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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39720/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 02/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, del 10/02/2017, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in relazione ai reati ascritti ai capi a) e b) perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 648 cod. peri.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 in cui la corte territoriale, motivando per relationem, ha sottolineato come il dolo della ricettazione fosse insito nell'apposizione, da parte del ricorrente, del proprio nome sul titolo di provenienza delittuosa; Considerato che il secondo motivo di ricorso in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità è manifestamente infondato avendo i giudici di appello a pag. 5 adeguatamente argomentato sul punto in relazione alla entità delle somme che l'imputato aveva tentato di sottrarre, incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.) e che non sussiste alcun vizio in punto di determinazione della pena complessiva in quanto come chiarito dalla corte di appello è stato applicato il minimo edittale in relazione ai reato di cui al capo C) mentre in primo grado non era stato operato alcun aumento per la continuazione in relazione ai reati dichiarati prescritti in secondo grado (capi A-B); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 igliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 02/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, del 10/02/2017, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in relazione ai reati ascritti ai capi a) e b) perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 648 cod. peri. Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 in cui la corte territoriale, motivando per relationem, ha sottolineato come il dolo della ricettazione fosse insito nell'apposizione, da parte del ricorrente, del proprio nome sul titolo di provenienza delittuosa; Considerato che il secondo motivo di ricorso in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità è manifestamente infondato avendo i giudici di appello a pag. 5 adeguatamente argomentato sul punto in relazione alla entità delle somme che l'imputato aveva tentato di sottrarre, incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.) e che non sussiste alcun vizio in punto di determinazione della pena complessiva in quanto come chiarito dalla corte di appello è stato applicato il minimo edittale in relazione ai reato di cui al capo C) mentre in primo grado non era stato operato alcun aumento per la continuazione in relazione ai reati dichiarati prescritti in secondo grado (capi A-B); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 igliere Estensore
Sentenza Cassazione n. 39720/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris