CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36921/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15061-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2439/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1764/2012 il Tribunale di Firenze condannava la società [OSCURATO:PERSONA] spa a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 14.263, essendo obbligo della società venditrice consegnare una vettura, ancorché usata, perfettamente funzionante. 2. La sentenza era impugnata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava prescritto per decorso del termine il diritto alla garanzia per vizi e difetti della vettura acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, accoglieva il gravame. 3. Avverso la sentenza n. 2439/2019 della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] spa non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1495, 2943 e 2945 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, per non avere la Corte d'appello riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all'espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell'orienta- mento di questa Corte secondo cui "l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente" (così, da ultimo, Cass. 8637/2020). La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Firenze che Ric. 2020 n. 15061 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- deciderà la causa alla luce del principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio si pronuncerà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. nte uigi [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N 4ANtELLERIA 2 6 OV • L, [OSCURATO:PERSONA] gE E