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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20651/2026

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in data 1.06.2022, N.R.G. 1402/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva accertato il carattere subordinato del rapporto di lavorointercorso con [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2009 atempo pieno e dal 31.12.2010 al 31.12.2012 a tempo parziale, senza regolareassunzione né retribuzione.3.

La Corte territoriale ha condiviso la valutazione delle prove testimonialieffettuata dal Tribunale ed ha osservato che avevano trovato conforto nelledichiarazioni raccolte dagli Ispettori del lavoro e riversate nel verbale diaccertamento richiamato nella sentenza di primo grado.4.

Riguardo alla concomitante prestazione lavorativa svolta dal Cricelli qualevigile del fuoco volontario, il giudice di appello ha ovviato all’omessa acquisizionedocumentale denunciata dal Cricelli ricevendo dal Comandante dei Vigili dellavorate dal Cricelli dal giugno 2008 a settembre 2012 come Vigile del Fuocovolontario, ha ritenuto tale impegno compatibile con quello prevalente edesclusivo per il quale aveva rivendicato la retribuzione.5.

La Corte territoriale ha escluso che dalla concomitanza di tale impegnoderivasse l’inattendibilità delle deposizioni testimoniali; ha poi evidenziato chel’incompatibilità dei turni di lavoro diurni con la prestazione a tempo pieno delCricelli nella prima parte del rapporto e l’inverisimiglianza del fatto che ai turnidi lavoro notturni come Vigile del Fuoco volontario facesse sempre seguito ilnormale svolgimento dell’attività presso l’agenzia funebre senza soluzione dicontinuità e senza riposo giornaliero l’aveva indotta ad espletare consulenzatecnica d’ufficio per quantificare, al netto delle spettanze pacificamente giàricevute, l’entità del differenziale retributivo spettante al Cricelli.6.

Ha in proposito osservato che pur avendo il conteggio redatto dal CTUescluso le giornate in cui ricadevano i turni di lavoro prestato dal Cricelli comeVigile del Fuoco, aveva condotto ad un importo comunque superiore a quello delNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026credito che il Tribunale aveva accordato al Cricelli e che in difetto di gravamenon era rivedibile in suo favore.7.

Ha ritenuto che la doppia alienità dei proventi dell’attività di impresa edell’organizzazione lavorativa nella quale il Cricelli era inserito in quanto addettoai meri compiti impiegatizi costituisse un ulteriore indice di subordinazionecontraddicendo la natura autonoma della sua prestazione ed ha evidenziato chedeponevano nello stesso senso l’inserimento stabile del lavoratore per quasi ottoanni nell’impresa dell’appellante, il carattere routinario delle sue mansioni, chenon necessitavano di direttive diuturne e di controlli stringenti e l’assenza dirischio a suo carico.8.

A fronte della continuità della prestazione personale del Cricelli e della suacoordinazione rispetto alle esigenze dell’impresa ha poi considerato irrilevante laquestione relativa alla sussistenza dell’eterodirezione; ha osservato che inmancanza di uno specifico progetto il rapporto di lavoro parasubordinato siconverte in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensidell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 e, condividendo le statuizioni del Tribunalesull’inquadramento del lavoratore, ha ritenuto prevalenti le mansioniimpiegatizie.9.

Alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ha infineritenuto infondata la censura riguardante il conteggio di parte recepito dallasentenza impugnata; ha ribadito che il differenziale retributivo , pur depuratodai compensi per le giornate di lavoro svolte dall’appellato quale Vigile del Fuocoe dal compenso per ferie e permessi non goduti e lavoro straordinario, risultasuperiore a quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado, e tale sarebberisultato anche espungendo le voci relative all’”una tantum spettante € 801,57”e agli “arretrati 479,09”, non specificamente rivendicate nel ricorso con puntualeindicazione degli elementi costitutivi dei relativi crediti.10.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di cinque motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 18/06/20261.Con il primo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo econtroverso, costituito dalla forma giuridica della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Evidenzia che nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, laBouquet” e di essersi avvalsa della collaborazione continuativa del figlio SaverioSinopoli.Critica la sentenza impugnata per non avere considerato che in sede diinterrogatorio libero [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essersi egli stessooccupato dell’agenzia funebre e di avere chiamato il Cricelli solo in occasione deiservizi funebri, precisando che l’agenzia era solo un deposito.Deduce che tali dichiarazioni erano state riscontrate dalle dichiarazioni dei testiGiovanna Lagonia e [OSCURATO:PERSONA]; addebita alla Corte territoriale di avereritenuto che tali deposizioni avessero confermato la tesi del lavoratore in quantoavevano avuto una frequentazione solo occasionale, sebbene fossero i soli testisempre presenti, ovvero al momento dell’esecuzione dei funerali, e di averevalorizzato le dichiarazioni di altri testimoni, che lette nella loro integrità evagliate criticamente, avrebbero condotto ad una diversa decisione.Aggiunge che le dichiarazioni del Cricelli e dei testimoni dallo stesso addottierano inverosimili; evidenzia che la collaborazione del medesimo si era svolta inun contesto dimensionale ridotto e tale da giustificare l’occasionalità della suaprestazione, finalizzata allo svolgimento del servizio funebre per il quale erastato convocato.Sostiene che in considerazione di tale configurazione giuridica la prestazionedi necroforo e portantino che ne era scaturita è maggiormente compatibile conil lavoro a chiamata piuttosto che con la collaborazione coordinata econtinuativa; richiama il provvedimento del Ministero del Lavoro su interpello delConsiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, secondo cui la disciplina indicataal n. 46 della [OSCURATO:PERSONA] al R.D. n. 2657/1923richiamata dall’art. 40 deld.lgs. n. 276/2003, è estensibile ai prestatori di lavoro nei servizi funebri.Numero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Aggiunge che in assenza di prova degli indici della subordinazione, leData pubblicazione 18/06/2026risultanze istruttorie avevano confermato la prestazione su chiamata.2.

La censura è inammissibile, dal momento che siamo al cospetto di una“doppia conforme” e che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcunmodo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019;Cass.

Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5528 del 10/03/2014).2.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dinorme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavororelativamente all’art. 2094 cod. civ.Deduce che bisognerebbe comprendere quale possa essere il progetto dacontrattualizzare tra il lavoratore e l’agenzia funebre.Evidenzia che la normativa richiamata dal Ministero del Lavoro su interpellodel Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro equipara i lavoratori dellepompe funebri a quelli adibiti ad addobbi per cerimonie civili e religiose,inquadrando la forma giuridica del c.d. lavoro a chiamata o intermittente, il cuiunico limite è costituito dall’occasionalità della prestazione.Sostiene che l’ultimo parametro è confacente con il numero dei servizi funebried è compatibile con le risultanze istruttorie, da cui si desume l’interessamentodel Cricelli all’intero servizio funebre (chiamata informativa del decesso,allestimento della camera mortuaria, contatti con il tipografo, presenza nel ritofunebre); osserva che nonostante l’enfatizzazione di tali attività per fareprevalere le mansioni impiegatizie rispetto a quelle manuali da parte dellasentenza impugnata, la relativa descrizione è quella del lavoro intermittente acui è chiamato l’operaio delle pompe funebri.4.

La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con il decisum.La sentenza impugnata ha ritenuto il carattere subordinato del rapporto dilavoro intercorso tra le parti, in ragione della “doppia alienità”, nonchédell’inserimento stabile del Cricelli per quasi 8 anni nell’impresa della Fera, delNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026carattere routinario delle sue mansioni impiegatizie, dei controlli stringenti edell’assenza di rischio a suo carico; a fronte della continuità della prestazionepersonale del Cricelli e della sua coordinazione rispetto alle ordinarie esigenzedell’impresa, ha poi ritenuto irrilevante la questione della sussistenzadell’eterodirezione in quanto, in mancanza di uno specifico progetto quelrapporto di lavoro si converte ope legis in un rapporto di lavoro subordinato atempo indeterminato.In particolare, la censura non coglie che sulla base delle risultanze istruttoriela sentenza impugnata ha ritenuto smentito il coinvolgimento del Cricelli solo inoccasione dei funerali per il trasporto del feretro a spalla (che non eccedeva itrenta all’anno), ma ha ritenuto dimostrato il suo continuo impegno lavorativonell’esercizio commerciale della Fera, per la consegna dei fiori, per il lavoro alcomputer finalizzato al disbrigo delle pratiche dei clienti, per l’organizzazione deiservizi funebri, lo scarico delle casse, nonché il prevalente svolgimento dimansioni impiegatizie, relative alla la cura dei rapporti con i clienti, lapredisposizione dei manifesti funerari e dei “ricordini” e ai rapporti con l’ufficioanagrafico del Comune di Catanzaro.5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dinorme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavororelativamente alla normativa sull’orario di lavoro (d.lgs. n. 66/2003 cherecepisce la Direttiva 93/104/CE, Circolare del Ministero del Lavoro 8/2005),relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale ritenuto saltuario l’impegno del Cricelli presso i VVFF e per averneritenuto la compatibilità della prestazione resa dal Cricelli come Vigile del Fuocovolontario e quella di dipendente della Fera, in spregio alla normativa sull’orariomassimo di lavoro.Richiama il prospetto inviato dal [OSCURATO:PERSONA] dei VVFF di Catanzaro,evidenziando che le ore lavorate nei 7 giorni dal 9.6.2008 al 14.6.2008 erano76; era stato dunque di gran lunga superato il limite di 48 ore settimanaliprevisto dalla leggeAggiunge che nel 2008 le giornate in cui il Cricelli aveva svolto il turno diurnoerano state 26, ed avevano dunque di gran lunga superato i 21 giorni di ferieNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026riconoscibili dalla Fera, mentre negli anni 2010 e 2011, nei quali il Cricelli avevadedotto di essere stato dipendente part-time e le ferie erano conseguentementeridotte alla metà, le presenze nel turno diurno erano state di 20 giorni nel 2010e di 24 giorni nel 2011.Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che entrambe leprestazioni sono a chiamata e prevedono una disponibilità del lavoratore nelle24 ore e senza preavviso, e di non avere affidato al CTU il controllo sullacompatibilità delle prestazioni lavorative.6.

La censura è inammissibile, in quanto fa leva sullo specifico contenuto delprospetto inviato dal [OSCURATO:PERSONA] dei VVFF di Catanzaro, che non risultadalla sentenza impugnata, la quale non indica l’orario di lavoro osservato dalCricelli alle dipendenze della Fera e si limita a riportare il numero delle giornatemensili di lavoro del Cricelli dal 2008 al 2012, ma non specifica se si trattava diturni diurni o notturni, né precisa il numero delle ore di lavoro svolte.La censura non assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod.proc. civ., in quanto non riproduce gli atti introduttivi dei gradi di merito, né ilprospetto inviato dal [OSCURATO:PERSONA] dei VVFF di Catanzaro e non lolocalizza, e sollecita un giudizio di merito, inammissibile in questa sede,7.

Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 360, commaprimo n.4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale omesso ogni motivazione in ordine alla mancata rispostasull’istanza di revoca dell’ordinanza istruttoria depositata dalla parte appellantein data 19.10.2021.Deduce che ad integrazione dell’attività istruttoria espletata nel giudizio diprimo grado, la Corte territoriale aveva nominato un CTU contabile per calcolarel’ammontare della retribuzione rivendicata dal Cricelli; evidenzia che primadell’inizio delle operazioni peritali il difensore della parte appellante avevachiesto la revoca dell’ordinanza istruttoria e lamenta l’omessa pronuncia el’omessa motivazione su tale istanza.8.

Il motivo, che sovrappone l’omessa pronuncia all’omessa motivazione, èinammissibile.Numero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il vizio di omessa pronuncia non è infatti configurabile su questioniprocessuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass. n. 1701/2009).Inoltre la censura non assolve agli oneri previsti dall’art. 369 n. 4 cod. proc.civ., in quanto non localizza l’istanza di revoca dell’ordinanza istruttoriadepositata dalla parte appellante in data 19.10.2021.9.

Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione ex art. 360, commaprimo, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di rilevarel’omessa risposta alle osservazioni sollevate alla perizia da parte dell’appellante.Deduce che la parte appellante in data 26.1.2022 aveva inviato osservazionialla bozza CTU pervenuta con pec del 30.12.2021, chiedendo chiarimenti sulrispetto dei riposi e dei limiti orari previsti dal d.lgs. n. 66/2003.Evidenzia che il CTU in risposta a tali osservazioni che era da considerareultra petita una valutazione “in merito all’eventuale compatibilità tra lavoro fulltime o quello successivo part time e l’eventuale rispetto dei giorni e delle ore diriposo settimanali”, e che nella relazione, al paragrafo “assenze per losvolgimento di altra attività” erano stati conteggiati i giorni in cui l’appellato siera assentato per svolgere l’attività di vigile del fuoco volontario.Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di rilevare la legittimità omeno del rifiuto del CTU di rispondere alle osservazioni della Fera.10.

Il motivo è infondato.La stessa censura evidenzia che il CTU ha risposto alle osservazioni formulatedalla parte appellante in data 26.1.2022, evidenziando a pag. 15 della periziache la valutazione sulla compatibilità tra lavoro full time o quello successivo parttime e l’eventuale rispetto dei giorni e delle ore di riposo settimanali non facevaparte del quesito, ed ha evidenziato che nel paragrafo “assenze per losvolgimento di altra attività” erano stati conteggiati i giorni in cui l’appellato siera assentato per svolgere l’attività di vigile del fuoco volontario.La stessa ricorrente nell’ambito del quarto motivo ha dato atto del quesitorivolto al CTU, che non riguardava rispetto dei riposi e dei limiti orari previsti dald.lgs. n. 66/2003, ma il calcolo dell’ammontare della retribuzione rivendicatadall’appellato tenendo conto dell’inquadramento professionale indicato nelricorso, del periodo di lavoro dal 1.1.2005 al 31.12.2012 al netto di tutte le dateNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026nelle quali, in base alla comunicazione del Comando dei Vigili del Fuoco diCatanzaro del 24.2.2021 il Cricelli era stato impegnato in turni di attività di vigiledel fuoco volontario, di un orario di lavoro full time dal 1.1.2005 al 31.12.2009e part time dal 1.1.2010 al 31.12.2012, dei compensi già percepiti, del fatto cheal lavoratore non spettavano i compensi per ferie e permessi non goduti e per illavoro straordinario e del TFR.11.

Il ricorso va pertanto rigettato.12.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.13.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 19 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 1.06.2022, N.R.G. 1402/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/20261. La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva accertato il carattere subordinato del rapporto di lavorointercorso con [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2009 atempo pieno e dal 31.12.2010 al 31.12.2012 a tempo parziale, senza regolareassunzione né retribuzione.3. La Corte territoriale ha condiviso la valutazione delle prove testimonialieffettuata dal Tribunale ed ha osservato che avevano trovato conforto nelledichiarazioni raccolte dagli Ispettori del lavoro e riversate nel verbale diaccertamento richiamato nella sentenza di primo grado.4. Riguardo alla concomitante prestazione lavorativa svolta dal Cricelli qualevigile del fuoco volontario, il giudice di appello ha ovviato all’omessa acquisizionedocumentale denunciata dal Cricelli ricevendo dal Comandante dei Vigili dellavorate dal Cricelli dal giugno 2008 a settembre 2012 come Vigile del Fuocovolontario, ha ritenuto tale impegno compatibile con quello prevalente edesclusivo per il quale aveva rivendicato la retribuzione.5. La Corte territoriale ha escluso che dalla concomitanza di tale impegnoderivasse l’inattendibilità delle deposizioni testimoniali; ha poi evidenziato chel’incompatibilità dei turni di lavoro diurni con la prestazione a tempo pieno delCricelli nella prima parte del rapporto e l’inverisimiglianza del fatto che ai turnidi lavoro notturni come Vigile del Fuoco volontario facesse sempre seguito ilnormale svolgimento dell’attività presso l’agenzia funebre senza soluzione dicontinuità e senza riposo giornaliero l’aveva indotta ad espletare consulenzatecnica d’ufficio per quantificare, al netto delle spettanze pacificamente giàricevute, l’entità del differenziale retributivo spettante al Cricelli.6. Ha in proposito osservato che pur avendo il conteggio redatto dal CTUescluso le giornate in cui ricadevano i turni di lavoro prestato dal Cricelli comeVigile del Fuoco, aveva condotto ad un importo comunque superiore a quello delNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026credito che il Tribunale aveva accordato al Cricelli e che in difetto di gravamenon era rivedibile in suo favore.7. Ha ritenuto che la doppia alienità dei proventi dell’attività di impresa edell’organizzazione lavorativa nella quale il Cricelli era inserito in quanto addettoai meri compiti impiegatizi costituisse un ulteriore indice di subordinazionecontraddicendo la natura autonoma della sua prestazione ed ha evidenziato chedeponevano nello stesso senso l’inserimento stabile del lavoratore per quasi ottoanni nell’impresa dell’appellante, il carattere routinario delle sue mansioni, chenon necessitavano di direttive diuturne e di controlli stringenti e l’assenza dirischio a suo carico.8. A fronte della continuità della prestazione personale del Cricelli e della suacoordinazione rispetto alle esigenze dell’impresa ha poi considerato irrilevante laquestione relativa alla sussistenza dell’eterodirezione; ha osservato che inmancanza di uno specifico progetto il rapporto di lavoro parasubordinato siconverte in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensidell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 e, condividendo le statuizioni del Tribunalesull’inquadramento del lavoratore, ha ritenuto prevalenti le mansioniimpiegatizie.9. Alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ha infineritenuto infondata la censura riguardante il conteggio di parte recepito dallasentenza impugnata; ha ribadito che il differenziale retributivo , pur depuratodai compensi per le giornate di lavoro svolte dall’appellato quale Vigile del Fuocoe dal compenso per ferie e permessi non goduti e lavoro straordinario, risultasuperiore a quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado, e tale sarebberisultato anche espungendo le voci relative all’”una tantum spettante € 801,57”e agli “arretrati 479,09”, non specificamente rivendicate nel ricorso con puntualeindicazione degli elementi costitutivi dei relativi crediti.10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di cinque motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 18/06/20261.Con il primo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo econtroverso, costituito dalla forma giuridica della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Evidenzia che nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, laBouquet” e di essersi avvalsa della collaborazione continuativa del figlio SaverioSinopoli.Critica la sentenza impugnata per non avere considerato che in sede diinterrogatorio libero [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essersi egli stessooccupato dell’agenzia funebre e di avere chiamato il Cricelli solo in occasione deiservizi funebri, precisando che l’agenzia era solo un deposito.Deduce che tali dichiarazioni erano state riscontrate dalle dichiarazioni dei testiGiovanna Lagonia e [OSCURATO:PERSONA]; addebita alla Corte territoriale di avereritenuto che tali deposizioni avessero confermato la tesi del lavoratore in quantoavevano avuto una frequentazione solo occasionale, sebbene fossero i soli testisempre presenti, ovvero al momento dell’esecuzione dei funerali, e di averevalorizzato le dichiarazioni di altri testimoni, che lette nella loro integrità evagliate criticamente, avrebbero condotto ad una diversa decisione.Aggiunge che le dichiarazioni del Cricelli e dei testimoni dallo stesso addottierano inverosimili; evidenzia che la collaborazione del medesimo si era svolta inun contesto dimensionale ridotto e tale da giustificare l’occasionalità della suaprestazione, finalizzata allo svolgimento del servizio funebre per il quale erastato convocato.Sostiene che in considerazione di tale configurazione giuridica la prestazionedi necroforo e portantino che ne era scaturita è maggiormente compatibile conil lavoro a chiamata piuttosto che con la collaborazione coordinata econtinuativa; richiama il provvedimento del Ministero del Lavoro su interpello delConsiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, secondo cui la disciplina indicataal n. 46 della [OSCURATO:PERSONA] al R.D. n. 2657/1923richiamata dall’art. 40 deld.lgs. n. 276/2003, è estensibile ai prestatori di lavoro nei servizi funebri.Numero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Aggiunge che in assenza di prova degli indici della subordinazione, leData pubblicazione 18/06/2026risultanze istruttorie avevano confermato la prestazione su chiamata.2. La censura è inammissibile, dal momento che siamo al cospetto di una“doppia conforme” e che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcunmodo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019;Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5528 del 10/03/2014).2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dinorme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavororelativamente all’art. 2094 cod. civ.Deduce che bisognerebbe comprendere quale possa essere il progetto dacontrattualizzare tra il lavoratore e l’agenzia funebre.Evidenzia che la normativa richiamata dal Ministero del Lavoro su interpellodel Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro equipara i lavoratori dellepompe funebri a quelli adibiti ad addobbi per cerimonie civili e religiose,inquadrando la forma giuridica del c.d. lavoro a chiamata o intermittente, il cuiunico limite è costituito dall’occasionalità della prestazione.Sostiene che l’ultimo parametro è confacente con il numero dei servizi funebried è compatibile con le risultanze istruttorie, da cui si desume l’interessamentodel Cricelli all’intero servizio funebre (chiamata informativa del decesso,allestimento della camera mortuaria, contatti con il tipografo, presenza nel ritofunebre); osserva che nonostante l’enfatizzazione di tali attività per fareprevalere le mansioni impiegatizie rispetto a quelle manuali da parte dellasentenza impugnata, la relativa descrizione è quella del lavoro intermittente acui è chiamato l’operaio delle pompe funebri.4. La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con il decisum.La sentenza impugnata ha ritenuto il carattere subordinato del rapporto dilavoro intercorso tra le parti, in ragione della “doppia alienità”, nonchédell’inserimento stabile del Cricelli per quasi 8 anni nell’impresa della Fera, delNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026carattere routinario delle sue mansioni impiegatizie, dei controlli stringenti edell’assenza di rischio a suo carico; a fronte della continuità della prestazionepersonale del Cricelli e della sua coordinazione rispetto alle ordinarie esigenzedell’impresa, ha poi ritenuto irrilevante la questione della sussistenzadell’eterodirezione in quanto, in mancanza di uno specifico progetto quelrapporto di lavoro si converte ope legis in un rapporto di lavoro subordinato atempo indeterminato.In particolare, la censura non coglie che sulla base delle risultanze istruttoriela sentenza impugnata ha ritenuto smentito il coinvolgimento del Cricelli solo inoccasione dei funerali per il trasporto del feretro a spalla (che non eccedeva itrenta all’anno), ma ha ritenuto dimostrato il suo continuo impegno lavorativonell’esercizio commerciale della Fera, per la consegna dei fiori, per il lavoro alcomputer finalizzato al disbrigo delle pratiche dei clienti, per l’organizzazione deiservizi funebri, lo scarico delle casse, nonché il prevalente svolgimento dimansioni impiegatizie, relative alla la cura dei rapporti con i clienti, lapredisposizione dei manifesti funerari e dei “ricordini” e ai rapporti con l’ufficioanagrafico del Comune di Catanzaro.5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dinorme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavororelativamente alla normativa sull’orario di lavoro (d.lgs. n. 66/2003 cherecepisce la Direttiva 93/104/CE, Circolare del Ministero del Lavoro 8/2005),relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale ritenuto saltuario l’impegno del Cricelli presso i VVFF e per averneritenuto la compatibilità della prestazione resa dal Cricelli come Vigile del Fuocovolontario e quella di dipendente della Fera, in spregio alla normativa sull’orariomassimo di lavoro.Richiama il prospetto inviato dal [OSCURATO:PERSONA] dei VVFF di Catanzaro,evidenziando che le ore lavorate nei 7 giorni dal 9.6.2008 al 14.6.2008 erano76; era stato dunque di gran lunga superato il limite di 48 ore settimanaliprevisto dalla leggeAggiunge che nel 2008 le giornate in cui il Cricelli aveva svolto il turno diurnoerano state 26, ed avevano dunque di gran lunga superato i 21 giorni di ferieNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026riconoscibili dalla Fera, mentre negli anni 2010 e 2011, nei quali il Cricelli avevadedotto di essere stato dipendente part-time e le ferie erano conseguentementeridotte alla metà, le presenze nel turno diurno erano state di 20 giorni nel 2010e di 24 giorni nel 2011.Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che entrambe leprestazioni sono a chiamata e prevedono una disponibilità del lavoratore nelle24 ore e senza preavviso, e di non avere affidato al CTU il controllo sullacompatibilità delle prestazioni lavorative.6. La censura è inammissibile, in quanto fa leva sullo specifico contenuto delprospetto inviato dal [OSCURATO:PERSONA] dei VVFF di Catanzaro, che non risultadalla sentenza impugnata, la quale non indica l’orario di lavoro osservato dalCricelli alle dipendenze della Fera e si limita a riportare il numero delle giornatemensili di lavoro del Cricelli dal 2008 al 2012, ma non specifica se si trattava diturni diurni o notturni, né precisa il numero delle ore di lavoro svolte.La censura non assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod.proc. civ., in quanto non riproduce gli atti introduttivi dei gradi di merito, né ilprospetto inviato dal [OSCURATO:PERSONA] dei VVFF di Catanzaro e non lolocalizza, e sollecita un giudizio di merito, inammissibile in questa sede,7. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 360, commaprimo n.4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale omesso ogni motivazione in ordine alla mancata rispostasull’istanza di revoca dell’ordinanza istruttoria depositata dalla parte appellantein data 19.10.2021.Deduce che ad integrazione dell’attività istruttoria espletata nel giudizio diprimo grado, la Corte territoriale aveva nominato un CTU contabile per calcolarel’ammontare della retribuzione rivendicata dal Cricelli; evidenzia che primadell’inizio delle operazioni peritali il difensore della parte appellante avevachiesto la revoca dell’ordinanza istruttoria e lamenta l’omessa pronuncia el’omessa motivazione su tale istanza.8. Il motivo, che sovrappone l’omessa pronuncia all’omessa motivazione, èinammissibile.Numero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il vizio di omessa pronuncia non è infatti configurabile su questioniprocessuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass. n. 1701/2009).Inoltre la censura non assolve agli oneri previsti dall’art. 369 n. 4 cod. proc.civ., in quanto non localizza l’istanza di revoca dell’ordinanza istruttoriadepositata dalla parte appellante in data 19.10.2021.9. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione ex art. 360, commaprimo, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di rilevarel’omessa risposta alle osservazioni sollevate alla perizia da parte dell’appellante.Deduce che la parte appellante in data 26.1.2022 aveva inviato osservazionialla bozza CTU pervenuta con pec del 30.12.2021, chiedendo chiarimenti sulrispetto dei riposi e dei limiti orari previsti dal d.lgs. n. 66/2003.Evidenzia che il CTU in risposta a tali osservazioni che era da considerareultra petita una valutazione “in merito all’eventuale compatibilità tra lavoro fulltime o quello successivo part time e l’eventuale rispetto dei giorni e delle ore diriposo settimanali”, e che nella relazione, al paragrafo “assenze per losvolgimento di altra attività” erano stati conteggiati i giorni in cui l’appellato siera assentato per svolgere l’attività di vigile del fuoco volontario.Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di rilevare la legittimità omeno del rifiuto del CTU di rispondere alle osservazioni della Fera.10. Il motivo è infondato.La stessa censura evidenzia che il CTU ha risposto alle osservazioni formulatedalla parte appellante in data 26.1.2022, evidenziando a pag. 15 della periziache la valutazione sulla compatibilità tra lavoro full time o quello successivo parttime e l’eventuale rispetto dei giorni e delle ore di riposo settimanali non facevaparte del quesito, ed ha evidenziato che nel paragrafo “assenze per losvolgimento di altra attività” erano stati conteggiati i giorni in cui l’appellato siera assentato per svolgere l’attività di vigile del fuoco volontario.La stessa ricorrente nell’ambito del quarto motivo ha dato atto del quesitorivolto al CTU, che non riguardava rispetto dei riposi e dei limiti orari previsti dald.lgs. n. 66/2003, ma il calcolo dell’ammontare della retribuzione rivendicatadall’appellato tenendo conto dell’inquadramento professionale indicato nelricorso, del periodo di lavoro dal 1.1.2005 al 31.12.2012 al netto di tutte le dateNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026nelle quali, in base alla comunicazione del Comando dei Vigili del Fuoco diCatanzaro del 24.2.2021 il Cricelli era stato impegnato in turni di attività di vigiledel fuoco volontario, di un orario di lavoro full time dal 1.1.2005 al 31.12.2009e part time dal 1.1.2010 al 31.12.2012, dei compensi già percepiti, del fatto cheal lavoratore non spettavano i compensi per ferie e permessi non goduti e per illavoro straordinario e del TFR.11. Il ricorso va pertanto rigettato.12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.13. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 19 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19068/2022Numero sezionale 2468/2026Numero di raccolta generale 20651/2026Data pubblicazione 18/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20651/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris