CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 dicembre 1984
Cassazione n. 24018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31 maggio 2021 il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 26 febbraio 2020, col quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Trunzo il 4 dicembre 2017 nell'ambito del procedimento penale n. 1891/2008 R.G.N.R. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché valutato tardivo essendo stato proposto il 19 maggio 2020 a fronte di un decreto di rigetto pronunciato il 26 febbraio 2020 e notificato il 27 febbraio 2020. L'art. 99 d.P.R. 115/2002, infatti, fissa in venti giorni il termine per ricorrere contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Per mezzo del difensore, munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza deducendo violazione di legge. Il ricorrente lamenta che, nel ritenere tardivo il ricorso, non si è tenuto conto dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dell'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). Il difensore osserva che, sulla base delle disposizioni citate, dal 9 marzo 2020 all'il. maggio 2020, in tutti i procedimenti civili e penali, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto è rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica e che, per espressa previsione di legge, tale sospensione riguardava «i termini stabiliti [...] per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». Sostiene, pertanto, che il termine per impugnare ha iniziato a decorrere dal 12 maggio 2020 e il ricorso è stato proposto tempestivamente. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia. 5. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato e lo ha depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione, in data 1° luglio 2021.Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Pertanto, il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Nel caso di specie il ricorso è stato notificato alle altre parti il 22 giugno 2021, nei venti giorni dalla notifica dell'ordinanza impugnata al difensore domiciliatario (4 giugno 2021), ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, ed è stato depositato in Cassazione il 1° luglio 2021, quando i termini di impugnazione previsti dal citato art. 99, comma 4, erano ormai decorsi. Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto nei termini e neppure con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente, com'è prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore