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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 26123/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] GIURO Sent. n.sez. 1977/2025 CC - 04/06/2025 R.G.N. 13051/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26123/2025 Roma, lì, 16/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 31 marzo 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 15 settembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara.

Il giudice ha ritenuto che la concessione del beneficio sia frutto di un mero errore di calcolo, in quanto il giudice della cognizione ha erroneamente valutato che la precedente condanna irrogata, contenente la pena di anni quattro di reclusione, cumulata con quella da lui emessa, non superasse il limite stabilito dall'art. 164, comma 4, cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 674 cod. proc. pen.

Il pubblico ministero aveva chiesto la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. pen., per avere il ricorrente già riportato una precedente condanna per delitto, e non perché egli avesse già usufruito della sospensione condizionale e il cumulo di tale pena con quella irrogata dal giudice del merito superasse i limiti di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen.

La condizione del ricorrente, di soggetto già condannato ad una pena detentiva superiore al limite di concedibilità del beneficio, era nota al giudice del merito, essendosi il processo addirittura svolto mentre egli era detenuto: la decisione di concedere la sospensione condizionale nonostante la presenza di cause ostative, pertanto, non è dovuta all'ignoranza circa la sussistenza di queste ultime, bensì ad una scelta del giudicante, che può essere stata dettata dalla giovane età del ricorrente, dalla sua corretta condotta carceraria, dalla risalenza nel tempo della precedente condanna.

Deve applicarsi, pertanto, il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37345 del 23/04/2015, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo se queste ultime non erano documentalmente note al giudice della cognizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'Inammissibilità del ricorso, essendo stata la revoca disposta ai sensi dell'art.168 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.

2. Questa Corte, con la sentenza Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc.

Longo, Rv. 264381, citata dal ricorrente, ha stabilito che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».

Le pronunce successive hanno inoltre chiarito che «Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione» (Sez. 6, n. 15389 del 04/04/2024, Rv. 286299).

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, può revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso in presenza di cause ostative, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., e in particolare concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., solamente qualora accerti che tali cause non erano note al giudice della cognizione, perché non emergenti dal fascicolo processuale a sua disposizione.

In caso contrario, qualora il giudice del merito conoscesse la sussistenza di tali cause, in quanto esse erano riportate nei documenti presenti nel fascicolo, la concessione del beneficio deve ritenersi disposta scientemente dal giudice, sulla base di un errore di diritto, che può essere emendato solo mediante impugnazione, in applicazione del principio della preclusione processuale, che consegue all'acquiescenza prestata dalle parti ad una decisione errata.

La sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, peraltro, ha chiarito che tale preclusione processuale è «debole», in quanto copre il dedotto, ma non il deducibile (vedi Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Rv. 248319), e quindi impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare una questione che sia stata effettivamente presa in esame dal giudice della cognizione, ma non di valutare fatti “nuovi”, in quanto non conosciuti al momento della decisione, anche se astrattamente conoscibili, o comunque non presi in considerazione e non fatti oggetto di valutazione, neppure implicita (Sez.

U, n. 34091 del 28/04/2011, Servadei, Rv. 250350; Sez. 1, n. 40647 del 12/04/2014, Rv. 260358 in merito alla revoca dell'indulto).

Per tali ragioni il giudice dell'esecuzione, richiesto di revocare una sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative, deve acquisire ed esaminare il fascicolo processuale del giudizio di merito, onde verificare se tali cause ostative emergevano dal fascicolo stesso, ed erano quindi documentalmente note al giudice della cognizione, pur se questi non ne abbia fatto menzione nel suo provvedimento.

Solo se emerga, dagli atti, che la sussistenza di tali cause ostative non era nota al giudice del merito, e che egli non l'ha valutata, neppure implicitamente, il giudice dell'esecuzione potrà intervenire, e revocare il beneficio erroneamente concesso.

3. Il giudice dell'esecuzione non appare avere applicato la procedura indicata, non emergendo che egli abbia acquisito il fascicolo del giudizio di merito, e verificato i dati di cui il giudice della cognizione aveva effettiva conoscenza.

L'ordinanza, sul punto, risulta carente e contraddittoria.

In primo luogo essa afferma che il giudice ha formalmente valutato la sussistenza di una precedente condanna dell'imputato a quattro anni di reclusione, emessa il 17 gennaio 2022, ed ha nuovamente concesso la sospensione condizionale ritenendo «per un mero errore di calcolo» che la pena irrogata, cumulata con la precedente, non superasse il limite stabilito dall'art.163 cod. pen.

Questa ricostruzione della vicenda è palesemente incompleta, in quanto non chiarisce quale fosse la fonte della conoscenza della sentenza precedente, se questa fosse divenuta irrevocabile al momento di emissione della condanna successiva, se addirittura la pena di quattro anni di reclusione fosse stata a sua volta dichiarata sospesa, apparendo poco credibile un mero errore di calcolo, alla luce della elevata entità di quella prima condanna.

In secondo luogo, l'ordinanza è contraddittoria perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo esplicitamente affermato che il giudice conosceva l'esistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio e l'ha «formalmente valutata», non tenendone conto solo a causa di un errore di calcolo, ha proceduto alla revoca, violando il giudicato e assumendo una decisione in contrasto con i principi dettati dalla sentenza Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc.

Longo, Rv. 264381, sopra citata.

Ulteriore contraddittorietà dell'ordinanza deve essere ravvisata nella ragione della revoca del beneficio, in quanto nel corpo della motivazione la richiesta avanzata dal pubblico ministero viene interpretata come formulata «ai sensi dell'art. 168, co. 3 c.p.» e ritenuta fondata in tali termini, mentre la decisione viene assunta affermando esplicitamente che trattasi di una ipotesi di revoca «di diritto ex art. 168 co. 1 c.p.».

4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio degli atti al giudice procedente affinché, acquisito il fascicolo del giudizio di merito, valuti con attenzione se il giudice era a conoscenza dell'esistenza della causa ostativa costituita da una precedente condanna irrevocabile a quattro anni di reclusione, già riportata dall'imputato, se tale causa ostativa sia stata dal giudice effettivamente valutata o comunque presa in esame, e provveda, all'esito di tale verifica, sulla richiesta di revoca, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi sopra indicati, relativi anche al suo potere di intervento.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara.

Così deciso il 04 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] GIURO Sent. n.sez. 1977/2025 CC - 04/06/2025 R.G.N. 13051/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26123/2025 Roma, lì, 16/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 31 marzo 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 15 settembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara. Il giudice ha ritenuto che la concessione del beneficio sia frutto di un mero errore di calcolo, in quanto il giudice della cognizione ha erroneamente valutato che la precedente condanna irrogata, contenente la pena di anni quattro di reclusione, cumulata con quella da lui emessa, non superasse il limite stabilito dall'art. 164, comma 4, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 674 cod. proc. pen. Il pubblico ministero aveva chiesto la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. pen., per avere il ricorrente già riportato una precedente condanna per delitto, e non perché egli avesse già usufruito della sospensione condizionale e il cumulo di tale pena con quella irrogata dal giudice del merito superasse i limiti di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. La condizione del ricorrente, di soggetto già condannato ad una pena detentiva superiore al limite di concedibilità del beneficio, era nota al giudice del merito, essendosi il processo addirittura svolto mentre egli era detenuto: la decisione di concedere la sospensione condizionale nonostante la presenza di cause ostative, pertanto, non è dovuta all'ignoranza circa la sussistenza di queste ultime, bensì ad una scelta del giudicante, che può essere stata dettata dalla giovane età del ricorrente, dalla sua corretta condotta carceraria, dalla risalenza nel tempo della precedente condanna. Deve applicarsi, pertanto, il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37345 del 23/04/2015, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo se queste ultime non erano documentalmente note al giudice della cognizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'Inammissibilità del ricorso, essendo stata la revoca disposta ai sensi dell'art.168 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto. 2. Questa Corte, con la sentenza Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381, citata dal ricorrente, ha stabilito che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». Le pronunce successive hanno inoltre chiarito che «Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione» (Sez. 6, n. 15389 del 04/04/2024, Rv. 286299). Il giudice dell'esecuzione, pertanto, può revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso in presenza di cause ostative, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., e in particolare concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., solamente qualora accerti che tali cause non erano note al giudice della cognizione, perché non emergenti dal fascicolo processuale a sua disposizione. In caso contrario, qualora il giudice del merito conoscesse la sussistenza di tali cause, in quanto esse erano riportate nei documenti presenti nel fascicolo, la concessione del beneficio deve ritenersi disposta scientemente dal giudice, sulla base di un errore di diritto, che può essere emendato solo mediante impugnazione, in applicazione del principio della preclusione processuale, che consegue all'acquiescenza prestata dalle parti ad una decisione errata. La sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, peraltro, ha chiarito che tale preclusione processuale è «debole», in quanto copre il dedotto, ma non il deducibile (vedi Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Rv. 248319), e quindi impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare una questione che sia stata effettivamente presa in esame dal giudice della cognizione, ma non di valutare fatti “nuovi”, in quanto non conosciuti al momento della decisione, anche se astrattamente conoscibili, o comunque non presi in considerazione e non fatti oggetto di valutazione, neppure implicita (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, Servadei, Rv. 250350; Sez. 1, n. 40647 del 12/04/2014, Rv. 260358 in merito alla revoca dell'indulto). Per tali ragioni il giudice dell'esecuzione, richiesto di revocare una sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative, deve acquisire ed esaminare il fascicolo processuale del giudizio di merito, onde verificare se tali cause ostative emergevano dal fascicolo stesso, ed erano quindi documentalmente note al giudice della cognizione, pur se questi non ne abbia fatto menzione nel suo provvedimento. Solo se emerga, dagli atti, che la sussistenza di tali cause ostative non era nota al giudice del merito, e che egli non l'ha valutata, neppure implicitamente, il giudice dell'esecuzione potrà intervenire, e revocare il beneficio erroneamente concesso. 3. Il giudice dell'esecuzione non appare avere applicato la procedura indicata, non emergendo che egli abbia acquisito il fascicolo del giudizio di merito, e verificato i dati di cui il giudice della cognizione aveva effettiva conoscenza. L'ordinanza, sul punto, risulta carente e contraddittoria. In primo luogo essa afferma che il giudice ha formalmente valutato la sussistenza di una precedente condanna dell'imputato a quattro anni di reclusione, emessa il 17 gennaio 2022, ed ha nuovamente concesso la sospensione condizionale ritenendo «per un mero errore di calcolo» che la pena irrogata, cumulata con la precedente, non superasse il limite stabilito dall'art.163 cod. pen. Questa ricostruzione della vicenda è palesemente incompleta, in quanto non chiarisce quale fosse la fonte della conoscenza della sentenza precedente, se questa fosse divenuta irrevocabile al momento di emissione della condanna successiva, se addirittura la pena di quattro anni di reclusione fosse stata a sua volta dichiarata sospesa, apparendo poco credibile un mero errore di calcolo, alla luce della elevata entità di quella prima condanna. In secondo luogo, l'ordinanza è contraddittoria perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo esplicitamente affermato che il giudice conosceva l'esistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio e l'ha «formalmente valutata», non tenendone conto solo a causa di un errore di calcolo, ha proceduto alla revoca, violando il giudicato e assumendo una decisione in contrasto con i principi dettati dalla sentenza Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381, sopra citata. Ulteriore contraddittorietà dell'ordinanza deve essere ravvisata nella ragione della revoca del beneficio, in quanto nel corpo della motivazione la richiesta avanzata dal pubblico ministero viene interpretata come formulata «ai sensi dell'art. 168, co. 3 c.p.» e ritenuta fondata in tali termini, mentre la decisione viene assunta affermando esplicitamente che trattasi di una ipotesi di revoca «di diritto ex art. 168 co. 1 c.p.». 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio degli atti al giudice procedente affinché, acquisito il fascicolo del giudizio di merito, valuti con attenzione se il giudice era a conoscenza dell'esistenza della causa ostativa costituita da una precedente condanna irrevocabile a quattro anni di reclusione, già riportata dall'imputato, se tale causa ostativa sia stata dal giudice effettivamente valutata o comunque presa in esame, e provveda, all'esito di tale verifica, sulla richiesta di revoca, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi sopra indicati, relativi anche al suo potere di intervento. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara. Così deciso il 04 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi
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