CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle parti civili 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 26 ottobre 2020 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 337, 582, 585 576 cod. pen., commessi il 25 giugno 2017. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e le parti civili sopra indicate, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. Sin dal primo grado la difesa ha eccepito la nullità dell'udienza preliminare (alla quale ha partecipato il difensore di ufficio), per la citazione notificata al domicilio eletto e non presso il carcere dove si trovava detenuto per altra causa. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione non facendo buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Ricorsi delle parti civili. 2.2.1. Carenza di motivazione sulla determinazione del danno. La sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla determinazione del danno patito dalle parti civili. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorso sono tutti inammissibili. 2. Il ricorso dell'imputato non si confronta con il principio già da tempo affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio; e che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, 5., Rv. 278869). La Corte di appello ha a tal riguardo evidenziato come all'epoca lo stato di detenzione per altra causa non risultasse affatto al giudice procedente (pag./ 5"---- / della sentenza impugnata). Punto che il ricorrente non ha contrastato, limitandosi a richiamare soltanto la prima parte del richiamato principio di diritto. 3. Quanto ai ricorsi delle parti civili, va rilevato che la sentenza di primo grado - che aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno in loro favore da liquidarsi in separato giudizio - era stata impugnata con appello solo dall'imputato. Pertanto, correttamente la Corte di appello non ha proceduto alla determinazione del danno, che in queste circostanze avrebbe violato il principio devolutivo. In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello (Sez. 5, n. 12725 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279020). 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuna alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle c C spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000ifn favo