CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30194/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore – legale rappresentante p.t., -intimata - nonché Oggetto: istanza di rimborso ex d.l. n. 201/2011 – formalità – rispetto terruttivo prescrizione - insussitenza 29– 30194 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t., con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, alla via Barberini, n. 47; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la [OSCURATO:SOCIETA] n. 3186 / 22 /202 1 pronunciata il 1 6 dicembre 202 0 e depositata il 8settembre 2021, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Con d.l. n. 201/2011 è stata ammessa la deduzione a fin Ires di una somma pari alla quota IRAP relativa al personale dipendente ed assimilato, poi estesa retroattivamente anche per gli anni di imposta dal 2007 al 2011.Le istruzioni prevedevano altresì le ipotesi per l’adesione al consolidato nazionale, cui aveva aderito la soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale consolidante di FIS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. e Antex point [OSCURATO:SOCIETA]., dovendosi presentare due diverse istanze: la prima con i dati della consolidante per la quale è rideterminato il reddito, la seconda con i dati relativi al consolidato, al fine di evidenziare la minore Ires del gruppo o il maggior credito e l’importo richiesto a rimborso. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. afferma di aver presentato il 12 marzo 2013 le due istanze di rimborso attraverso il suo intermediario [OSCURATO:PERSONA] –SASPI, la prima in proprio per le annualità 2007, 2008 e 2009, la seconda in qualità di consolidante e valevole per gli anni di imposta 2010 e 2011, con richiesta di restituzione rispettivamente di €.477.994,00 e 214.944,00, per un totale del biennio di €.622.938,00.Seguiva quind i sollecito. 29– 30194 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF In data 26 ottobre 2018 il centro operativo di Venezia rispondeva che le due istanze si riferivano alle medesime annualità, cioè la seconda riguardava gli anni della prima e ne ripeteva i dati, senza richiesta di rimborso per le annualità 2010 e 2011, donde opponeva diniego. Il ricorso esitava in rigetto con sentenza integralmente riformata in appello ove erano accolte le ragioni della società contribuente, specificamente sull’assunto -per quanto qui maggiormente interessa- che la presentazione telematica delle istanze aveva dato esito positivo e la seconda non era stata scartata come avrebbe dovuto se fosse stata irregolare, secondo quanto affermato in sede di diniego dall’Ufficio. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a cinque motivi qui replica con tempestivo controricorso lo [OSCURATO:PERSONA] – SASPI , specificando di intervenire quale cessionaria del credito da parte della soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l che è stata posta in liquidazione e, poi, cancellata in data 23 gennaio 2020 , per cui unica evocata in questo giudizio è il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] -SASPI. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Dev’essere esaminata con priorità l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso deposito tempestivo dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369, terzo comma, codice di rito. Sul punto è intervenuta questa Corte, affermando che ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere 29– 30194 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. (cfr. Cass. V, n. 12844/2021). L’eccezione è infondata ed il ricorso può quindi essere esaminato. Vengono proposti cinque motivi di ricorso. .I.Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli art. 36, secondo comma, n.4, e 61 d.lgs. n. 546/1992, degli articoli n. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., e 118 disp. Prel. C.p.c., dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, protestando la motivazione apparente della sentenza in scrutinio per non aver riportato le circostanze dedotte dal patrono erariale fin dal primo grado, affermando che l’ufficio nulla avrebbe detto in punto di diritto, limitandosi ad affermare il mancato diritto al rimborso per assenza di domanda sugli anni 2010 e 2011. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., rilevando la medesima circostanza come sintomo di omesso esame della presentazione o meno della domanda per gli anni in questione. Con il terzo motivo (erroneamente allibrato ancora come secondo) si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 - quater, d.l. n. 201/2011 nonché dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, per non aver la CTR applicato la predetta normativa onde verificare se l’istanza di rimborso fosse stata presentata ritualmente secondo le sue disposizioni. Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 117 e 118 d.P.R. n. 917/1986 per aver applicato la CTR le diposizioni sul consolidato in linea generale anche all’istanza di rimborso che è regolata da disciplina speciale, a sua volta particolare per la deduzione retroattiva degli oneri IRAP citati. Con il quinto motivo si prospettacensura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 stesso codicedi rito, contestando per tuziorismo 29– 30194 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF il capo di sentenza che ha ritenuto la CTP non aver pronunciato su tutta la domanda. .II. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il terzo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass.V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014). Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal patrono di parte contribuente, posto che non si chiede una rivalutazione del merito (inammissibile avanti questa Corte di legittimità), bensì si censura che la produzione della domanda non sia stata verificata in rapporto alle norme che la disciplinano. Ed infatti, la sentenza in scrutinio argomenta la presentazione della domanda deducendo in negativo che essa non sia stata respinta dal sistema telematico Entratel, profilo che nulla dice circa il contenuto della domanda in rapporto ai dati delle annualitàed al contenuto di domanda di rimborso, ma non accerta se la seconda domanda fosse effettivamente corretta e gi allegati coerenti con essa. Non è sufficiente la deduzione “in negativo” del mancato rigetto telematico per desumere la piena correttezza della domanda che è quanto si chiedeva al giudice di merito. Dall’esame del fascicolo emerge che l’Ufficio non abbia mai contestato fossero pervenute due domande, ma che la seconda fosse ripetitiva della prima e, quindi, insuscettibile di valere quale istanza di 29– 30194 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF rimborso per gli anni 2010 e 2011, per cui è causa. La motivazione sul punto è contenuta a pag. 2, secondo capoverso , d ella sentenza qui in scrutinio. Sul punto, in fattispecie analoga, questa Corte ha confermato l’orientamento da sempre tenuto e cioè che la completezza della domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile - intesa come conformità al modello legale, quale prefigurato dalla disciplina legislativa (artt. 28, 30 e 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633) e dalla normativa secondaria cui essa rinvia - costituisce un vero e proprio onere a carico del contribuente, con la conseguenza che una domanda di rimborso formulata in senso sostanzialmente difforme dal predetto modello legale, e cioè carente degli elementi che alla stregua delle indicate fonti normative ne costituiscono il contenuto necessario (nella specie, per omessa compilazione del quadro "R" del modello ministeriale di dichiarazione), è inidonea a far decorrere il termine stabilito ai fini dell'insorgenza del diritto alla percezione degli interessi sulla somma di cui sia stato riconosciuto il diritto al rimborso (novantesimo giorno successivo a quello della presentazione dell' istanza), coincidendo il relativo "dies a quo" solo con il momento della successiva "regolarizzazione" dell' istanza (cfr. Cass. V, n. 21053/2005) . Non si tratta qui di onerare il contribuente di ulteriori adempimenti, ma di verificare in giudizio l’assolvimento di quanto la legge gli pone a carico. .III. Il motivo è quindi fondato ed asso rbente, riprendendo in sé tanto i profili di motivazione apparente o mancato esame di fatto decisivo che ruotano attorno alla medesima questione della ritualità e completezza della domanda, mentre il quinto è espressamente posto in via subordinata di tuziorismo. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché adempia gli accertamenti necessari. PQM 29– 30194 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso , nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizi