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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 49551/2022

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 LEONARD [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1973 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma l'otto luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sentenza resa dal Tribunale di Velletri il 3 ottobre 2018 e divenuta irrevocabile il 25 dicembre 2018.

La Corte ha respinto l'istanza sottolineando che l'imputato ha ricevuto notifica del decreto di citazione presso il domicilio dichiarato; in ragione della sua assenza al momento della notifica, è stato inserito nella cassetta della posta un avviso, cui ha fatto seguito una successiva raccomandata; analoga raccomandata è stata ritirata all'Ufficio postale soltanto dalla coimputata sua convivente. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, deducendo: 2.1violazione dell'art. 629 bis cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la mera elezione di domicilio non può ritenersi elemento idoneo a far ritenere la conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Il ricorrente censura la motivazione della Corte laddove ha affermato che la notifica del decreto di citazione è avvenuta ritualmente al domicilio dichiarato, tramite lettera raccomandata che non è stata ritirata, e sottolinea che all'udienza del 5 Aprile 2017 il tribunale dichiarava l'assenza dell'imputato in forza della cartolina acquisita agli atti e diretta alla coimputata. 3.11 ricorso è inannmisgbile perché manifestamente infondato Dall'esame del fascicolo emerge che la notifica del decreto di citazione è regolarmente avvenuta al domicilio dichiarato per via postale, nelle forme della compiuta giacenza.

Nel caso in esame i due coimputati risultano conviventi /hanno dichiarato un domicilio e, a causa della loro temporanea assenza da casa al momento della notifica, è stato inserito avviso della raccomandata nella cassetta postale.

La compagna dell'imputato ha ritirato l'avviso mentre nei confronti del predetto si è perfezionata la compiuta giacenza.

Proprio il ritiro del plico da parte della convivente dimostra che il domicilio dichiarato era idoneo a ricevere le notifiche, che l'assenza era solo temporanea e che utilizzando la normale diligenza l'imputato avrebbe potuto avere anche lui cognizione dell' atto di citazione.

Sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della " vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza. (Fattispecie relativa a giudizio dinnanzi al giudice di pace). (Sez. 5, Sentenza n. 31992 del 05/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018 ) Rv. 273313 - 01) Il ricorrente non ha neppure allegato fatti o eventi che possano avergli impedito di accedere alla posta recapitata e, considerato che la coimputata sua convivente ha avuto modo di ritirare regolarmente la raccomandata a lei inviata e contenente la vocatio in iudicium, non può essere riconosciuta in suo favore l'invocata incolpevole mancata conoscenza della pendenza del procedimento, sola condizione che, ai sensi dell'articolo 629 bis cod. proc.pen. , legittima la rescissione del giudicato. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente rsellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 LEONARD [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1973 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma l'otto luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sentenza resa dal Tribunale di Velletri il 3 ottobre 2018 e divenuta irrevocabile il 25 dicembre 2018. La Corte ha respinto l'istanza sottolineando che l'imputato ha ricevuto notifica del decreto di citazione presso il domicilio dichiarato; in ragione della sua assenza al momento della notifica, è stato inserito nella cassetta della posta un avviso, cui ha fatto seguito una successiva raccomandata; analoga raccomandata è stata ritirata all'Ufficio postale soltanto dalla coimputata sua convivente. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, deducendo: 2.1violazione dell'art. 629 bis cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la mera elezione di domicilio non può ritenersi elemento idoneo a far ritenere la conoscenza del procedimento penale a suo carico. Il ricorrente censura la motivazione della Corte laddove ha affermato che la notifica del decreto di citazione è avvenuta ritualmente al domicilio dichiarato, tramite lettera raccomandata che non è stata ritirata, e sottolinea che all'udienza del 5 Aprile 2017 il tribunale dichiarava l'assenza dell'imputato in forza della cartolina acquisita agli atti e diretta alla coimputata. 3.11 ricorso è inannmisgbile perché manifestamente infondato Dall'esame del fascicolo emerge che la notifica del decreto di citazione è regolarmente avvenuta al domicilio dichiarato per via postale, nelle forme della compiuta giacenza. Nel caso in esame i due coimputati risultano conviventi /hanno dichiarato un domicilio e, a causa della loro temporanea assenza da casa al momento della notifica, è stato inserito avviso della raccomandata nella cassetta postale. La compagna dell'imputato ha ritirato l'avviso mentre nei confronti del predetto si è perfezionata la compiuta giacenza. Proprio il ritiro del plico da parte della convivente dimostra che il domicilio dichiarato era idoneo a ricevere le notifiche, che l'assenza era solo temporanea e che utilizzando la normale diligenza l'imputato avrebbe potuto avere anche lui cognizione dell' atto di citazione. Sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della " vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza. (Fattispecie relativa a giudizio dinnanzi al giudice di pace). (Sez. 5, Sentenza n. 31992 del 05/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018 ) Rv. 273313 - 01) Il ricorrente non ha neppure allegato fatti o eventi che possano avergli impedito di accedere alla posta recapitata e, considerato che la coimputata sua convivente ha avuto modo di ritirare regolarmente la raccomandata a lei inviata e contenente la vocatio in iudicium, non può essere riconosciuta in suo favore l'invocata incolpevole mancata conoscenza della pendenza del procedimento, sola condizione che, ai sensi dell'articolo 629 bis cod. proc.pen. , legittima la rescissione del giudicato. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente rsellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 49551/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris