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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 agosto 1988

Cassazione n. 42570/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1988 avverso la sentenza del 24/06/2020 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie lievissime.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge ed omessa motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, alla commisurazione della pena ed alle statuizioni civili.

3. Il ricorso é inammissibile.

Inammissibile è innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. (ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294).

Premesso poi che il provvedimento impugnato contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato ed all'elemento soggettivo del reato, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le critiche avanzate dal ricorrente alla motivazione della sentenza in punto di responsabilità e di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Per lo stesso motivo devono ritenersi indeducibili i vizi di motivazione prospettati con riguardo alla configurabilità dell'attenuante della provocazione - comunque genericamente prospettati in difetto del necessario confronto con l'apparato giustificativo della sentenza sul punto - né la doglianza può essere apprezzata sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, posto che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente, qualora consentito dalla legge processuale, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).

Generiche e versate in fatto risultano infine le censure proposte con i residui motivi.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1988 avverso la sentenza del 24/06/2020 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie lievissime. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge ed omessa motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, alla commisurazione della pena ed alle statuizioni civili. 3. Il ricorso é inammissibile. Inammissibile è innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Premesso poi che il provvedimento impugnato contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato ed all'elemento soggettivo del reato, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le critiche avanzate dal ricorrente alla motivazione della sentenza in punto di responsabilità e di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Per lo stesso motivo devono ritenersi indeducibili i vizi di motivazione prospettati con riguardo alla configurabilità dell'attenuante della provocazione - comunque genericamente prospettati in difetto del necessario confronto con l'apparato giustificativo della sentenza sul punto - né la doglianza può essere apprezzata sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, posto che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente, qualora consentito dalla legge processuale, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Generiche e versate in fatto risultano infine le censure proposte con i residui motivi. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma
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