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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 luglio 1969

Cassazione n. 36821/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1969 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che illustra le ragioni del ricorso ed insiste per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. 1-7940/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le doglianze proposte in diritto con i motivi di gravame circa la qualificazione giuridica delle condotte indicate ai capi M (rapina consumata) ed O (rapina tentata).

1.1. La difesa, riportando anche per stralci le dichiarazioni rese dalle due diverse persone offese (capi M ed O) sostiene che, alla luce del narrato, i fatti sarebbero entrambi qualificabili, rispettivamente, come furto con strappo consumato e tentato e non come rapine (consumata la prima e tentata la seconda), atteso che in entrambe le condotte la violenza sarebbe stata diretta verso la cosa (le borse) e solo indirettamente poi verso la persona, che si sforzava di trattenere la borsa presso di sé, subendo lesioni a causa di questa ulteriore e solo indiretta violenza alla persona.

1.2. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince viceversa che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità in relazione ai fatti di rapina, consumata e tentata, così come contestati in imputazione, tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

1.3. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza dei due distinti fatti storici) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa qualificazione dei fatti proposta dall'appellante, avendo le persone offese dichiarato di aver subito le lesioni refertate proprio per trattenere presso di sé la cosa adesa al corpo e vincere così la forza antagonista e sopraffattrice dell'aggressore.

Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina, giacché il furto con strappo non è mai configurabile «in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata L.] per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina» (così Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità; da ultimo v.

Sez. 2, n. 8747 del 22/11/2019, dep. 2020, Roncalli, non mass.).

Ricorre, inoltre, il delitto di rapina quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776; da ultimo v.

Sez. 2, n. 28753 del 20/07/2020, Venda, non mass.; Sez. 7, n. 3875, del 1/12/20, dep. 2021, Avantaro, non mass.; Sez. 7, n. 9186, dell'1/6/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 1-7940/2020

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità dei motivi di ricorso consentono la redazione della sentenza in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2021.

Il Consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1969 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che illustra le ragioni del ricorso ed insiste per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. 1-7940/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le doglianze proposte in diritto con i motivi di gravame circa la qualificazione giuridica delle condotte indicate ai capi M (rapina consumata) ed O (rapina tentata). 1.1. La difesa, riportando anche per stralci le dichiarazioni rese dalle due diverse persone offese (capi M ed O) sostiene che, alla luce del narrato, i fatti sarebbero entrambi qualificabili, rispettivamente, come furto con strappo consumato e tentato e non come rapine (consumata la prima e tentata la seconda), atteso che in entrambe le condotte la violenza sarebbe stata diretta verso la cosa (le borse) e solo indirettamente poi verso la persona, che si sforzava di trattenere la borsa presso di sé, subendo lesioni a causa di questa ulteriore e solo indiretta violenza alla persona. 1.2. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince viceversa che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità in relazione ai fatti di rapina, consumata e tentata, così come contestati in imputazione, tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza dei due distinti fatti storici) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa qualificazione dei fatti proposta dall'appellante, avendo le persone offese dichiarato di aver subito le lesioni refertate proprio per trattenere presso di sé la cosa adesa al corpo e vincere così la forza antagonista e sopraffattrice dell'aggressore. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina, giacché il furto con strappo non è mai configurabile «in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata L.] per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina» (così Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità; da ultimo v. Sez. 2, n. 8747 del 22/11/2019, dep. 2020, Roncalli, non mass.). Ricorre, inoltre, il delitto di rapina quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776; da ultimo v. Sez. 2, n. 28753 del 20/07/2020, Venda, non mass.; Sez. 7, n. 3875, del 1/12/20, dep. 2021, Avantaro, non mass.; Sez. 7, n. 9186, dell'1/6/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 1-7940/2020 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità dei motivi di ricorso consentono la redazione della sentenza in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2021. Il Consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA]
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