CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria nelle more pervenuta nel suo interesse; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione ascritto all'imputato, della mancata esclusione delle recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando, a fondamento della dichiarazione di responsabilità, la chiamata in correità del fratello dell'imputato, riscontrata da un manoscritto proveniente da altro correo e dagli esiti dell'attività di osservazione e controllo posta in essere dagli operanti, ed a fondamento delle ulteriori statuizioni contestate la gravità del fatto accertato ed i "precedenti penali reiterati, sintomatici di una maggiore pericolosità sociale nella perpetrazione del reato in contestazione" (si veda, in particolare, pag. 1 e seguente della sentenza impugnata), in difetto di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, che il ricorrente non indica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec