CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 17684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33664/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. Prestinari 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 5004/2019 depositata il 19/07/2019. MUTUO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e ne chiese la condanna alla restituzione della somma di euro 37.184,90 (poi rettificata in euro 52.678,60) per interessi usurari su tre prestiti di denaro, per un ammontare complessivo di lire 85.000.000, ricevuti negli anni 1997/2000, oltre al risarcimento dei danni. In comparsa di risposta il convenuto contestò la domanda e, in riconvenzionale, chiese la condanna dell’attore alla restituzione del prestito di lire 30.000.000, non rientrante tra quelli (inesistenti) ex adverso dedotti, mai rimborsato dal mutuatario; 2. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 646/2012, istruita la causa con documentazione bancaria trasmessa dagli istituti di credito (copie di assegni, estratti di c/c, distinte di versamento), con una c.t.u. grafologica che attestò l’autenticità delle sottoscrizioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] su alcune scritture private acquisite in copia, e con l’interrogatorio formale del convenuto), in parziale accoglimento della domanda attorea, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 40.283,64, oltre interessi e spese, e rigettò la domanda di risarcimento dei danni dell’attore ela riconvenzionale del convenuto; 3. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame e ha confermato la pronuncia di primo grado, per quanto qui rileva, sulla base dei seguenti elementi: (i) il ragionamento del Tribunale, prodromico alla condanna del convenuto alla restituzione degli interessi usurari, non è contraddetto dall’inverosimile versione dei fatti dell’appellante. La dettagliata documentazione bancaria, la mancanza di prove a conferma della tesi del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di un (vedi pag. 5 della sentenza) «rapporto di gioco tra le parti», è prova dell’esistenza di un contratto di mutuo, corroborata dalle scritture in atti, che rispecchiano le documentazioni bancarie; (ii) non è provata, invece, l’accusa rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a Benvenuto circa una frode processuale che questi avrebbe ordito creando apposite scritture sulle quali avrebbe apposto le sigle “[OSCURATO:PERSONA]” delle quali era in possesso in ragione del fatto che i contendenti erano stati colleghi, e avevano lavorato “gomito a gomito”. In particolare, la circostanza che essi fossero stati colleghi di lavoro rappresenta un elemento probatorio troppo isolato e debole in rapporto al tenore dell’accusa (appunto) di frode processuale; (iii) sono condivisibili, infine, le risultanze della c.t.u., espletata in primo grado, secondo cui le sottoscrizioni sulle scritture prodotte in giudizio appartengono molto probabilmente al sig. [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con tre motivi, con atto notificato il 30/10/2019, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie; Consideratoche: I. preliminarmente, è priv a di pregio l ’ eccezion e del controricorrente d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. E questo perché, a giudizio della Corte, il ricorso per cassazione espone con sufficiente chiarezza i fatti di causa, come richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, cod. civ., 112, 115, cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul motivo di appello concernente la mancanza di prova dell’usura, e cioè dello stato di bisogno del mutuatario. Il ricorrente aggiunge che, in relazione al medesimo profilo (mancanza di prova dell’usura), la sentenza sarebbe affetta da carenza assoluta di motivazione; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2719, cod. civ., 112, 115, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul motivo di appello in punto di mancanza di prova circa la conformità delle scritture private prodotte in copia a presunti originali, mai esibiti da Benvenuti. Inoltre, si censura la sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione con riferimento all’eccepita mancanza di efficacia probatoria delle scritture prodotte in copia; 3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt.112, 115, cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul motivo di appello in punto di mancanza di prova dell’impossibilità dell’accìpiens di produrre gli originali delle scritture che avrebbero riassunto i rapporti di dare e avereintercorsi tra le parti; 4. con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e in violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata che non spiega perché, quale causale delle reciproche rimessedi denaro, sarebbe verosimile la versione del Benvenuto, del mutuo con interessi usurari, e non sarebbe verosimile, al contrario, la giustificazione del ricorrente, delle rimesse per debiti di gioco; 5. i quattro motivi, da esaminare insieme perché pongono le medesime questioni, sono in parte infondati e in parte inammissibili; 5.1. non sussiste la dedotta omissione di pronuncia sui motivi di appello (art. 112, cod. proc. civ.) in quanto la sentenza impugnata, dopo avere riassunto le doglianze dell’appellante, espressamente esclude che i motivi di gravame siano idonei a contrastare il dictum del primo giudice; 5.2. non ricorre la violazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 2697, 2719, cod. civ., dovendosi al riguardo ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867) secondo cui «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass.11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass.03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173); 5.3. con riferimento alla prospettata carenza assoluta di motivazione (primo e secondo motivo) – in disparte la constatazione che si tratta di una critica di per sé incompatibile, sul piano logico- giuridico, con quella di “omessa pronuncia” sopra esaminata – è il caso di richiamare il costante orientamento di legittimità (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n.34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) secondo cui «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»; 5.4. nel caso concreto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la motivazione esiste: la Corte d’appello illustra le ragioni del proprio convincimento e della ravvisata esistenza di prestiti con interessi usurari da cui scaturisce, per il mutuante, un’obbligazione restitutoria; 5.5. il quarto motivo è inammissibile in relazione alla dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; ed infatti la censura di omesso esame circa un fatto decisivo non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in presenza di un’ipotesi di cd. “doppia conforme”, in ragione del fatto che le due sentenze di merito hanno motivazioni sostanzialmente sovrapponibili; 6. in conclusione, il ricorso è rigettato; 7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; non si ravvisano i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sollecitata dal controricorrente; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, a titolo di compenso, oltre a euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp