CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 32402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12012/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO MESSINA n. 936/2018 depositata il16/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa notificò all’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito ASP) di Messina decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina in data 23 giugno 2008 per il pagamento della somma di € 714.355,69 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo dovuto a saldo per prestazioni erogate in regime di convenzionamento nell’anno 2005 e 2006. LaASP di Messina propose opposizione al decreto ingiuntivo 938/2008 contestando la somma di cui all’ingiunzione e lamentando il superamento del budget assegnato a ciascuna struttura secondo i criteri stabiliti dai decreti assessoriali succedutisi nel tempo. Il Tribunale di Messina confermò sostanzialmente il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] sanitaria provinciale di Messina appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Messina la quale accolse l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo opposto rideterminando la somma dovuta alla ricorrente in euro 100.024,97. Avverso la sentenza nr.271 del 2011 della Corte di Appello di Messina propone ricorso per cassazione la Casa di [OSCURATO:PERSONA] spa affidato ad un motivo e memoria. La ASP di Messina resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:SOCIETA] denuncia illegittimità della sentenza per violazione del principio di compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale ex art. 12 c.3 lett.B) D.Lggs 30/12/1992 nr. 502, in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina ha ritenuto che nel determinare il budget ciascuna azienda terrà conto anche delle prestazioni da erogare a pazienti di altra regione sulla base dell’art. 4 del decreto assessoriale alla sanità della Regione Siciliana del 28/10/2005. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Occorre premettere che in tema di rimborsi per spese sanitarie, l'art. 2, comma 4, della l.r. Sicilia n. 3 del 1991 demanda a decreti assessoriali l'adozione di limiti di spesa anche per interventi urgenti che siano effettuati tramite l'assistenza indiretta, sicché l'esistenza di tali limiti costituisce elemento strutturale della normativa ed è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare. Anche recentemente questa Corte (Cass. civ.sez. 3 - , ordinanza n.26334 del29/09/2021)ha affermato che: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento “. Passando all’esame del motivo di ricorso, la Corte d’appello con la sentenza impugnata spiega adeguatamente i riferimenti normativi cui è ancorato l’abbattimento per le prestazioni extrabudget rilevando che anche le prestazioni rese a pazienti di altra regione vanno comprese nel budget. Non corrisponde al vero infatti che l’Azienda abbia operato illegittimi abbattimenti senza alcun supporto legislativo o contrattuale in quanto, al contrario, la Corte distrettuale ha accertato che gli abbattimenti sono avvenuti in osservanza al decreto assessoriale di programmazione del tetto di spesa nell’ambito della legislazione regionale di riferimento. Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi: l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3,del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e giurisprudenziali (su cui. Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006,n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n.200; Corte Cost.28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) in base ai qualisi è affermato che “ in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione” (cfr. in particolare Cass. civ. IIIsez. n. 27608/2019). In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.400,00, più euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p