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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 21204/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 17618-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 116, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3207/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 17618 sez.

M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Nicola e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 3347 del 2017 della Corte di appello Bologna esponendo che: - avevano intimato un precetto al [OSCURATO:PERSONA] notificandolo anche all'[OSCURATO:PERSONA]&c. s.p.a. quale avente causa dalla società titolare di quote del suddetto consorzio e obbligato solidale, affinché provvedesse al pagamento richiesto; - l'[OSCURATO:PERSONA] si era opposta, ma i deducenti avevano chiarito che nessun atto di precetto era stato notificato all'opponente, mancando, al riguardo, sia l'assegnazione del termine di pagamento sia l'avviso che in mancanza si sarebbe proceduto alle vie coattive; - il Tribunale, constatato quanto allegato dagli opposti, dichiarava cessata la materia del contendere condannando, però, i deducenti alla rifusione delle spese processuali, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, ad avviso della quale l'ambiguità della formulazione dell'intimazione aveva comunque giustificato la reazione processuale, sicché le spese legali dovevano essere regolate secondo il principio di causalità ovvero della soccombenza virtuale; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]&c. s.p.a.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480, cod. proc. civ., 1362, 1363, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello RG n 17618 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato mancando di interpretare l'atto oggetto di giudizio secondo le univoche specificazioni complessive e non solo secondo la sua parte finale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere sussistenti legittime ragioni di compensazione delle spese di lite; Rilevato che: il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza in relazione alla valenza nomofilattica della questione afferente all'applicabilità delle norme sull'ermeneutica negoziale all'atto di precetto; La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Roma, 11 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 17618-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 116, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3207/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 17618 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Nicola e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 3347 del 2017 della Corte di appello Bologna esponendo che: - avevano intimato un precetto al [OSCURATO:PERSONA] notificandolo anche all'[OSCURATO:PERSONA]&c. s.p.a. quale avente causa dalla società titolare di quote del suddetto consorzio e obbligato solidale, affinché provvedesse al pagamento richiesto; - l'[OSCURATO:PERSONA] si era opposta, ma i deducenti avevano chiarito che nessun atto di precetto era stato notificato all'opponente, mancando, al riguardo, sia l'assegnazione del termine di pagamento sia l'avviso che in mancanza si sarebbe proceduto alle vie coattive; - il Tribunale, constatato quanto allegato dagli opposti, dichiarava cessata la materia del contendere condannando, però, i deducenti alla rifusione delle spese processuali, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, ad avviso della quale l'ambiguità della formulazione dell'intimazione aveva comunque giustificato la reazione processuale, sicché le spese legali dovevano essere regolate secondo il principio di causalità ovvero della soccombenza virtuale; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]&c. s.p.a.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480, cod. proc. civ., 1362, 1363, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello RG n 17618 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato mancando di interpretare l'atto oggetto di giudizio secondo le univoche specificazioni complessive e non solo secondo la sua parte finale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere sussistenti legittime ragioni di compensazione delle spese di lite; Rilevato che: il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza in relazione alla valenza nomofilattica della questione afferente all'applicabilità delle norme sull'ermeneutica negoziale all'atto di precetto; La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 11 mag
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