CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 13/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 17/02/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, in relazione al delitto di rapina pluriaggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. Pen. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3.bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata derubricazione del fatto in furto con strappo omettendo completamente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui chiarisce che la sottrazione della somma di danaro era avvenuta minacciando la persona offesa di picchiarla e di subire anche la sottrazione dell'autovettura (cfr. Pag. 2 della sentenza impugnata). Quanto alla residua censura, assume rilievo assorbente la mancata deduzione della corrispondente censura in appello, in termini tali da superare lo scrutinio di ammissibilità: il riferimento all'art. 62 n.4 cod. pen. è invero contenuto nell'epigrafe dell'atto di appello, ma non anche nei motivi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] VITTO R1Q' [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]