Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 604/2026

ECLI:EU:C:2026:783
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 24 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 604/2013 – Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento – Domanda di protezione internazionale presentata in un altro Stato membro – Articolo 17 – Clausola discrezionale – Ambito di applicazione » Nella causa C‑511/25 [Prokoda] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 16 luglio 2025, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2025, nel procedimento Ministerstvo vnitra contro E. K., LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per E. K., da Z. Candigliota, advokátka; – per il governo ceco, da J. Vláčil, A. Edelmannová e L. Halajová, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da E. Garello, A. Katsimerou e M. Monfort, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] III»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Ministerstvo vnitra (Ministero dell’Interno, Repubblica ceca) e E. K., cittadino russo, in merito alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di E. K. Contesto normativo 3 Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] II»), è stato abrogato e sostituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. Quest’ultimo regolamento, che, a sua volta, è stato abrogato dal regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351), è applicabile ratione temporis al procedimento principale.

[OSCURATO:PERSONA] II

4 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II disponeva quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio.

Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza.

Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo». 5 Il capo III di tale regolamento stabiliva la gerarchia dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente e definiva tali criteri. 6 Nell’ambito di tale capo III, l’articolo 13 di detto regolamento prevedeva quanto segue: «Quando lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata». 7 Il capo IV del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, intitolato «Clausola umanitaria», conteneva unicamente l’articolo 15 di tale regolamento.

[OSCURATO:PERSONA] III

8 Ai sensi del considerando 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III: «Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento». 9 Il capo II di tale regolamento, che definiva i «[p]rincipi generali e garanzie», conteneva l’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», che, ai paragrafi 1 e 2, così disponeva: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito.

Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la «Carta»)], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente». 10 Il capo III del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III definiva i criteri per determinare lo Stato membro competente.

Esso comprendeva gli articoli da 7 a 15 di tale regolamento. 11 L’articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Clausole discrezionali», al paragrafo 1, primo comma, prevedeva che: «In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 E. K., cittadino russo membro della comunità ebraica, è nato ed è stato ufficialmente registrato come persona di sesso femminile.

Egli si identifica come di sesso maschile e ha avviato un processo di transizione di genere. 13 E. K. ha depositato, nella Repubblica ceca, una domanda di protezione internazionale.

Con decisione del 28 gennaio 2025, il Ministero dell’Interno ha concluso che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] era lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda. 14 Investito di un ricorso da E. K., il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), con sentenza del 9 aprile 2025, ha annullato tale decisione.

Da un lato, tale giudice ha ritenuto che il Ministero dell’Interno non avesse verificato a sufficienza se il sistema di asilo dei [OSCURATO:PERSONA] fosse viziato da carenze sistemiche che potevano esporre E. K. al rischio di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

Dall’altro lato, esso ha dichiarato che tale Ministero non aveva sufficientemente spiegato le ragioni per le quali non occorreva esercitare il potere discrezionale previsto all’articolo 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 15 Il Ministero dell’Interno ha presentato ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio.

Esso contesta la valutazione effettuata in detta sentenza sull’esercizio del potere discrezionale previsto all’articolo 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 16 Il giudice del rinvio sottolinea che, in forza del diritto ceco, l’esercizio di tale potere discrezionale da parte dell’amministrazione è soggetto al controllo giurisdizionale.

Tale giudice nutre dubbi riguardo alla definizione dell’ambito di applicazione di detto potere discrezionale, come circoscritto dalla formulazione «in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III]» figurante all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, di quest’ultimo.

A suo avviso, sono possibili due interpretazioni opposte di tale disposizione. 17 In base a una prima interpretazione, il potere discrezionale previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III potrebbe essere esercitato solo nell’ipotesi in cui lo Stato membro competente sia stato determinato sulla base delle regole contenute nell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, ovvero sulla base dei criteri enunciati nel capo III dello stesso.

Non sarebbe quindi possibile derogare, mediante l’esercizio di tale potere discrezionale, alla determinazione dello Stato membro competente effettuata in applicazione del criterio residuale definito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.

Tale interpretazione sarebbe fondata sulla formulazione stessa dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, in particolare sulla formulazione «in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, [di quest’ultimo]». 18 In base a una seconda interpretazione, fondata su argomenti contestuali e teleologici, il potere discrezionale previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III potrebbe essere esercitato anche nell’ipotesi in cui lo Stato membro competente sia stato determinato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento.

Innanzitutto, il criterio residuale previsto da tale disposizione farebbe parte integrante delle regole per determinare lo Stato membro competente.

Inoltre, non sarebbe logico limitare l’esercizio del potere discrezionale, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono a tal titolo di un ampio margine di valutazione.

Infine, sotto l’egida del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, era possibile derogare, mediante l’esercizio del potere discrezionale, alla determinazione dello Stato membro competente fondata sul criterio residuale di cui all’articolo 13 di quest’ultimo regolamento. 19 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III], sia possibile derogare anche alla designazione dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, o se l’esercizio del potere discrezionale sia riservato esclusivamente ai casi in cui lo Stato membro competente è stato determinato in base all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento».

Sulla questione pregiudiziale 20 Con la sua unica questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che i criteri enunciati al capo III di tale regolamento non designano come competente, può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli, qualora lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda sia stato designato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento. 21 In limine , occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, una domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento.

Detto capo III contiene gli articoli da 7 a 15 di tale regolamento. 22 A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. 23 È in forza di quest’ultima disposizione che il Ministero dell’Interno ha ritenuto, nel procedimento principale, che l’esame della domanda di protezione internazionale di E. K. incombesse al Regno dei [OSCURATO:PERSONA]. 24 È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre procedere all’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 25 Ai sensi di tale disposizione, «[i]n deroga all’articolo 3, paragrafo 1, [di tale regolamento], ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento». 26 Vero è, alla luce del testo dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che la formulazione «[i]n deroga all’articolo 3, paragrafo 1, [di tale regolamento]» potrebbe deporre a favore di un’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento nel senso che tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di derogare soltanto ai criteri di designazione dello Stato membro competente enunciati al capo III del medesimo regolamento.

L’applicazione di detta disposizione sarebbe quindi esclusa nell’ipotesi in cui lo Stato membro competente sia stato designato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, dal momento che quest’ultimo non rientra in tale capo

III. 27 Tuttavia, la formulazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento prevede altresì che uno Stato membro possa esaminare una domanda di protezione internazionale «anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti [in detto] regolamento».

Così facendo, tale disposizione rinvia all’insieme dei criteri previsti dal medesimo regolamento, ivi compreso, di conseguenza, quello previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo. 28 Ne consegue che il testo dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non è univoco. 29 Poiché il testo di tale disposizione non consente, di per sé, di rispondere alla questione sollevata, occorre, ai fini dell’interpretazione di detta disposizione, tener conto del contesto nel quale essa si inserisce e dell’obiettivo che essa persegue [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Effetti di un provvedimento di allontanamento), C‑719/19, EU:C:2021:506, punto 70 e giurisprudenza citata].

Inoltre, anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 50). 30 Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, occorre tener conto del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell’Unione, di cui tale disposizione costituisce parte integrante [v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 53, nonché del 18 aprile 2024, Minister for Justice (Clausola discrezionale – Ricorso), C‑359/22, EU:C:2024:334, punti 32 e 51]. 31 A tale riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 3 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, contenuto nel capo II di quest’ultimo, intitolato «Principi generali e garanzie», definisce i principi che disciplinano l’accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale. 32 Più specificamente, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento enuncia il principio di unicità dell’esame di una domanda, secondo cui ciascuna domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, vale a dire quello individuato come Stato competente in base ai criteri obbligatori enunciati al capo III di tale regolamento. 33 L’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III è applicabile in via subordinata [v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante), C‑720/20, EU:C:2022:603, punto 44] nelle ipotesi specifiche da esso individuate.

Infatti, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento definisce un criterio residuale di determinazione dello Stato membro competente nell’ipotesi in cui nessuno Stato membro competente possa essere designato in base ai criteri enunciati al capo III di detto regolamento.

Come già rilevato al punto 22 della presente sentenza, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale incombe, in tale ipotesi, al primo Stato membro nel quale tale domanda è stata presentata.

Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del medesimo regolamento riguarda l’ipotesi in cui è impossibile trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta. 34 Da tali elementi risulta che, come affermato da tutte le parti e dagli interessati che hanno depositato osservazioni scritte, l’articolo 3 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III deve essere ritenuto costituire un insieme di norme che disciplinano la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

Esso enuncia, nei suoi due paragrafi, un principio di base e criteri residuali ai fini di tale determinazione.

Tali criteri residuali sono pertinenti qualora l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ed enunciati al capo III di quest’ultimo non consenta di designare uno Stato membro competente o comporti la designazione di uno Stato membro competente verso il quale il richiedente non può essere trasferito, a causa di carenze sistemiche e del rischio di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta. 35 In tali circostanze, sarebbe incoerente ritenere, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che quest’ultima disposizione conferisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri il potere di derogare unicamente alla designazione dello Stato membro competente effettuata in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, e non a quella effettuata sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dello stesso. 36 Tale interpretazione si impone a maggior ragione alla luce della genesi dell’articolo 3 e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 37 A tale riguardo, si deve ricordare che il criterio residuale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si trovava, inizialmente, nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

II. Diversamente da tale criterio quale previsto nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, quello previsto nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] II figurava in quest’ultimo come uno dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente enunciati al capo III di quest’ultimo regolamento. 38 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, che è stato ripreso all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, conteneva il principio di unicità dell’esame della domanda di protezione internazionale da parte dello Stato membro competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

II. Tali criteri comprendevano, come risulta dal punto precedente, in particolare, il criterio residuale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento.

L’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultimo, che corrisponde all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, prevedeva la possibilità per ogni Stato membro di esaminare, «[i]n deroga al paragrafo 1», una domanda di protezione internazionale per la quale non era competente. 39 Pertanto, con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, letto in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II consentiva, senza alcun equivoco, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale loro presentata nell’ipotesi in cui, come nel procedimento principale, lo Stato membro competente fosse stato designato sulla base del criterio residuale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento. 40 Orbene, dalla pagina 6, punto 3, e dalla pagina 9, punto 4, della relazione che accompagna la proposta della Commissione del 3 dicembre 2008 [COM(2008) 820 final], che ha portato all’adozione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, risulta che, con quest’ultimo, il legislatore dell’Unione ha cercato di mantenere i principi di base del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, in particolare il principio di unicità dell’esame della domanda, e di riunire, a fini di chiarezza, le clausole discrezionali e umanitarie, che erano previste rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 15 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, in un’unica disposizione, ossia l’articolo 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. Ne consegue che il legislatore dell’Unione non ha cercato di modificare l’ambito di applicazione della clausola discrezionale contenuta, in successione, nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II e poi nell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 41 Tenuto conto della volontà chiaramente manifestata del legislatore dell’Unione di mantenere i principi di base del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, si deve ritenere che l’inserimento, all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, della formulazione «[i]n deroga all’articolo 3, paragrafo 1, [di quest’ultimo]», si spieghi con l’impianto sistematico dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, ricordato al punto 38 della presente sentenza, e sia imputabile più a una dimenticanza di tale legislatore di eliminare il riferimento al paragrafo 1 che a una volontà di modificare l’ambito di applicazione della clausola discrezionale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 42 Peraltro, per quanto riguarda tale clausola discrezionale, la Corte ha già precisato che, poiché i termini di tale disposizione coincidono essenzialmente con quelli dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, che prevedeva la clausola di sovranità, l’interpretazione di quest’ultima disposizione è parimenti trasponibile all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III (sentenze del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 53, nonché del 23 gennaio 2019, M.A. e a., C‑661/17, EU:C:2019:53, punto 55). 43 Orbene, come rilevato al punto 39 della presente sentenza, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II consentiva a qualsiasi Stato membro di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale che gli era stata presentata, anche quando lo Stato membro competente era stato designato sulla base del criterio residuale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento. 44 Da tali elementi contestuali risulta che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III deve essere interpretato nel senso che esso consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale loro presentata e per la quale un altro Stato membro è stato designato come Stato membro competente in forza dei criteri previsti da tale regolamento, e ciò anche qualora quest’ultimo Stato membro sia stato designato sulla base del criterio residuale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento. 45 Tale interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 46 Secondo la giurisprudenza della Corte, tale disposizione mira a preservare le prerogative degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’esercizio del diritto di concedere una protezione internazionale (sentenza del 5 luglio 2018, X, C‑213/17, EU:C:2018:538, punto 61 e giurisprudenza citata), consentendo a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, sulla base di considerazioni politiche, umanitarie o pratiche, di accettare di esaminare una domanda di protezione internazionale, anche se non è competente in applicazione dei criteri fissati dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, Fathi, C‑56/17, EU:C:2018:803, punto 53; del 23 gennaio 2019, M.A. e a., C‑661/17, EU:C:2019:53, punto 58, nonché del 16 febbraio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Figlio in gestazione al momento della domanda di asilo), C‑745/21, EU:C:2023:113, punto 50]. 47 Trattandosi di una disposizione facoltativa, essa accorda un ampio potere discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 57 e giurisprudenza citata).

Tenuto conto della portata del potere discrezionale in tal modo accordato agli [OSCURATO:PERSONA] membri, spetta allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e accettare di esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale per la quale non è competente in base ai criteri definiti da detto regolamento [sentenze del 23 gennaio 2019, M.A. e a., C‑661/17, EU:C:2019:53, punto 59, nonché del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21, EU:C:2023:934, punto 147].

L’esercizio di tale facoltà non è, peraltro, sottoposto ad alcuna condizione particolare (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Halaf, C‑528/11, EU:C:2013:342, punto 36). 48 In considerazione della portata di tale potere discrezionale e dell’obiettivo perseguito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, consistente nel consentire a qualsiasi Stato membro di decidere in piena sovranità di esaminare una domanda di protezione internazionale per la quale non sia competente, si deve ritenere che l’ambito di applicazione di tale disposizione non sia circoscritto alla sola situazione in cui lo Stato membro competente è designato in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento. 49 Al contrario, ogni Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli e per il cui esame lo Stato membro competente è stato designato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 50 Alla luce di tutti gli elementi che precedono, si deve rispondere all’unica questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che i criteri enunciati al capo III di tale regolamento non designano come competente, può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli, qualora lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda sia stato designato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.

Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev’essere interpretato nel senso che: uno Stato membro, che i criteri enunciati al capo III di tale regolamento non designano come competente, può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli, qualora lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda sia stato designato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.

Firme * Lingua processuale: il ceco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 24 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 604/2013 – Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento – Domanda di protezione internazionale presentata in un altro Stato membro – Articolo 17 – Clausola discrezionale – Ambito di applicazione » Nella causa C‑511/25 [Prokoda] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 16 luglio 2025, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2025, nel procedimento Ministerstvo vnitra contro E. K., LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per E. K., da Z. Candigliota, advokátka; –        per il governo ceco, da J. Vláčil, A. Edelmannová e L. Halajová, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da E. Garello, A. Katsimerou e M. Monfort, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] III»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Ministerstvo vnitra (Ministero dell’Interno, Repubblica ceca) e E. K., cittadino russo, in merito alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di E. K. Contesto normativo 3 Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] II»), è stato abrogato e sostituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. Quest’ultimo regolamento, che, a sua volta, è stato abrogato dal regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351), è applicabile ratione temporis al procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] II 4 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II disponeva quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. 2.      In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo». 5 Il capo III di tale regolamento stabiliva la gerarchia dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente e definiva tali criteri. 6 Nell’ambito di tale capo III, l’articolo 13 di detto regolamento prevedeva quanto segue: «Quando lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata». 7 Il capo IV del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, intitolato «Clausola umanitaria», conteneva unicamente l’articolo 15 di tale regolamento. [OSCURATO:PERSONA] III 8 Ai sensi del considerando 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III: «Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento». 9 Il capo II di tale regolamento, che definiva i «[p]rincipi generali e garanzie», conteneva l’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», che, ai paragrafi 1 e 2, così disponeva: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. 2.      Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la «Carta»)], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente». 10 Il capo III del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III definiva i criteri per determinare lo Stato membro competente. Esso comprendeva gli articoli da 7 a 15 di tale regolamento. 11 L’articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Clausole discrezionali», al paragrafo 1, primo comma, prevedeva che: «In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento». Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 E. K., cittadino russo membro della comunità ebraica, è nato ed è stato ufficialmente registrato come persona di sesso femminile. Egli si identifica come di sesso maschile e ha avviato un processo di transizione di genere. 13 E. K. ha depositato, nella Repubblica ceca, una domanda di protezione internazionale. Con decisione del 28 gennaio 2025, il Ministero dell’Interno ha concluso che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] era lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda. 14 Investito di un ricorso da E. K., il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), con sentenza del 9 aprile 2025, ha annullato tale decisione. Da un lato, tale giudice ha ritenuto che il Ministero dell’Interno non avesse verificato a sufficienza se il sistema di asilo dei [OSCURATO:PERSONA] fosse viziato da carenze sistemiche che potevano esporre E. K. al rischio di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta. Dall’altro lato, esso ha dichiarato che tale Ministero non aveva sufficientemente spiegato le ragioni per le quali non occorreva esercitare il potere discrezionale previsto all’articolo 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 15 Il Ministero dell’Interno ha presentato ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio. Esso contesta la valutazione effettuata in detta sentenza sull’esercizio del potere discrezionale previsto all’articolo 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 16 Il giudice del rinvio sottolinea che, in forza del diritto ceco, l’esercizio di tale potere discrezionale da parte dell’amministrazione è soggetto al controllo giurisdizionale. Tale giudice nutre dubbi riguardo alla definizione dell’ambito di applicazione di detto potere discrezionale, come circoscritto dalla formulazione «in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III]» figurante all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, di quest’ultimo. A suo avviso, sono possibili due interpretazioni opposte di tale disposizione. 17 In base a una prima interpretazione, il potere discrezionale previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III potrebbe essere esercitato solo nell’ipotesi in cui lo Stato membro competente sia stato determinato sulla base delle regole contenute nell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, ovvero sulla base dei criteri enunciati nel capo III dello stesso. Non sarebbe quindi possibile derogare, mediante l’esercizio di tale potere discrezionale, alla determinazione dello Stato membro competente effettuata in applicazione del criterio residuale definito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento. Tale interpretazione sarebbe fondata sulla formulazione stessa dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, in particolare sulla formulazione «in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, [di quest’ultimo]». 18 In base a una seconda interpretazione, fondata su argomenti contestuali e teleologici, il potere discrezionale previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III potrebbe essere esercitato anche nell’ipotesi in cui lo Stato membro competente sia stato determinato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento. Innanzitutto, il criterio residuale previsto da tale disposizione farebbe parte integrante delle regole per determinare lo Stato membro competente. Inoltre, non sarebbe logico limitare l’esercizio del potere discrezionale, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono a tal titolo di un ampio margine di valutazione. Infine, sotto l’egida del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, era possibile derogare, mediante l’esercizio del potere discrezionale, alla determinazione dello Stato membro competente fondata sul criterio residuale di cui all’articolo 13 di quest’ultimo regolamento. 19 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III], sia possibile derogare anche alla designazione dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, o se l’esercizio del potere discrezionale sia riservato esclusivamente ai casi in cui lo Stato membro competente è stato determinato in base all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento». Sulla questione pregiudiziale 20 Con la sua unica questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che i criteri enunciati al capo III di tale regolamento non designano come competente, può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli, qualora lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda sia stato designato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento. 21 In limine , occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, una domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento. Detto capo III contiene gli articoli da 7 a 15 di tale regolamento. 22 A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. 23 È in forza di quest’ultima disposizione che il Ministero dell’Interno ha ritenuto, nel procedimento principale, che l’esame della domanda di protezione internazionale di E. K. incombesse al Regno dei [OSCURATO:PERSONA]. 24 È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre procedere all’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 25 Ai sensi di tale disposizione, «[i]n deroga all’articolo 3, paragrafo 1, [di tale regolamento], ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento». 26 Vero è, alla luce del testo dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che la formulazione «[i]n deroga all’articolo 3, paragrafo 1, [di tale regolamento]» potrebbe deporre a favore di un’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento nel senso che tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di derogare soltanto ai criteri di designazione dello Stato membro competente enunciati al capo III del medesimo regolamento. L’applicazione di detta disposizione sarebbe quindi esclusa nell’ipotesi in cui lo Stato membro competente sia stato designato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, dal momento che quest’ultimo non rientra in tale capo III. 27 Tuttavia, la formulazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento prevede altresì che uno Stato membro possa esaminare una domanda di protezione internazionale «anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti [in detto] regolamento». Così facendo, tale disposizione rinvia all’insieme dei criteri previsti dal medesimo regolamento, ivi compreso, di conseguenza, quello previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo. 28 Ne consegue che il testo dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non è univoco. 29 Poiché il testo di tale disposizione non consente, di per sé, di rispondere alla questione sollevata, occorre, ai fini dell’interpretazione di detta disposizione, tener conto del contesto nel quale essa si inserisce e dell’obiettivo che essa persegue [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Effetti di un provvedimento di allontanamento), C‑719/19, EU:C:2021:506, punto 70 e giurisprudenza citata]. Inoltre, anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 50). 30 Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, occorre tener conto del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell’Unione, di cui tale disposizione costituisce parte integrante [v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 53, nonché del 18 aprile 2024, Minister for Justice (Clausola discrezionale – Ricorso), C‑359/22, EU:C:2024:334, punti 32 e 51]. 31 A tale riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 3 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, contenuto nel capo II di quest’ultimo, intitolato «Principi generali e garanzie», definisce i principi che disciplinano l’accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale. 32 Più specificamente, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento enuncia il principio di unicità dell’esame di una domanda, secondo cui ciascuna domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, vale a dire quello individuato come Stato competente in base ai criteri obbligatori enunciati al capo III di tale regolamento. 33 L’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III è applicabile in via subordinata [v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante), C‑720/20, EU:C:2022:603, punto 44] nelle ipotesi specifiche da esso individuate. Infatti, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento definisce un criterio residuale di determinazione dello Stato membro competente nell’ipotesi in cui nessuno Stato membro competente possa essere designato in base ai criteri enunciati al capo III di detto regolamento. Come già rilevato al punto 22 della presente sentenza, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale incombe, in tale ipotesi, al primo Stato membro nel quale tale domanda è stata presentata. Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del medesimo regolamento riguarda l’ipotesi in cui è impossibile trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta. 34 Da tali elementi risulta che, come affermato da tutte le parti e dagli interessati che hanno depositato osservazioni scritte, l’articolo 3 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III deve essere ritenuto costituire un insieme di norme che disciplinano la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Esso enuncia, nei suoi due paragrafi, un principio di base e criteri residuali ai fini di tale determinazione. Tali criteri residuali sono pertinenti qualora l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ed enunciati al capo III di quest’ultimo non consenta di designare uno Stato membro competente o comporti la designazione di uno Stato membro competente verso il quale il richiedente non può essere trasferito, a causa di carenze sistemiche e del rischio di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta. 35 In tali circostanze, sarebbe incoerente ritenere, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che quest’ultima disposizione conferisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri il potere di derogare unicamente alla designazione dello Stato membro competente effettuata in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, e non a quella effettuata sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dello stesso. 36 Tale interpretazione si impone a maggior ragione alla luce della genesi dell’articolo 3 e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 37 A tale riguardo, si deve ricordare che il criterio residuale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si trovava, inizialmente, nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II. Diversamente da tale criterio quale previsto nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, quello previsto nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] II figurava in quest’ultimo come uno dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente enunciati al capo III di quest’ultimo regolamento. 38 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, che è stato ripreso all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, conteneva il principio di unicità dell’esame della domanda di protezione internazionale da parte dello Stato membro competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II. Tali criteri comprendevano, come risulta dal punto precedente, in particolare, il criterio residuale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento. L’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultimo, che corrisponde all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, prevedeva la possibilità per ogni Stato membro di esaminare, «[i]n deroga al paragrafo 1», una domanda di protezione internazionale per la quale non era competente. 39 Pertanto, con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, letto in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II consentiva, senza alcun equivoco, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale loro presentata nell’ipotesi in cui, come nel procedimento principale, lo Stato membro competente fosse stato designato sulla base del criterio residuale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento. 40 Orbene, dalla pagina 6, punto 3, e dalla pagina 9, punto 4, della relazione che accompagna la proposta della Commissione del 3 dicembre 2008 [COM(2008) 820 final], che ha portato all’adozione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, risulta che, con quest’ultimo, il legislatore dell’Unione ha cercato di mantenere i principi di base del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, in particolare il principio di unicità dell’esame della domanda, e di riunire, a fini di chiarezza, le clausole discrezionali e umanitarie, che erano previste rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 15 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, in un’unica disposizione, ossia l’articolo 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. Ne consegue che il legislatore dell’Unione non ha cercato di modificare l’ambito di applicazione della clausola discrezionale contenuta, in successione, nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II e poi nell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 41 Tenuto conto della volontà chiaramente manifestata del legislatore dell’Unione di mantenere i principi di base del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, si deve ritenere che l’inserimento, all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, della formulazione «[i]n deroga all’articolo 3, paragrafo 1, [di quest’ultimo]», si spieghi con l’impianto sistematico dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, ricordato al punto 38 della presente sentenza, e sia imputabile più a una dimenticanza di tale legislatore di eliminare il riferimento al paragrafo 1 che a una volontà di modificare l’ambito di applicazione della clausola discrezionale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 42 Peraltro, per quanto riguarda tale clausola discrezionale, la Corte ha già precisato che, poiché i termini di tale disposizione coincidono essenzialmente con quelli dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, che prevedeva la clausola di sovranità, l’interpretazione di quest’ultima disposizione è parimenti trasponibile all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III (sentenze del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 53, nonché del 23 gennaio 2019, M.A. e a., C‑661/17, EU:C:2019:53, punto 55). 43 Orbene, come rilevato al punto 39 della presente sentenza, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II consentiva a qualsiasi Stato membro di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale che gli era stata presentata, anche quando lo Stato membro competente era stato designato sulla base del criterio residuale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento. 44 Da tali elementi contestuali risulta che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III deve essere interpretato nel senso che esso consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale loro presentata e per la quale un altro Stato membro è stato designato come Stato membro competente in forza dei criteri previsti da tale regolamento, e ciò anche qualora quest’ultimo Stato membro sia stato designato sulla base del criterio residuale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento. 45 Tale interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 46 Secondo la giurisprudenza della Corte, tale disposizione mira a preservare le prerogative degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’esercizio del diritto di concedere una protezione internazionale (sentenza del 5 luglio 2018, X, C‑213/17, EU:C:2018:538, punto 61 e giurisprudenza citata), consentendo a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, sulla base di considerazioni politiche, umanitarie o pratiche, di accettare di esaminare una domanda di protezione internazionale, anche se non è competente in applicazione dei criteri fissati dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, Fathi, C‑56/17, EU:C:2018:803, punto 53; del 23 gennaio 2019, M.A. e a., C‑661/17, EU:C:2019:53, punto 58, nonché del 16 febbraio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Figlio in gestazione al momento della domanda di asilo), C‑745/21, EU:C:2023:113, punto 50]. 47 Trattandosi di una disposizione facoltativa, essa accorda un ampio potere discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 57 e giurisprudenza citata). Tenuto conto della portata del potere discrezionale in tal modo accordato agli [OSCURATO:PERSONA] membri, spetta allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e accettare di esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale per la quale non è competente in base ai criteri definiti da detto regolamento [sentenze del 23 gennaio 2019, M.A. e a., C‑661/17, EU:C:2019:53, punto 59, nonché del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21, EU:C:2023:934, punto 147]. L’esercizio di tale facoltà non è, peraltro, sottoposto ad alcuna condizione particolare (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Halaf, C‑528/11, EU:C:2013:342, punto 36). 48 In considerazione della portata di tale potere discrezionale e dell’obiettivo perseguito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, consistente nel consentire a qualsiasi Stato membro di decidere in piena sovranità di esaminare una domanda di protezione internazionale per la quale non sia competente, si deve ritenere che l’ambito di applicazione di tale disposizione non sia circoscritto alla sola situazione in cui lo Stato membro competente è designato in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento. 49 Al contrario, ogni Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli e per il cui esame lo Stato membro competente è stato designato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 50 Alla luce di tutti gli elementi che precedono, si deve rispondere all’unica questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che i criteri enunciati al capo III di tale regolamento non designano come competente, può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli, qualora lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda sia stato designato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento. Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev’essere interpretato nel senso che: uno Stato membro, che i criteri enunciati al capo III di tale regolamento non designano come competente, può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli, qualora lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda sia stato designato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento. Firme * Lingua processuale: il ceco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris