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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22696/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità del prevenuto per i delitti di cui agli artt. 640 e 494 cod.pen.; -rilevato che i primi due motivi che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione priva di aporie e frizioni logiche ( pagg. 5/7), dando conto delle emergenze processuali a sostegno del concorso del prevenuto negli addebiti a giudizio, evidenziando quali circostanze dirimenti non solo la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a ricevere presso la sua abitazione i telefoni cellullari formalmente destinati a ignoti contraenti i ma anche il possesso di schede di abbonamento apparentemente sottoscritte da soggetti terzi; i giudici territoriali hanno, altresì, specificamente confutato la tesi della pretesa buona fede del ricorrente con argomenti del tutto coerenti con la ricostruzione degli illeciti; considerato che le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata segnalato quali elementi ostativi la preordinazione dei reati e i precedenti anche specifici che militano a carico del prevenuto con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità del prevenuto per i delitti di cui agli artt. 640 e 494 cod.pen.; -rilevato che i primi due motivi che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione priva di aporie e frizioni logiche ( pagg. 5/7), dando conto delle emergenze processuali a sostegno del concorso del prevenuto negli addebiti a giudizio, evidenziando quali circostanze dirimenti non solo la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a ricevere presso la sua abitazione i telefoni cellullari formalmente destinati a ignoti contraenti i ma anche il possesso di schede di abbonamento apparentemente sottoscritte da soggetti terzi; i giudici territoriali hanno, altresì, specificamente confutato la tesi della pretesa buona fede del ricorrente con argomenti del tutto coerenti con la ricostruzione degli illeciti; considerato che le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata segnalato quali elementi ostativi la preordinazione dei reati e i precedenti anche specifici che militano a carico del prevenuto con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22696/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris