CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.rilevato che il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non hapresenziato all’udienza fissata a seguito di rituale richiesta di trattazione orale,senza addurre alcun legittimo impedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 10 ottobre 2025 con la quale la Corte diAppello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 novembre2024, con cui il Tribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di anni uno,mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cuiall’art. 648 cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce erroneainterpretazione dell’art. 2 cod. pen. nonché manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al rigetto al rigetto dell’istanza di rimessione in terminifinalizzata alla proposizione della richiesta di giudizio abbreviato.2.1. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebberespinto l’istanza senza considerare l’applicabilità della disciplina introdottadalla legge Cartabia, pur ricorrendone i presupposti normativi e segnatamente:la già intervenuta decadenza della parte dalla relativa facoltà processuale, lacelebrazione della prima udienza successiva all’entrata in vigoredel d.l.gs 150/2022 e la pendenza del procedimento nella fase del dibattimentotrattandosi di disposizione più favorevole ai sensi dell’art. 2 cod. pen.2.2. Parimenti censurata è la decisione con cui i giudici di meritohanno ritenuto tardiva la richiesta di ammissione alla messa alla provaformulata all’udienza del 5 aprile 2023, prima udienza successiva allariqualificazione del fatto nel reato di ricettazione attenuata.La difesa sostiene, al riguardo, che non potrebbe configurarsi alcunatardività, posto che, anteriormente alla riqualificazione giuridica del fatto, nonsarebbe stata neppure astrattamente proponibile la richiesta di messa allaprova con riferimento al reato di ricettazione.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamentacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità.Si assume, in particolare, che la motivazione risulterebbe apoditticanella parte in cui ritiene non dimostrato l’assunto secondo cui la persona offesafosse ignara della circostanza che la patente di guida fosse detenuta dal4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamental’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nonché carenza dimotivazione in tema di determinazione della pena.Il ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa sostituzione della pena, misuraconcedibile anche d’ufficio, nonostante il difensore fosse munito di specificomandato ad impugnare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato.1.1. L’accesso agli atti, consentito e necessario ai fini della verificadelle questioni processuali dedotte, comprova che l’imputato in sede di udienzapreliminare non ha formulato richiesta di ammissione al rito speciale del giudizioabbreviato, istituto soggetto a specifiche formalità e a rigorose scansionitemporali.Correttamente la Corte territoriale ha affermato che la disciplina delgiudizio abbreviato è soggetta al principio del tempus regit actum e non allaregola di cui all’art. 2 cod. pen., applicabile esclusivamente alle normesostanziali. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine entro il qualel’imputato avrebbe potuto richiedere l’ammissione al rito abbreviato coincidevacon l’udienza preliminare, sede nella quale nessuna istanza in tal senso venivaavanzata, avendo il difensore espressamente optato per il rito ordinario.Con la proposizione dell’appello, inoltre, l’imputato ha introdotto la fase delgiudizio di secondo grado, determinando così la definitiva preclusione di ogniregressione del procedimento alla fase anteriore.I giudici di merito hanno, altresì, puntualmente evidenziato comel’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per la formulazione dellarichiesta di giudizio abbreviato, proposta a seguito dell’entrata in vigore della cd.legge Cartabia, si porrebbe in insanabile contrasto con le finalità di economiaprocessuale e di deflazione proprie dell’istituto del giudizio abbreviato (vedi in talsenso Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, G., Rv. 286740 – 01; Sez. 5, n. 21867del 04/04/2024, Clementi, Rv. 286520 – 01).Va, in proposito, ribadito che il diritto dell’imputato di accedere algiudizio abbreviato e di beneficiare del correlato trattamento premiale trova lapropria giustificazione nell’esigenza di assicurare una rapida definizione delprocesso. In tale prospettiva, il legislatore ha previsto, quale “corrispettivo” dellarinuncia al dibattimento e dell’accettazione del rischio di essere giudicato allostato degli atti - dal quale potrebbe anche derivare una decisione più favorevoleall’imputato - la riduzione della pena in caso di condanna.Ne deriva che l’eventuale rimessione in termini dell’imputato al fine diconsentirgli di beneficiare delle disposizioni premiali di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. finirebbe non solo per frustrare le finalità sotteseall’introduzione del rito speciale ma anche quelle che permeano l’intera riformacd. Cartabia e, segnatamente, la disposizione in esame, volta a ridurre la duratadel procedimento penale incentivando la definizione del giudizio successivamentealla pronuncia di primo grado, mediante la previsione di un’ulteriore riduzione diun sesto della pena applicata, in sede esecutiva, in caso di mancata proposizionedell’appello, ove consentito, o del ricorso per cassazione.Deve, pertanto, ritenersi del tutto corretta, perché conforme alrichiamato orientamento giurisprudenziale, la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha escluso la fondatezza del motivo di gravame,sottolineando che le disposizioni che individuano i presupposti per richiedere ilgiudizio abbreviato, i termini e le modalità di accesso al rito hanno un’evidentenatura processuale, che rimane tale nonostante la natura sostanziale delladiminuente premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., risultandodi conseguenza manifestamente infondato il ricorso nella parte in cui censura ildiniego della rimessione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato.1.2. È parimenti destituita di fondamento l’ulteriore censura con cui ilricorrente deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui i giudici di appellohanno ritenuto tardiva la richiesta di sospensione del procedimento con messaalla prova formulata all’udienza del 5 aprile 2023.La Corte territoriale ha, infatti, fatto corretta applicazione delconsolidato principio di diritto secondo cui il riconoscimento, da parte del giudicedel dibattimento, di una diversa qualificazione giuridica del fatto non legittimal’imputato a proporre tardivamente l’istanza di ammissione alla messa allaprova. Ciò in quanto l’eventuale erronea qualificazione del fatto contenutanell’imputazione non determina alcuna preclusione all’accesso al rito speciale,potendo l’imputato avanzare tempestivamente la relativa richiesta entro iltermine previsto dall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., deducendo propriol’inesattezza della qualificazione giuridica contestata dal pubblico ministero (Sez.5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767 – 02; Sez. 1, n. 17595 del10/02/2026, D., non massimata).Il principio richiamato si fonda sulla considerazione che l’istituto dellamessa alla prova, pur configurandosi quale procedimento speciale a caratterepremiale, resta assoggettato a rigorose preclusioni temporali, funzionali adassicurare la tempestiva definizione del processo e a garantire esigenze dieconomia processuale. Ne consegue che il termine stabilito dall’art. 464, comma2, cod. proc. pen. assume carattere perentorio e non può essere superatoinvocando, successivamente, una diversa qualificazione giuridica del fattooperata dal giudice, ove l’imputato fosse già nella condizione di prospettare talediversa qualificazione entro i termini previsti dalla legge.Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame,emerge con evidenza la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive.Correttamente, infatti, la Corte distrettuale ha rigettato il motivo di gravamerilevando la tardività della richiesta di messa alla prova, atteso che l’imputatonon aveva formulato alcuna istanza entro il termine decadenziale previstodall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., provvedendo a richiederne l’ammissionesoltanto all’udienza del 5 aprile 2023, quando la relativa facoltà processualerisultava ormai definitivamente preclusa.2. Il secondo motivo è aspecifico ed articolato esclusivamente in fattoe, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restandoestranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioniche hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbiacommesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementiprobatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2 e 3 della sentenzaimpugnata).A fronte di una motivazione articolata, priva di contraddizioni edillogicità manifeste, il ricorrente si è limitato a riproporre una lettura genericadelle risultanze istruttorie e a valorizzare elementi ipotetici (ed a particolare lapossibilità che la persona offesa abbia dimenticato il proprio documento in unluogo della disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]), nel tentativo di accreditare unaricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze dimerito.Il ricorrente, in sostanza, chiede a questa Corte di entrare nellavalutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piùgradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine diconfutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenzeprobatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimerito: da qui l’evidente aspecificità del motivo di ricorso.3. Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato ed in partegenerico.3.1. La doglianza con cui la difesa deduce il vizio di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è destituita difondamento. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente evidenziatol’impossibilità di procedere a una riduzione della pena inflitta dal primo giudice,in quanto la stessa era già stata determinata nel minimo edittale previstodall’art. 648 cod. pen., ulteriormente diminuito di un terzo in ragione delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.(vedi pag. 4 della sentenza impugnata).3.2. L’ulteriore censura con cui il ricorrente deduce la manifestaillogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzionedella pena detentiva difetta del requisito dell’autosufficienza. A fronte delladeclaratoria di inammissibilità dell’istanza di sostituzione, fondata sia sullagenericità della richiesta sia sulla mancata produzione della necessaria procuraspeciale, il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo del tutto apodittico, diessere in “possesso dello specifico mandato ad impugnare” (v. pag. 4 dell’atto diappello), senza tuttavia procedere all’allegazione della predetta procura specialee, quindi, senza fornire alcuna dimostrazione della veridicità del dato storicodedotto.Ne deriva la violazione del principio di autosufficienza del ricorso percassazione, che impone al ricorrente di fornire tutti gli elementi necessari aconsentire alla Corte il controllo della fondatezza della censura sulla base deglitrasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca e acquisizione degli attidel processo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez.5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419 – 01).4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]