CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione, denunciandone la mancanza con riguardo ai motivi di appello specificamente dedotti in ordine alla falsità del talloncino provvisorio attestante il passaggio di proprietà di cui al capo 1) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha rilevato come risultasse del tutto irrilevante un accertamento in merito all'autenticità materiale di tale ricevuta, essendo emersa con certezza la falsità del relativo contenuto (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); che le medesime considerazioni devono svolgersi con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di falso ideologico in atto pubblico, atteso che lo stesso risulta manifestamente infondato in presenza di una motivazione che ha congruamente rilevato come il mancato perfezionamento della pratica relativa alla richiesta di passaggio di proprietà del veicolo, ammesso dallo stesso imputato, risultasse di per sé dimostrativo della falsa attestazione contenuta nel menzionato talloncino provvisorio; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità della pena stabilita dal primo giudice, ritenuta adeguata e proporzionata rispetto al fatto edalla personalità dell'imputato, che risulta gravato da diversi precedenti penali, tra i quali uno anche specifico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M!N CAt‘ 20 11 Fune e, klotizRa