CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 1975
Cassazione n. 31894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 12/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Vasto in data 10 luglio 2019, con la quale - per quanto di interesse in questa sede - [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta colpevole del delitto previsto dall'art.12, comma 1, d.lgs. 286/98, aggravato ai sensi dei commi 3 lett. d) e 3-ter lett. b), per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere organizzato ed ottenuto la celebrazione in Marocco del matrimonio fittizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA], in seguito al quale la predetta imputata era riuscita ad entrare in Italia il giorno 1 agosto 2013 quale coniuge di un cittadino comunitario ed aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lo stesso motivo. Fatti accertati in Vasto in epoca anteriore e prossima al 5 ottobre 2013. Per il fatto oggetto della imputazione [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 17.000 di multa ed è stata ordinata nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputata, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il relativo vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità, nel caso di specie, del reato contestato (art.12 d.lgs. 286/98) nella condotta posta in essere, essendo lei stessa il soggetto favorito dalle condotte oggetto di imputazione e non già la fa-gt-r-i-Ge--attiva delle medesime. In particolare, la ricorrente evidenzia che non sussisterebbe alcuna condotta favoreggiatricAll'ingresso illegale di stranieri da parte sua, avendo unicamente contratto (per sua stessa ammissione) un matrimonio simulato, con la conseguente inapplicabilità nei suoi riguardi della norma incriminatrice rappresentata dal citato art.12 che riguarda, al contrario, l'attività di favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia di soggetti terzi e non già dell'immigrato medesimo. Tra l'altro la ricorrente evidenzia che l'accordo relativo al matrimonio fittizio era stato concluso dal di lei fratello con il Santoro e con l'amico di famiglia Samim, rispetto al quale era stata sostanzialmente soggetto passivo. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge pena rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3-ter dell'art.12 d.lgs. 286/98 non avendo la stessa percepito alcuna utilità o profitto indiretto dal suo ingresso in Italia non avendo ottenuto alcun permesso di soggiorno né alcuna somma di / denaro per tale suo ingresso illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato. 2. Invero, l'art.12 del d.lgs. 286/98 punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato. In particolare, integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la condotta di chi, dietro corrispettivo in denaro, contragga matrimonio con un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea al fine di fargli conseguire un titolo per l'accesso o la permanenza nel territorio italiano (Sez. 1 - , Sentenza n. 2302 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280220 - 01). 3. Ciò posto si osserva che essendo pacifico che l'odierna ricorrente è la persona in favore della quale i coimputati sopra indicati avevano posto in essere le attività dirette a favorirne l'ingresso illegale in Italia (mediante il citato matrimonio simulato con il Santoro), non poteva essere chiamata a rispondere del reato contestatole in quanto l'attività di favoreggiamento non può essere compiuta in favore di sé stessi, ma necessariamente di terzi. Differenti, eventualmente, sono le ipotesi di reato configurabili a carico di [OSCURATO:PERSONA] (come il falso ideologico e la violazione dell'art.10-bis d.lgs. 286/98 ) per le condotte da lei poste in essere, ma che non essendo state oggetto di contestazione nei suoi confronti rimangono estranee al presente giudizio. 4. La ricorrente, pertanto, deve essere prosciolta ai sensi dell'art.129, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste