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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12893/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove; rilevato, in particolare, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa e del teste Battan risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dai predetti (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). considerato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 628 e 393 cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono al contempo manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno correttamente affermato che la condotta violenta del ricorrente era finalizzata ad appropriarsi, senza titolo, del portafogli della persona offesa con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. considerato, in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che i giudici di appello hanno evidenziato, con percorso argomentativo privo di vizi logici e giuridici, che il Marigo non ha mai riferito "di aver voluto, seppure con modalità violente, recuperare un proprio credito" (vedi pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso) e che quanto dichiarato dalla persona offesa nell'atto di remissione di querela (preesistenza di un debito di 200,00 euro nei confronti dell'imputato) non può assumere alcun valore probatorio in considerazione del fatto che il giudizio si è svolto con le forme del rito abbreviato; rilevato, in proposito, che i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui una volta adottato il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione è solo quello già contenuto in tale momento nel fascicolo del pubblico ministero nonché quello acquisito nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria (Sez. 3, n. 23784 del 02/10/2018, S., Rv. 275975 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 1783 del 05/12/2024, Palazzotto, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove; rilevato, in particolare, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa e del teste Battan risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dai predetti (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). considerato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 628 e 393 cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono al contempo manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno correttamente affermato che la condotta violenta del ricorrente era finalizzata ad appropriarsi, senza titolo, del portafogli della persona offesa con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. considerato, in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che i giudici di appello hanno evidenziato, con percorso argomentativo privo di vizi logici e giuridici, che il Marigo non ha mai riferito "di aver voluto, seppure con modalità violente, recuperare un proprio credito" (vedi pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso) e che quanto dichiarato dalla persona offesa nell'atto di remissione di querela (preesistenza di un debito di 200,00 euro nei confronti dell'imputato) non può assumere alcun valore probatorio in considerazione del fatto che il giudizio si è svolto con le forme del rito abbreviato; rilevato, in proposito, che i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui una volta adottato il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione è solo quello già contenuto in tale momento nel fascicolo del pubblico ministero nonché quello acquisito nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria (Sez. 3, n. 23784 del 02/10/2018, S., Rv. 275975 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 1783 del 05/12/2024, Palazzotto, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marz
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