CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 19341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a n. 484/2021 della Corte d’Appello di Ancona,depositata il 27-4-2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale eil rigetto del ricorso incidentale;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente.Numero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, il 10-3-2011 [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta E.P.SOL., quale appaltatore,e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale committente,sottoscrissero due contratti aventi a oggetto la fornitura, chiavi inmano, di due impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,da installare sul tetto degli immobili di proprietà della societàRomagnoli. I lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaiciterminarono nel 2011 e nel 2014 cominciarono a manifestarsi vizi suentrambi gli impianti, denunciati dalla società Romagnoli; la stessa,dopo avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, il18-1-2016 depositò ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. davanti alTribunale di Fermo, per accertare la responsabilità della dittaappaltatrice ex art. 1669 cod. civ. e ottenere il risarcimento del danno,quantificato in euro 39.554,78.Il Tribunale accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni, quantificati in euro 11.800,00, in ragione delritenuto concorso di colpa nella misura del sessanta per cento in capoalla società danneggiata.Gli appelli, proposti da entrambe le parti, sono stati riuniti e decisidalla Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 484/2021 pubblicata il27-4-2021, poi oggetto di correzione di errore materiale con ordinanzadepositata il 16-3-2022.La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il qualeErnesto Minicucci sosteneva che la denuncia dei vizi era stata tardiva;ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] che dovesse essere applicato il secondo comma dell’art.1227 cod. civ. e non il primo comma, con la conseguenza che ilconcorso di responsabilità della committente quantificata nellapercentuale del sessanta per cento era errata; ha rigettato il terzoNumero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/2026motivo di appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] sosteneva la mancanzadi prova del fatto che i difetti di montaggio avessero compromesso ilgodimento del bene.In ordine al quarto motivo di appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale avesse attribuito la responsabilità per idifetti alla società danneggiata per il sessanta per cento anziché inmisura esclusiva, la sentenza ha dichiarato che la censura era“parzialmente fondata” e, con l’ordinanza di correzione di erroremateriale, ha dichiarato che sul punto doveva intendersi e leggersi “lacensura è infondata”. Di seguito, ha dichiarato che non potevaconfigurarsi responsabilità esclusiva in capo alla società committente;al contrario, il concorso di colpa ex art. 1227, co. 1, cod. civ. dovutoall’inidonea manutenzione della società committente rendeva possibilela quantificazione di responsabilità per l’evento in capo all’impresadanneggiata nella misura del trenta per cento. In via istruttoria, hadichiarato che le risultanze della c.t.u. erano complete e quindi dovevaessere rigettata ogni richiesta di integrazione della c.t.u., in quantomeramente esplorativa; ha aggiunto che doveva essere rigettata larichiesta di prova testimoniale, perché i capitoli di prova eranoinconferenti e la richiesta di prova non era stata riproposta in sede diprecisazione delle conclusioni.In dispositivo la sentenza ha dichiarato di accogliere parzialmentel’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannatoRomagnoli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di euro 11.800,00 ealla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. Con l’ordinanza dicorrezione di errore materiale, ha dichiarato che nel dispositivo dovevaleggersi che era accolto parzialmente l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e che le condanne, al pagamento della sommadi euro 11.800,00 e alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradierano a carico di E.P.SOL di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], già titolare di Studio E.P.SOL., ha resistito concontroricorso, nel quale ha proposto anche cinque motivi di ricorsoincidentale.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorsoal ricorso incidentale.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 21-5-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativaentrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. deduce “nullità della sentenza pertravisamento della prova e conseguente violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. in relazione all’art. 369, primo comma. n. 4 c.p.c.”; lamentache la sentenza impugnata abbia posto in capo alla committente unconcorso di colpa ex art. 1227 co. 1 cod. civ. per omessamanutenzione, incorrendo nel travisamento della prova, in quanto gliimpianti fotovoltaici, anche pulendo i pannelli e serrando la bulloneria,sarebbero rimasti gli stessi, montati in modo erroneo; evidenzia che laconsulenza d’ufficio in nessun punto aveva affermato o ipotizzato unconcorso di colpa della committente per l’omesso controllo delserraggio dei bulloni.2. Con il secondo motivo di ricorso principale la ricorrente societàRomagnoli deduce “nullità della sentenza per violazione del combinatodisposto dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.c.p.c. per irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta dellamotivazione in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.”.Evidenzia come la sentenza sia affetta da contrasto irriducibile traNumero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/2026affermazioni inconciliabili, che non consentono di comprendere leragioni e l’iter logico-giuridico per pervenire al risultato enunciato neldispositivo; ciò in quanto, pur dichiarando di accogliere parzialmente ilmotivo con il quale l’appaltatore sosteneva che la responsabilitàesclusiva fosse in capo al committente, ha affermato in senso contrarioche la responsabilità del committente era del trenta per cento e poi neldispositivo ha condannato l’appaltatore a pagare la medesima sommaoggetto della pronuncia del giudice di primo grado.3. Il secondo motivo è fondato, in quanto la motivazione dellasentenza impugnata non rispetta il minimo costituzionale entro il qualeè circoscritto il sindacato di legittimità.Si rammenta il principio acquisito, secondo il quale, sulla basedell’attuale formulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non èpiù deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost.e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; ilsindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispettodel minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullitàprocessuale deducibile ex art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oviziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.Un., 7-4-2014 n. 8053, per tutte).Nella fattispecie la sentenza impugnata - dopo avere rigettato iprimi tre motivi di appello dell’appaltatore - nell’esaminare il suo quartomotivo di appello, che sosteneva che la responsabilità per i dannirelativi alla minore resa dell’impianto fotovoltaico fosse da ascrivere alcommittente in via esclusiva, e non nella percentuale del 60% ritenutaNumero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/2026dal Tribunale, ha dichiarato, in primo luogo, che la censura eraparzialmente fondata; di seguito, ha dichiarato che la corresponsabilitàin capo alla committente era da determinare nella minore quota del30%, in quanto l’omessa attività di manutenzione era recessivarispetto alla colpa nell’erroneo montaggio dei moduli fotovoltaici; infinein dispositivo, dichiarando di accogliere parzialmente l’appello e diriformare la sentenza di primo grado, ha condannato la committente alpagamento del medesimo importo di euro 11.800,00 già determinatodal giudice di primo grado.Il ragionamento svolto in questi termini risulta del tuttoincomprensibile e perciò è impossibile ricondurlo a logicità; tale rimaneanche all’esito della correzione di errore materiale che la Corted’appello ha ritenuto di compiere con l’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Infatti, con lacorrezione non solo è stato corretto il dispositivo, nel senso che lacondanna era a carico dell’appaltatore, ma si è ritenuto di inserire lastatuizione di infondatezza del quarto motivo di appello principale e diparziale accoglimento di appello incidentale, del cui contenuto lasentenza non dà -in nessun punto- notizia. Seppure si ritenga chel’appello incidentale fosse stato svolto dalla società committente perottenere l’esclusione del suo concorso di colpa nella causazione deldanno, non si riesce a intendere in base a quale ragionamento sia statarigettata questa richiesta e sia stato invece ritenuto il suo concorso dicolpa, però in misura inferiore a quello già ritenuto dal giudice di primogrado; neppure si riesce a intendere per quale ragione tale minoreconcorso di colpa non abbia inciso sull’entità della condanna a caricodell’appaltatore Minicucci, confermata dalla Corte d’appello nella stessamisura già oggetto della pronuncia del Tribunale.Non può essere demandato all’interprete il compito di ricostruireun tale ragionamento che, in quanto mancante di passaggi essenziali eNumero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/2026nel contempo contenente passaggi tra loro contraddittori, risultatotalmente inidoneo a esplicitare lo stesso contenuto del decisum, oltreche il suo fondamento logico, prima che giuridico.4. La fondatezza del secondo motivo comporta l’assorbimento delprimo motivo di ricorso principale, per il fatto che il giudice del rinviodovrà nuovamente procedere alla disamina delle risultanze probatoriee alla lettura della consulenza tecnica d’ufficio per decidere le questioniinvolgenti il concorso di colpa della società committente.5. Il primo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione efalsa applicazione dell’art. 111 Cost., 324 c.p.c., 2909 c.c. e 113 c.p.c.in relazione all’art. 360 I comma c.p.c. e conseguente nullità dellasentenza impugnata”. Con esso il ricorrente incidentale sostiene che ilgiudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 1676/2014, ottenutodall’appaltatore per il saldo prezzo delle opere eseguite, copre non solol’esistenza del credito, ma anche i suoi presupposti logici e, in primoluogo, l’esatto adempimento delle obbligazioni dell’appaltatore e cosìle domande svolte dalla società Romagnoli in relazione ai presunti vizidelle opere; lamenta che la questione, seppure dedotta nella comparsaconclusionale in appello, non sia stata esaminata dalla sentenzaimpugnata.5.1. Il motivo, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, èmanifestamente infondato, in quanto il giudicato sul dirittodell’appaltatore al compenso per l’attività svolta in esecuzione delcontratto di appello non poteva in sé coprire, nel senso di escludere, laresponsabilità ex art. 1669 cod. civ. Infatti, è pacifico che laresponsabilità ex art. 1669 cod. civ. sia ipotesi di responsabilitàextracontrattuale (per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 2, 9-2-2024 n.3659), con la conseguenza che non incide il dato che sia stato accertatocon efficacia di giudicato il diritto dell’appaltatore al compensocontrattualmente pattuito.Numero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/20266. Il secondo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazionee falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e 2697 c.c. per scorrettaapplicazione dei criteri inerenti all’accertamento del rapporto dicausalità in relazione all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c.” e con esso ilricorrente incidentale lamenta che la sentenza non svolga alcunaargomentazione utile a ritenere la gravità dei vizi ex art. 1669 cod.civ., nonostante egli avesse sostenuto nell’atto di appello che sarebbestata, al più, invocabile una responsabilità ex art. 1667 cod. civ.6.1. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, per le modalità diformulazione, non rispettose dell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ., inquanto il ricorrente incidentale non fa specifico riferimento al contenutodei suoi motivi di appello al fine di dimostrare che la qualificazione dellafattispecie nell’ambito dell’art. 1669 cod. civ. eseguita dal giudice diprimo grado fosse stata oggetto di motivo di impugnazione.Inoltre, poiché non risulta che i motivi di appello avesserospecificamente censurato l’applicazione alla fattispecie dell’art. 1669cod. civ., si impone il rilievo che la Corte territoriale non aveva ragionedi esaminare la questione, che non era stata devoluta alla suacognizione, in quanto era già stato definitivamente acquisito in causache i vizi di cui si trattava rientravano nella disciplina dell’art. 1669 cod.civ.7. Il terzo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione efalsa applicazione degli artt. 2-24 Cost., 2697 c.c. e 1669 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 per avvenuta declaratoria di inammissibilitàda parte della Corte d’appello di Ancona delle prove articolate nellamemoria di costituzione a fronte del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. permancata precisazione delle stesse a seguito del rigetto e mancata diinfluenza”. Il ricorrente incidentale lamenta che la sentenza impugnataabbia dichiarato inammissibili le sue istanze istruttorie sulla basedell’assunto che, dopo essere state respinte, non erano state riproposteNumero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/2026in fase di precisazione delle conclusioni; evidenzia che il giudice diprimo grado non aveva rigettato le istanze istruttorie prima dellaprecisazione delle conclusioni, in quanto alla prima udienza c’era statala discussione della causa, all’esito della quale il giudice aveva emessol’ordinanza che aveva definito il giudizio.7.1. Il motivo è inammissibile per le modalità di formulazione, inquanto non aggredisce in modo pertinente la pronuncia impugnata.La sentenza non ha dichiarato soltanto che le istanze di prova oralenon erano state riproposte in modo ammissibile, ma ha anche rilevatoche le prove erano inconferenti. Il ricorrente incidentale sostiene chele prove orali erano rilevanti, perché avrebbero dimostratol’accettazione dell’opera, ma non è su questo piano che si dimostra larilevanza dei mezzi istruttori. Infatti, vertendosi in ipotesi diresponsabilità ex art. 1669 cod. civ., non è con riguardoall’accettazione dell’opera che si pongono le questioni, perchél’accettazione dell’opera non esclude la responsabilità ex art. 1669 cod.civ., nel caso in cui ne ricorrano i relativi presupposti.8. Il quarto motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione efalsa applicazione degli artt. 2-24 Cost., 2697 c.c. e 1669 c.c., 132 n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 per insufficienza argomentativadella motivazione della sentenza che ha recepito le conclusioni dellaconsulenza tecnica sul punto della tenuta al carico espressa in Pascaldi cui il giudice ha dichiarato di condividere il merito”. Il ricorrenteincidentale evidenzia che le risultanze della c.t.u., specificamente conriguardo alla messa in dubbio della tenuta di carico in Pascal, eranostate oggetto di precisa critica del consulente di parte e taliosservazioni erano state fatte proprie dall’appaltatore nella suacomparsa di costituzione avanti al Tribunale, chiedendo integrazionedella c.t.u., e poi nell’atto di appello a pag.10; così, formulandorichieste integrative decisive ai fini della prova concreta del danno.Numero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/20268.1. Il motivo è assorbito in quanto, dovendo il giudice del rinvioprocedere a una nuova lettura della c.t.u., dovrà necessariamentenuovamente valutare anche se sussistano i presupposti per disporneintegrazione o rinnovazione. Nel fare ciò, dovrà dimostrare di tenereconto delle censure tecnico-valutative mosse alle valutazioni contenutenell’ordinanza di primo grado che aveva recepito le conclusioni delconsulente d’ufficio (Cass. Sez. 2, 24-11-2020 n. 26709; Cass. Sez. 6-2, 18-3-2015 n. 5339).9. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale deduce “violazioneex art. 2058 c.c., 1298 e 1299 c.c., 2230 e 2236 c.c., 115 c.p.c., conriferimento all’art. 360 I comma n. 3 per avvenuta ammissione da partedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di essere stata risarcita daldirettore dei lavori ing. Luciani per la sua quota parte ideale. Da ciòconsegue inevitabilmente che non possa mai essere attribuito il 70%di responsabilità alla ditta appaltatrice che non può più esercitare ilregresso contro il direttore dei lavori mentre il committente verrebberisarcito al 120% o più”. Il ricorrente incidentale evidenzia che la stessasocietà committente aveva riconosciuto nel ricorso introduttivo di avereottenuto il risarcimento del danno causato dall’ ing. Luciani, direttoredei lavori per conto della committenza; rileva che, essendo avvenutala transazione con il direttore dei lavori sulla base del presupposto deltrenta per cento della sua responsabilità, di tale misura si dovevaridurre il debito gravante sull’appaltatore, debitore in solido con ildirettore dei lavori.9.1. Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non deduce inquali termini avesse devoluto alla cognizione del giudice d’appello laquestione del risarcimento del danno ottenuto dal direttore dei lavori,che la sentenza impugnata non esamina in alcun modo.E’ acquisito il principio secondo il quale, in tema di ricorso percassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cennoNumero registro generale 17805/2021Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 19341/2026Data pubblicazione 11/06/2026nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilitàdella censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi algiudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare exactis l’esattezza dell’affermazione; ciò in quanto i motivi di ricorsodevono investire questioni già comprese nel thema decidendum delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. L, 1-7-2024 n.671850; Cass. Sez. 2, 9-8-2018 n. 20694; Cass. Sez. 1, 18-10-2013n. 23675).10. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorsoprincipale, sono rigettati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivodi ricorso incidentale, assorbiti il primo motivo di ricorso principale e ilquarto motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassatain relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona,in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati esi atterrà a quando sopra esposto nel riesaminare la vicenda,regolamentando anche le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta ilprimo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso incidentale, assorbitiil primo motivo di ricorso principale e il quarto motivo di ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, ancheper la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 21-5-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]