CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 15667/2024Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 10901/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1837/2023depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. (poiincorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) un contratto di leasing immobiliare,avente ad oggetto una porzione di fabbricato ad uso commerciale sito incanoni periodici e opzione finale di acquisto.Il contratto era preceduto da un atto di compravendita con il quale lasocietà utilizzatrice trasferiva alla concedente la proprietà dell’immobile,poi oggetto della locazione finanziaria. Successivamente, a seguito didifficoltà economiche, l’utilizzatrice interrompeva il pagamento dei canoni.La società concedente dichiarava quindi la risoluzione del contratto perinadempimento e agiva in via monitoria, ottenendo dal Tribunale diAncona decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti, degliinteressi e delle spese.[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo, tral’altro, la carenza di determinatezza delle condizioni economiche delcontratto, la natura usuraria degli interessi applicati, nonché l’applicabilitàdell’art. 1526 c.c. al contratto di leasing di natura traslativa, conconseguente diritto alla restituzione dei canoni versati in eccedenzarispetto all’equo compenso per l’utilizzo del bene. In via riconvenzionalechiedeva la condanna della concedente alla restituzione della somma dieuro 8.210,83.Numero registro generale 15667/2024Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 10901/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 881/2020, rigettava l’opposizione,confermava il decreto ingiuntivo e respingeva le domande riconvenzionali,ritenendo valide le clausole contrattuali e non applicabile l’art. 1526 c.c. alrapporto dedotto in giudizio.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, insistendosulle censure già svolte in primo grado e contestando, in particolare, ilmancato esercizio del potere di riduzione della clausola penale.La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1837/2023 del 29 dicembre2023, rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la pronunciadi primo grado.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato ad un motivo illustrato damemoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.3.1. Con provvedimento del 23 giugno 2025, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorsoper inammissibilità del motivo.La proposta ha avuto il seguente tenore: L’unico motivo di ricorso è inammissibile. Per costante orientamento dilegittimità, infatti, se – come nel caso di specie - adeguatamente motivato- l’apprezzamento dei giudici di merito sull'eccessività o meno dell'importofissato con la clausola penale, rientrando nel loro potere discrezionale, nonpuò essere censurato in sede di legittimità (Cass., 21515/2019; Cass.,23750/2018) P.Q.M380-bis cod. proc. civ. A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrenteè stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale laricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15667/2024Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 10901/2026Data pubblicazione 23/04/20264. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1526, secondo comma, e 1384 c.c., nonché deiprincipi che regolano il potere officioso del giudice di riduzione dellapenale.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello, purriconoscendo l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. al contratto di leasingtraslativo risolto prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, haescluso in concreto l’esercizio del potere di riduzione equitativadell’indennità convenuta, ritenendo che la clausola contrattuale diirripetibilità dei canoni fosse di per sé idonea a garantire l’equilibriosinallagmatico del rapporto e, quindi, insuscettibile di sindacato giudiziale.Secondo la ricorrente, tale impostazione si pone in contrasto con ladisciplina inderogabile dell’art. 1526, secondo comma, c.c., che, purconsentendo alle parti di pattuire la ritenzione delle rate già versate, fasalvo in ogni caso il potere del giudice di ridurre l’indennità secondoequità, al fine di evitare un indebito vantaggio del concedente derivantedal cumulo dei canoni riscossi e del valore residuo del bene restituito.La Corte territoriale avrebbe, pertanto, erroneamente ritenuto preclusoogni intervento correttivo del giudice, attribuendo alla clausolacontrattuale una forza vincolante assoluta ex art. 1372 c.c., cosìsvuotando di contenuto il potere di riduzione equitativa previsto dallalegge e disattendendo l’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità.5. Il motivo è inammissibile, come del resto – sia pure in terminiessenziali – ipotizzato nella proposta di definizione anticipata.L’illustrazione della censura, infatti, risulta strutturata in modo tale da nonassolvere, per una parte rilevante del suo sviluppo, all’onere di criticaspecifica della sentenza impugnata.Numero registro generale 15667/2024Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 10901/2026Data pubblicazione 23/04/2026In particolare, dalla formulazione iniziale sino a oltre la metà della pagina11, il motivo si limita a svolgere considerazioni generali sull’eventualeincidenza della l. n. 124 del 2017 e sulla riconducibilità del contratto alladisciplina dell’art. 1526 c.c., profili che non investono direttamente lamotivazione della decisione impugnata, la quale, peraltro, ha giàriconosciuto l’assoggettamento del rapporto a tale disciplina.Solo a partire dalla seconda metà della pagina 11 il motivo parrebbetentare di confrontarsi con il decisum, censurando la sentenza nella partein cui, una volta affermata la soggezione all’art. 1526 c.c., ha esclusol’applicabilità, in concreto, dell’art. 1384 c.c. in tema di riduzione d’ufficiodella penale.Tuttavia, anche sotto tale profilo, la censura non coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata.La sentenza, infatti, dopo avere affermato – in linea con quanto giàritenuto dal primo giudice – l’astratta applicabilità del potere officioso diriduzione della penale, ne ha escluso l’esercizio in concreto sul rilievo cheesso presuppone specifiche allegazioni della parte interessata.In tale prospettiva, la Corte territoriale ha affermato che, dal materialeprobatorio acquisito, non emergeva l’eccessiva onerosità della penale,richiamando le argomentazioni svolte nelle ultime righe della pagina 11 enelle prime righe della pagina 12, e ha altresì dichiarato di condividere lamotivazione del primo giudice, evocandone espressamente il passaggiomotivazionale contenuto alle pagine 17‑18 della sentenza di primo grado.A fronte di ciò, la parte ricorrente, da un lato, considera in modo parziale ilpassaggio motivazionale richiamato, omettendone la parte finale;dall’altro, fonda la critica sull’evocazione di una perizia di parte,sollecitandone indirettamente la rivalutazione. In tal modo, la censura nonsi risolve nella deduzione di un errore in iure imputabile alla sentenzaimpugnata, ma si sostanzia in una richiesta di riesame del materialeNumero registro generale 15667/2024Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 10901/2026Data pubblicazione 23/04/2026probatorio e della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito,operazione che esula dai limiti del giudizio di legittimità.Il motivo, pertanto, non soddisfa l’onere di specifica censura delladecisione impugnata e si risolve in una inammissibile sollecitazione a unanuova valutazione del fatto, rendendone necessaria la declaratoria diinammissibilità.6. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile, in conformità allaproposta di definizione accelerata.7. Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del grado secondosoccombenza, anche l’adozione dei provvedimenti di condanna (nellemisure indicate in dispositivo) ex art. 96, terzo e quarto comma, cod.proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte deiricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13, sedovuto.P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società [OSCURATO:SOCIETA] inLiquidazione Volontaria alla refusione in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma dieuro 5.000,00.Numero registro generale 15667/2024Numero sezionale 633/2026Numero di raccolta generale 10901/2026Data pubblicazione 23/04/2026Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 1.000,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]