CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 06944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 17/06/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione,, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-6 del provvedimento impugnato Si riteneva, in particolare, ostativa all'applicazione della disciplina della continuazione invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'inosservanza della schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il cui rispetto discendeva dal fatto che le decisioni irrevocabili presupposte di cui ai punti 1, 2, 5 e 6 del provvedimento impugnato erano stata definite con il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen.; mentre, per le residue decisioni irrevocabili, definite con rito abbreviato e indicate ai punti 3 e 4 della stessa ordinanza, il vincolo della continuazione era stato riconosciuto dal giudice della cognizione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 81 disp. att. cod. proc. pen. Con questo motivo di ricorso, in particolare, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, nel caso di specie, non andava applicata la disciplina dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., in ragione del fatto che solo quattro delle sei decisioni irrevocabili presupposte erano state definite con il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che lo schema processuale richiamato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara non poteva essere applicato. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui delle decisioni irrevocabili, costituenti i titoli esecutivi oggetto di vaglio, menzionate nei punti 1-6 del provvedimento impugnato, quattro venivano definite con il rito speciale del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (1, 2, 5, 6), mentre le altre due (3, 4) venivano definite con le forme del giudizio abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, non poteva essere applicata la disciplina dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., in ragione del fatto che solo quattro delle sei decisioni irrevocabili presupposte erano state definite con il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. L'applicazione della disciplina dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., infatti, postulava che tutti i titoli esecutivi, per i quali si invocava l'applicazione della disciplina della continuazione, fossero stati definiti con le forme dell'art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che ostava all'applicazione della sequenza procedimentale seguita nel caso di specie dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara la circostanza che due delle sei decisioni irrevocabili presupposte erano state definite con le forme del giudizio abbreviato. Ne discende che, in questi casi, non trovava applicazione la disciplina dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario» (Sez. 1 Sentenza n. 16456 del 12/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281194-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 47076 del 19/06/2018, Saffiotti, Rv. 274331-01). In altri termini, nelle ipotesi in cui venga formulata una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra sentenze emesse con il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e sentenze emesse con un rito differente, ordinario o speciale, non si procede con le forme di cui art. 188 disp. att. cod. proc., che, invece, sono sempre indispensabili ai fini del riconoscimento della continuazione tra le sole decisioni emesse in sede di patteggiamento. 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. 'trTh . i: T; Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara. Così decis