO (C.F. 80014130928), in persona delMinistro pro tempore- intimati -avverso la sentenza n. 14882/2022 emessa dal Tribunale di Roma edepositata in data 12 ottobre 2022.Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2026, dalConsigliere relatore Emanuela MusiCon sentenza n. 14882/2022 il Tribunale di Roma, in accoglimentodell’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inefficace la cartella n. 0972016 0215901177000 emessa nei confronti del ricorrente e condannava laPrefettura di Roma e l’Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER), insolido tra loro, a rifondere alla controparte le spese del grado di giudizio,che liquidava, in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 550,00 percompensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa (daNumero registro generale 9231/2023Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 17307/2026Data pubblicazione 01/06/2026distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario). Per lacassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in ununico articolato motivo con cui lamenta la violazione e falsa applicazionedegli art. 4, d.m. 55/2014, art. 2233, co. 2, cod. civ. e art. 111 cost., inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo il giudice diappello liquidato i compensi al di sotto dei minimi senza esplicitare alcunamotivazione.Le controparti sono rimaste intimate.MOTIVI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 4 d.m.55/2014, 2233, co. 2, cod. civ. e art. 111 cost., in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che il Tribunale di Roma, senzafornire motivazione alcuna circa il discostamento dai tariffari contenutinella indicata normativa, abbia liquidato i compensi spettanti alla parterisultata integralmente vittoriosa in misura incongrua. In particolare,essendo il valore della causa pari ad € 1.222,05 corrispondente al valoredella residua cartella con esclusivo riferimento alla quale era statospiegato il gravame parziale, le spese dell’appello, tenuto contodell’attività svolta e del valore del giudizio, avrebbero dovuto essereliquidate secondo i valori medi di cui allo scaglione da € 1.101,00 a €5.200,00, ovvero nella misura di € 2.552,00 (fasi di studio, introduttiva,istruttoria e decisionale) oltre accessori e, in ogni caso, la liquidazione siNumero registro generale 9231/2023Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 17307/2026Data pubblicazione 01/06/2026rivela illegittima anche con riferimento ai minimi tariffari, in forza dei qualitenuto conto delle fasi espletate sarebbe dovuta essere di € 1.278,00.Il ricorso è fondato.Nel regime introdotto dal D.M. 37/2018, non è più consentita laliquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore allapercentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di unascelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice diquantificare il compenso - o le spese processuali - e a garantire,prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e dellivello della prestazione professionale. L’attuale previsione è, quindi, tesaproprio a specificare con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglieminime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valoreparametrico di base da parte degli organi giudicanti. In tal senso cfr. Cass.Sez. 2 n. 9815 del 13/04/2023.La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale riconosciuto a titolo dispese processuali, in relazione al valore della causa (pari all’importo dellasanzione irrogata e annullata dal giudice del gravame), somme inferiori aquelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citatoart. 4, comma primo, D.M. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. 37/2018.In conclusione, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza deve esserecassata limitatamente alla pronunzia sulle spese di lite e, non essendoNumero registro generale 9231/2023Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 17307/2026Data pubblicazione 01/06/2026necessari accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la rideterminazione, in favore delricorrente, delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma in base aiparametri minimi di cui al d.m. 55/2014 nella formulazione vigente rationetemporis), spese che si liquidano in Euro 1.276,00 per compensi oltreaccessori di legge, fermo il resto.Alla soccombenza segue la condanna delle amministrazioni già condannatein appello, Prefettura di Roma e Ader, alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Repice, comeda richiesta formulata nel ricorso. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa, limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite,la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, condanna la Prefettura diRoma e l’ADER in solido al pagamento delle spese del giudizio d’appellosvoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, che liquida in Euro 1.276,00 oltreaccessori, ferma la distrazione delle spese stesse in favore del difensoregià disposta nella sentenza impugnata; condanna la Prefettura di Roma el’ADER in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, delle spesedel presente giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 eagli accessori di legge; ordina la distrazione delle spese, come oraNumero registro generale 9231/2023Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 17307/2026Data pubblicazione 01/06/2026liquidate, in favore dei difensori del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 3.03.2026Il [OSCURATO:PERSONA]