CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 27075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/1/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso„ in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione delle fonti di prova adeguatamente esaminata e logicamente esclusa dalla Corte di appello; che, in presenza di ricorso inammissibile è irrilevante la prescrizione del reato, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata (S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266);Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere est-nsore Il Pre5iidente