CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 45043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 17 marzo 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato parzialmente (concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante dei futili motivi) la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. per aver fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, non escussa in dibattimento, e per non aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione del predetto soggetto. Non risponde al vero quanto si legge nella sentenza impugnata, secondo cui vi sarebbe stato accordo ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. per acquisire la querela della persona offesa; quest'ultima, infatti, era stata acquisita ex art. 512 cod. proc. pen. e l'accordo riguardava solo una comunicazione di notizia di reato del 4 gennaio 2016. In ogni caso, ritiene il ricorrente, l'accordo tra le parti non può superare il disposto di cui all'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen. Conclude la parte lamentando che Corte territoriale abbia fondato la conferma della condanna esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa — che si era poi sottratta all'esame dibattimentale — e che non abbia disposto la domandata rinnovazione, nonostante lo scarto temporale tra fatto, accesso in ospedale e querela facesse sorgere dubbi sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 1. E' fondata, in primo luogo, la censura con la quale la parte ha denunziato l'utilizzazione a fini probatori ex art. 512 cod. proc. pen. della querela sporta dalla persona offesa. 1.1. In via preliminare, onde verificare quanto rappresentato dal ricorrente — trattandosi di questione processuale che autorizza questa Corte a consultare gli atti del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo — il Collegio ha visionato il verbale dell'udienza dibattimentale tenutasi dinanzi al Tribunale di Napoli il 23 gennaio 2020. Da tale verbale, risulta che il pubblico ministero, in sede di richiesta di ammissione dei mezzi di prova, aveva assunto due distinte iniziative: l'una era quella di produrre la querela della persona offesa ai sensi dell'art. 512 cod. proc./ pen.; l'altra era quella di proporre alla controparte l'acquisizione dell'annotazione di p.g. del 4 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. Ebbene, pur al netto della non analiticità del provvedimento del Giudice monocratico, il Collegio ritiene che il consenso prestato dalla difesa ed il conseguente provvedimento del Giudice di acquisizione «su accordo delle parti» non possa che essere riferibile a tale proposta acquisitiva, l'unica per cui il rappresentante della pubblica accusa aveva sollecitato un accordo. 1.2. Tanto premesso, occorre esaminare la questione dell'utilizzabilità probatoria della querela acquisita ex art. 512 cod. proc. pen. Su questo argomento, i temi con cui confrontarsi sono tre: uno è quello della correttezza della valutazione sulla cui base sono state acquisite le dichiarazioni predibattimentali, l'altro è quello della sussistenza dei presupposti per utilizzarle a fini di prova pur in assenza dell'escussione dibattimentale del dichiarante e il terzo riguarda le garanzie che accompagnano detta utilizzazione e che la rendono legittima sulla scorta dell'attuale assetto della giurisprudenza della Corte edu e dei più recenti insegnamenti di questa Corte che a quei principi si è adeguata. 1.2.1. Quanto al primo aspetto, non vi è questione nell'atto di appello circa l'effettiva irripetibilità dell'atto e circa la sua imprevedibilità, il che consente di superare questi temi per occuparsi dei soli presupposti per l'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni, che è l'argomento affrontato nel ricorso. 1.2.2. A questo riguardo, come anticipato, è necessario riguardare la prova così acquisita dal punto di vista dell'attuale giurisprudenza convenzionale e delle condizioni che essa pone per l'utilizzazione anzidetta, nonché della ricaduta che, sulla giurisprudenza interna, l'evoluzione degli insegnamenti sovranazionali ha avuto. Prima di evocare l'interpretazione attuale, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte edu era inizialmente improntata a grande rigore nel vagliare la violazione dell'art. 6 CEDU in presenza di una condanna fondata su dichiarazioni rese nella fase predibattimentale e non reiterate in dibattimento. E proprio rispetto all'assetto iniziale della giurisprudenza convenzionale, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199, già citata) avevano statuito il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non potevano - proprio in ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. Tale lettura del dato convenzionale è stata tuttavia superata dalla giurisprudenza successiva della Grande Camera della Corte di Strasburgo (sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania), che si è maggiormente aperta alla possibilità di condannare un soggetto sulla base di dichiarazioni raccolte nella fase predibattimentale. Secondo il nuovo corso esegetico, la dichiarazione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. può costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché resa in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto; detta esegesi, dunque, superando la giurisprudenza precedente sulla cui base era maturato il dictum di Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, ha ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) appaia bilanciato dalle anzidette "adeguate garanzie procedurali". A questa giurisprudenza si è adeguata questa Corte, che ha sancito il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Ry. 279148; tra le altre, oltre alle già citate Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S, Rv. 269397, anche Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771). Come puntualizzato da Sez. 2, n. 15492, tra i "bilanciamenti procedurali" utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio possono essere indicati: (a) la "modalità di raccolta" delle dichiarazioni predibattimentali che devono rassicurare circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di suggestione o eteroinduzione, (b) la compatibilità con i dati di contesto. Ebbene, fatta questa doverosa premessa, la motivazione della Corte di appello — verosimilmente perché partiva dal presupposto che non vi fosse stata acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. — non ha affrontato il tema delle adeguate garanzie procedurali che dovevano avere accompagnato la raccolta delle dichiarazioni della persona offesa e quello della compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto; sotto questo profilo deve rilevarsi che l'atto di appello era sufficientemente specifico sia sulla credibilità del racconto che sulla valenza di riscontro al narrato della vittima della diagnosi attestata nel certificato medico, rilasciato a diversi giorni dal fatto e con una diagnosi, in tesi, non compatibile con la dinamica descritta. 2. Proprio alla luce delle carenze argomentative sopra evidenziate, va altresì censurata la scelta della Corte di merito di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione della persona offesa, attività che, qualora fosse stato possibile rintracciare [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consentito di esaminare il teste nel contraddittorio delle parti, creando le condizioni per superare, eventualmente, gran parte dei dubbi ricostruttivi prospettati dall'appellante. 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che dovrà riesaminare la regiudicanda attenendosi, quanto alla valutazione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, ai criteri sopra indicati, valutando altresì la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione della medesima. P.Q.M. Annulla la se