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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 27363/2022

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A DECRETO INGIUNTIVO.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - rel.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 5109/2018 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 5109 / 2018 , r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA].R.L., con sede in C isterna di Latina (LT), al Corso della Repubblica n. 270, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Latina, alla Piazza della Libertà n. 21. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede in Sondrio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B, in persona del suo procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione di Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 nuovo difensore del 9 dicembre 2021, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con studio in Milano, al Corso Italia n. 13. - controricorrente - e AMCO -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 39, e per essa, quale procuratrice e mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce dell’atto di intervento ex art. 111 c.p.c., dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Po, n. 16/B. - interventrice volontaria - avverso la sentenza n. cron. 4993 /201 7 , del la [OSCURATO:PERSONA], depositatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/09/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 ottobre 2016, n. 428, il Tribunale di Sondrio respinse l'opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale debitrice principale, nonché da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], suoi fideiussori, contro il decreto ingiuntivo n. 179/14 emesso, nei loro confronti, in via solidale, dallo stesso tribunale, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la sommadi € 81.486,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria, derivante dal contrattodi finanziamento n. 60192 stipulato l’11 novembre 2010, il cui importo era stato effettivamente erogato alla detta società immobiliare e rimasto in gran parte non rimborsato.Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022

2. Il gravame proposto contro questa decisione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 novembre 2017, n. 4993, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale ivi ribadita dagli appellanti alla stregua della clausola, specificamente sottoscritta, di cui all’art. 11 del menzionato contratto di finanziamento.

Ha rimarcato, in proposito, che «la predetta clausola determinativa del foro competente non indica il foro, in cui ha luogo la sede legale della società finanziatrice, come foro esclusivamente competente.

Ciò comporta che sono del pari competenti tutti gli altri fori determinabili ai sensi delle relative norme applicabili, quale è quello del luogo in cui deve avvenire l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1182 c.c., che è il domicilio del creditore, che è il [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in Sondrio.

Detto luogo è dall'art. 20 c.p.c. indicato fra quelli alternativamente competenti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. per le cause in tema di obbligazioni»; ii) ha opinato che «la banca, al suo doc. 2 per il primo grado, ha prodotto [il] contratto del finanziamento in favore dellaLaura [OSCURATO:PERSONA], la quale della corresponsione della somma "rilascia ampia e definitiva quietanza".

Dello stato dei pagamenti a rimborso della predetta somma e delle rate non saldate fa prova lo "estratto conto sofferenze", che riassume le risultanze dei vari estratti conto periodici inviati dalla banca e non contestati entro i 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 119 TUB.

Quindi è da ritenere che la banca abbia fornito piena prova del suo credito».

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Interviene, infine, exart. 111 cod. proc. civ., la AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la propria procuratrice e mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarando di Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 essere subentrata, quale cessionaria ex art. 58 T.U.B., nel credito originariamente azionato, in via monitoria, dallaCredito [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva pregiudizialmente il Collegio, quanto all’intervento spiegato in questa sede, ex art. 111 cod. proc. civ., dalla AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la propria procuratrice e mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata, quale cessionaria ex art. 58 T.U.B., nel credito originariamente azionato, in via monitoria, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità,si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte.

1.1. In un primo momento, invero, si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito (cfr. Cass.

SU, n. 9753 del 1994; Cass., SU, n. 1245 del 2004), tuttavia «nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso» (cfr. Cass. n. 10598 del 2005).

1.2. Tale indirizzo ermeneutico è stato poi superato, affermandosi nel tempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» - in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo - « ma non può intervenire nel giudizio di legittimit à, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (cfr. Cass.n. 10215 del 2007; Cass. n. 11375 del 2010, Cass. n. 7986 del 2011; Cass.n. 12179 del 2014; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 5759 del 2016; Cass.n. 5987 del 2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (cfr. Cass. n. 11322 del 2005) e che «la sentenza Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (cfr. Cass. n. 6610 del 1988).

1.2.1. In seno a questo nuovo orientamento, tuttavia, si è venuta progressivamente a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18967 del 2013; Cass. n. 25423 del 2019): nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., «nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (cfr. Cass. n. 11638 del 2016; Cass. n. 23439 del 2017; Cass. n. 33444 del 2018; Cass. n. 25423 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021, in motivazione).

1.2.2. Si è ulteriormente puntualizzato, peraltro (cfr. Cass. n. 6774 del 2022), che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile -pena analoga lesione del diritto di difesa -l’ipotesi in cui vi sia una successione a titolo particolare parziale ed il dante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ultimo le relative difese; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria (cfr. Cass. n. 25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorso della società cessionaria dei crediti di una banca).

1.3. Alla stregua dei suesposti e qui condivisi principi, quindi, l’odierno intervento spiegato dalla AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la propria procuratrice e mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata, quale cessionaria ex art. 58 T.U.B., nel credito originariamente azionato, in via monitoria, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 deve essere considerato inammissibile posto che quest’ultima, sua dante causa, si è ritualmente costituita in questa sede (anch’essa rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al fine di ottenere tutela del medesimo credito in relazione al quale la AMCO ha effettuato il proprio intervento.

Resta fermo, comunque, che la decisione di questo giudizio di legittimità avrà effetto anche nei suoi confronti.

2. Passandosi, allora, all’esame dei formulati motivi di ricorso, il primo di essi, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», censura le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale ivi ribadita dagli appellanti invocando la clausola, specificamente sottoscritta, di cui all’art. 11 del contratto di finanziamento n. 60192 stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’11 novembre 2010.

Secondo i ricorrenti, quel giudice avrebbe errato nel ricostruire la volontà delle parti.

2.1. La corrispondente doglianza si rivela inammissibile exart. 360 - bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo la corte territoriale deciso la corrispondente questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, né l’esame del motivo offre elementiidonei a giustificarne un mutamento.

2.2. Va premesso che l'accertamento della concretavolontà delle parti, ossia di cosa esse abbiano voluto effettivamente disporre, è riservato al giudice di merito, ed è incensurabile in Cassazione, se non relativamente alla scelta dei criteri ermeneutici utilizzati per quell'accertamento (cfr. Cass.n. 8810 del 2020; Cass. n. 21362 del 2020): ciò nel senso che può essere denunciato in sede di legittimità solo il "metodo" utilizzato dalla corte di merito per un accertamento, quello della volontà delle parti, che rimane un accertamento in fatto, come, ad esempio, il ricorso ad un solo dei criteri ermeneutici, senza considerare gli altri, o l'attribuzione ad uno di essi di un significato errato.

2.3. E’ noto, poi, che l'art. 29, comma 2, cod. proc. civ. prevede che l'accordo delle parti su un determinato foro attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva solo se ciò è espressamente stabilito.

Qui si fa Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 questione se, con la clausola di deroga alla competenza di cui all’art. 11 del contratto di finanziamento suddetto, le parti abbiano inteso indicare il foro ivi prescelto come esclusivo.

2.3.1. Orbene, la menzionata clausola, il cui testo è stato puntualmente riprodotto in ricorso, sancisce che “Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro competente è quello del luogo in cui si trova la sede legale della Banca”.

2.3.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, e va qui ribadito, che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa (come, invece, mostrano di voler fare i ricorrenti),attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass.n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass.n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005).

2.3.3. Di tale regola, dunque, ha fatto corretta applicazione la corte distrettuale, la quale ha tratto la convinzione che il foro non sia stato voluto comeesclusivo proprio dalla circostanza che, nella riportata clausola, manca qualsivoglia inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.

2.4. Inammissibile, infine, perché sollevata per la prima volta solo in questa sede (nulla rinvenendosi, sul punto, nella sentenza impugnata, né avendo i ricorrenti puntualmente indicato quando e come, nei precedenti gradi di merito, avessero sollevato la relativa questione), si rivela l’eccezione riguardante l’asserita violazione, ad opera dell’istituto di credito dell’art. 9 del medesimo contratto di finanziamento, per non aver comunicato il cambio di sede della banca creditrice a seguito di sopravvenuta fusione.

3. Il secondo motivo di ricorso, recante «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contesta Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 l’avvenuta applicazione, ad opera della corte territoriale, dell’art. 1182, comma 3, cod. civ. ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere l’odierna controversia.

Si assume (cfr. pag. 8 del ricorso) che «Nell'applicare al caso concreto la norma, la Corte d'Appello di Milano non ha tenuto nel dovuto conto la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito per debiti con scadenza dal 30.04.2012 al 30.08.2012 e debiti dal 30.09.2012 al 31.05.2013 […], di cui aveva acquisito la titolarità subentrando al [OSCURATO:PERSONA] con cui in origine era stato concluso il contratto.

Detto subentro nella posizione contrattuale dell'originario contraente ha avuto luogo a seguito di fusione per incorporazione del [OSCURATO:PERSONA].

Coop con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dalla documentazione allegata in atti dalla stessa banca.

Applicando in modo errato la norma richiamata, la Corte d'Appello, ed Giudice di primo grado, hanno guardato al solo nuovo domicilio ed al fatto che fosse mutato successivamente, ma non hanno tenuto nella giusta considerazione il dettato normativo nella sua complessità.

Infatti, l'art. 1182 c.c. impone, quale criterio temporale discriminante ai fini della determinazione del Tribunale competente, la data di scadenza del debito».

3.1. Questa doglianza si rivela per un verso inammissibile e, per altro verso, infondata.

3.2. La sua inammissibilità deriva dal fatto che la corrispondente questione non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata (pur avendo i ricorrenti ascritto analogo preteso errore anche al “Giudice di primo grado”), sicché deve trovare applicazione la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass.n. 25909 del 2021) secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022

3.2.1. Alteris verbis , i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass.16632/2010).

In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere (nella specie rimasto inosservato) di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).

3.3. La sua infondatezza, invece, consegue al dirimente rilievo che il pagamento dei ratei di un finanziamento configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 17798 del 2011; Cass.n. 23012 del 2004).

4. Il terzo motivo di ricorso, infine, rubricato «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere errato la corte di appello di Milano nel ritenere assolto l’onere probatorio da parte della banca», contesta gli assunti posti dalla corte milanese a fondamento della propria conclusione circa l’avvenuta dimostrazione del proprio credito ad opera della banca.

4.1. La corrispondente doglianza deve considerarsi complessivamente inammissibile.

4.2. Invero, la corte territoriale ha sancito -con accertamento di natura fattuale qui non ulteriormente sindacabile -che «la banca, al suo doc. 2 per il primo grado, ha prodotto [il] contratto del finanziamento in favore della Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 [OSCURATO:PERSONA], la quale della corresponsione della somma "rilascia ampia e definitiva quietanza"» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

4.2.1. La stessa ha puntualizzato, inoltre, che «Dello stato dei pagamenti a rimborso della predetta somma e delle rate non saldate fa prova lo "estratto conto sofferenze", che riassume le risultanze dei vari estratti conto periodici inviati dalla banca e non contestati entro i 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 119 TUB.

Quindi è da ritenere che la banca abbia fornito piena prova del suo credito».

4.3. Orbene, l’assunto dei ricorrenti secondo cui la banca avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta trasmissione di tutti gli estratti conto al correntista rappresenta un’eccezione nuova, della cui trattazione non vi è traccia nella decisione impugnata, né i primi hanno adeguatamente assolto al già descritto onere di allegazione, su di essi gravante al fine di scongiurare una declaratoria di inammissibilità per novità, di cui si è ampiamento dato conto in relazione all’analoga declaratoria pronunciata in relazione al loro precedente motivo.

4.3.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che: i ) nell’odierna controversia, l’istituto bancario ha agito per ottenere la condanna al pagamento, non già del saldo di un conto corrente, bensì delle rate, rimaste impagate, di un contratto di finanziamento.

Lo stesso, pertanto, era tenuto a fornire la prova dell'esistenza del proprio titolo e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali, spettando al debitore, beneficiario del finanziamento, l'onere della dimostrazione del pagamento delle rate scadute; ii) la violazione dell’articolo 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (cfr. Cass. n. 20069 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 2155 del 2000; Cass. n. 11949 del 1993), non anche quando, a seguito di una pur contestata valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto, quand’anche erroneamente, che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché, in Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 questo caso, vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio - qui, tuttavia, non specificamente dedotto - di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020).

Nella specie, nessun ribaltamento dell’onere della prova sussiste; iii) la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dovere osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutogli (cfr.Cass.n. 20069 del 2022; Cass., SU, n. 15486 del 2017)

4.4. In definitiva, la doglianza si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui i ricorrenti intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

In altri termini, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022).

5. In conclusione, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, nel rapporto tra questi ultimi e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come rappresentata, a carico dei primi, in solido tra loro, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presuppo sti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

5.1. Possono invece interamente compensarsi le spese riguardanti i rapporti processuali tra la interventrice e tutte le altre parti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile l’intervento spiegato, ex art. 111 cod. proc. civ., dalla AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la propria procuratrice e mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compensando le spese di questo giudizio di legittimità relative ai suoi rapporti processuali con le altreparti.

Rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come rappresentata, che si Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A DECRETO INGIUNTIVO. Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 5109/2018 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 5109 / 2018 , r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA].R.L., con sede in C isterna di Latina (LT), al Corso della Repubblica n. 270, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Latina, alla Piazza della Libertà n. 21. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede in Sondrio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B, in persona del suo procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione di Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 nuovo difensore del 9 dicembre 2021, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con studio in Milano, al Corso Italia n. 13. - controricorrente - e AMCO -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 39, e per essa, quale procuratrice e mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce dell’atto di intervento ex art. 111 c.p.c., dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Po, n. 16/B. - interventrice volontaria - avverso la sentenza n. cron. 4993 /201 7 , del la [OSCURATO:PERSONA], depositatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/09/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2016, n. 428, il Tribunale di Sondrio respinse l'opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale debitrice principale, nonché da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], suoi fideiussori, contro il decreto ingiuntivo n. 179/14 emesso, nei loro confronti, in via solidale, dallo stesso tribunale, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la sommadi € 81.486,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria, derivante dal contrattodi finanziamento n. 60192 stipulato l’11 novembre 2010, il cui importo era stato effettivamente erogato alla detta società immobiliare e rimasto in gran parte non rimborsato.Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 2. Il gravame proposto contro questa decisione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 novembre 2017, n. 4993, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale ivi ribadita dagli appellanti alla stregua della clausola, specificamente sottoscritta, di cui all’art. 11 del menzionato contratto di finanziamento. Ha rimarcato, in proposito, che «la predetta clausola determinativa del foro competente non indica il foro, in cui ha luogo la sede legale della società finanziatrice, come foro esclusivamente competente. Ciò comporta che sono del pari competenti tutti gli altri fori determinabili ai sensi delle relative norme applicabili, quale è quello del luogo in cui deve avvenire l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1182 c.c., che è il domicilio del creditore, che è il [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in Sondrio. Detto luogo è dall'art. 20 c.p.c. indicato fra quelli alternativamente competenti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. per le cause in tema di obbligazioni»; ii) ha opinato che «la banca, al suo doc. 2 per il primo grado, ha prodotto [il] contratto del finanziamento in favore dellaLaura [OSCURATO:PERSONA], la quale della corresponsione della somma "rilascia ampia e definitiva quietanza". Dello stato dei pagamenti a rimborso della predetta somma e delle rate non saldate fa prova lo "estratto conto sofferenze", che riassume le risultanze dei vari estratti conto periodici inviati dalla banca e non contestati entro i 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 119 TUB. Quindi è da ritenere che la banca abbia fornito piena prova del suo credito». 2. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Interviene, infine, exart. 111 cod. proc. civ., la AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la propria procuratrice e mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarando di Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 essere subentrata, quale cessionaria ex art. 58 T.U.B., nel credito originariamente azionato, in via monitoria, dallaCredito [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva pregiudizialmente il Collegio, quanto all’intervento spiegato in questa sede, ex art. 111 cod. proc. civ., dalla AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la propria procuratrice e mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata, quale cessionaria ex art. 58 T.U.B., nel credito originariamente azionato, in via monitoria, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità,si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. 1.1. In un primo momento, invero, si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito (cfr. Cass. SU, n. 9753 del 1994; Cass., SU, n. 1245 del 2004), tuttavia «nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso» (cfr. Cass. n. 10598 del 2005). 1.2. Tale indirizzo ermeneutico è stato poi superato, affermandosi nel tempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» - in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo - « ma non può intervenire nel giudizio di legittimit à, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (cfr. Cass.n. 10215 del 2007; Cass. n. 11375 del 2010, Cass. n. 7986 del 2011; Cass.n. 12179 del 2014; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 5759 del 2016; Cass.n. 5987 del 2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (cfr. Cass. n. 11322 del 2005) e che «la sentenza Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (cfr. Cass. n. 6610 del 1988). 1.2.1. In seno a questo nuovo orientamento, tuttavia, si è venuta progressivamente a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18967 del 2013; Cass. n. 25423 del 2019): nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., «nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (cfr. Cass. n. 11638 del 2016; Cass. n. 23439 del 2017; Cass. n. 33444 del 2018; Cass. n. 25423 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021, in motivazione). 1.2.2. Si è ulteriormente puntualizzato, peraltro (cfr. Cass. n. 6774 del 2022), che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile -pena analoga lesione del diritto di difesa -l’ipotesi in cui vi sia una successione a titolo particolare parziale ed il dante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ultimo le relative difese; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria (cfr. Cass. n. 25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorso della società cessionaria dei crediti di una banca). 1.3. Alla stregua dei suesposti e qui condivisi principi, quindi, l’odierno intervento spiegato dalla AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la propria procuratrice e mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata, quale cessionaria ex art. 58 T.U.B., nel credito originariamente azionato, in via monitoria, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 deve essere considerato inammissibile posto che quest’ultima, sua dante causa, si è ritualmente costituita in questa sede (anch’essa rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al fine di ottenere tutela del medesimo credito in relazione al quale la AMCO ha effettuato il proprio intervento. Resta fermo, comunque, che la decisione di questo giudizio di legittimità avrà effetto anche nei suoi confronti. 2. Passandosi, allora, all’esame dei formulati motivi di ricorso, il primo di essi, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», censura le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale ivi ribadita dagli appellanti invocando la clausola, specificamente sottoscritta, di cui all’art. 11 del contratto di finanziamento n. 60192 stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’11 novembre 2010. Secondo i ricorrenti, quel giudice avrebbe errato nel ricostruire la volontà delle parti. 2.1. La corrispondente doglianza si rivela inammissibile exart. 360 - bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo la corte territoriale deciso la corrispondente questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, né l’esame del motivo offre elementiidonei a giustificarne un mutamento. 2.2. Va premesso che l'accertamento della concretavolontà delle parti, ossia di cosa esse abbiano voluto effettivamente disporre, è riservato al giudice di merito, ed è incensurabile in Cassazione, se non relativamente alla scelta dei criteri ermeneutici utilizzati per quell'accertamento (cfr. Cass.n. 8810 del 2020; Cass. n. 21362 del 2020): ciò nel senso che può essere denunciato in sede di legittimità solo il "metodo" utilizzato dalla corte di merito per un accertamento, quello della volontà delle parti, che rimane un accertamento in fatto, come, ad esempio, il ricorso ad un solo dei criteri ermeneutici, senza considerare gli altri, o l'attribuzione ad uno di essi di un significato errato. 2.3. E’ noto, poi, che l'art. 29, comma 2, cod. proc. civ. prevede che l'accordo delle parti su un determinato foro attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva solo se ciò è espressamente stabilito. Qui si fa Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 questione se, con la clausola di deroga alla competenza di cui all’art. 11 del contratto di finanziamento suddetto, le parti abbiano inteso indicare il foro ivi prescelto come esclusivo. 2.3.1. Orbene, la menzionata clausola, il cui testo è stato puntualmente riprodotto in ricorso, sancisce che “Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro competente è quello del luogo in cui si trova la sede legale della Banca”. 2.3.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, e va qui ribadito, che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa (come, invece, mostrano di voler fare i ricorrenti),attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass.n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass.n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005). 2.3.3. Di tale regola, dunque, ha fatto corretta applicazione la corte distrettuale, la quale ha tratto la convinzione che il foro non sia stato voluto comeesclusivo proprio dalla circostanza che, nella riportata clausola, manca qualsivoglia inequivoca manifestazione di volontà in tal senso. 2.4. Inammissibile, infine, perché sollevata per la prima volta solo in questa sede (nulla rinvenendosi, sul punto, nella sentenza impugnata, né avendo i ricorrenti puntualmente indicato quando e come, nei precedenti gradi di merito, avessero sollevato la relativa questione), si rivela l’eccezione riguardante l’asserita violazione, ad opera dell’istituto di credito dell’art. 9 del medesimo contratto di finanziamento, per non aver comunicato il cambio di sede della banca creditrice a seguito di sopravvenuta fusione. 3. Il secondo motivo di ricorso, recante «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contesta Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 l’avvenuta applicazione, ad opera della corte territoriale, dell’art. 1182, comma 3, cod. civ. ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere l’odierna controversia. Si assume (cfr. pag. 8 del ricorso) che «Nell'applicare al caso concreto la norma, la Corte d'Appello di Milano non ha tenuto nel dovuto conto la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito per debiti con scadenza dal 30.04.2012 al 30.08.2012 e debiti dal 30.09.2012 al 31.05.2013 […], di cui aveva acquisito la titolarità subentrando al [OSCURATO:PERSONA] con cui in origine era stato concluso il contratto. Detto subentro nella posizione contrattuale dell'originario contraente ha avuto luogo a seguito di fusione per incorporazione del [OSCURATO:PERSONA]. Coop con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dalla documentazione allegata in atti dalla stessa banca. Applicando in modo errato la norma richiamata, la Corte d'Appello, ed Giudice di primo grado, hanno guardato al solo nuovo domicilio ed al fatto che fosse mutato successivamente, ma non hanno tenuto nella giusta considerazione il dettato normativo nella sua complessità. Infatti, l'art. 1182 c.c. impone, quale criterio temporale discriminante ai fini della determinazione del Tribunale competente, la data di scadenza del debito». 3.1. Questa doglianza si rivela per un verso inammissibile e, per altro verso, infondata. 3.2. La sua inammissibilità deriva dal fatto che la corrispondente questione non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata (pur avendo i ricorrenti ascritto analogo preteso errore anche al “Giudice di primo grado”), sicché deve trovare applicazione la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass.n. 25909 del 2021) secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 3.2.1. Alteris verbis , i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass.16632/2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere (nella specie rimasto inosservato) di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 3.3. La sua infondatezza, invece, consegue al dirimente rilievo che il pagamento dei ratei di un finanziamento configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 17798 del 2011; Cass.n. 23012 del 2004). 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, rubricato «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere errato la corte di appello di Milano nel ritenere assolto l’onere probatorio da parte della banca», contesta gli assunti posti dalla corte milanese a fondamento della propria conclusione circa l’avvenuta dimostrazione del proprio credito ad opera della banca. 4.1. La corrispondente doglianza deve considerarsi complessivamente inammissibile. 4.2. Invero, la corte territoriale ha sancito -con accertamento di natura fattuale qui non ulteriormente sindacabile -che «la banca, al suo doc. 2 per il primo grado, ha prodotto [il] contratto del finanziamento in favore della Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 [OSCURATO:PERSONA], la quale della corresponsione della somma "rilascia ampia e definitiva quietanza"» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 4.2.1. La stessa ha puntualizzato, inoltre, che «Dello stato dei pagamenti a rimborso della predetta somma e delle rate non saldate fa prova lo "estratto conto sofferenze", che riassume le risultanze dei vari estratti conto periodici inviati dalla banca e non contestati entro i 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 119 TUB. Quindi è da ritenere che la banca abbia fornito piena prova del suo credito». 4.3. Orbene, l’assunto dei ricorrenti secondo cui la banca avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta trasmissione di tutti gli estratti conto al correntista rappresenta un’eccezione nuova, della cui trattazione non vi è traccia nella decisione impugnata, né i primi hanno adeguatamente assolto al già descritto onere di allegazione, su di essi gravante al fine di scongiurare una declaratoria di inammissibilità per novità, di cui si è ampiamento dato conto in relazione all’analoga declaratoria pronunciata in relazione al loro precedente motivo. 4.3.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che: i ) nell’odierna controversia, l’istituto bancario ha agito per ottenere la condanna al pagamento, non già del saldo di un conto corrente, bensì delle rate, rimaste impagate, di un contratto di finanziamento. Lo stesso, pertanto, era tenuto a fornire la prova dell'esistenza del proprio titolo e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali, spettando al debitore, beneficiario del finanziamento, l'onere della dimostrazione del pagamento delle rate scadute; ii) la violazione dell’articolo 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (cfr. Cass. n. 20069 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 2155 del 2000; Cass. n. 11949 del 1993), non anche quando, a seguito di una pur contestata valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto, quand’anche erroneamente, che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché, in Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 questo caso, vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio - qui, tuttavia, non specificamente dedotto - di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020). Nella specie, nessun ribaltamento dell’onere della prova sussiste; iii) la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dovere osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutogli (cfr.Cass.n. 20069 del 2022; Cass., SU, n. 15486 del 2017) 4.4. In definitiva, la doglianza si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui i ricorrenti intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). In altri termini, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022). 5. In conclusione, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, nel rapporto tra questi ultimi e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come rappresentata, a carico dei primi, in solido tra loro, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presuppo sti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». 5.1. Possono invece interamente compensarsi le spese riguardanti i rapporti processuali tra la interventrice e tutte le altre parti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile l’intervento spiegato, ex art. 111 cod. proc. civ., dalla AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la propria procuratrice e mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compensando le spese di questo giudizio di legittimità relative ai suoi rapporti processuali con le altreparti. Rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come rappresentata, che si Ric. 2018n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d
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