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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11660/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdate-avvise-alle_part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 852/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di inden- nizzo.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. di quindici giorni che decor- rono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (cfr. Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554; conf.

Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi, Rv. 259187).

Ebbene, come si evince dagli atti, e come peraltro dichiara lo stesso difensore ricorrente alla prima pagina del proprio atto di impugnazione, risulta che il prov- vedimento impugnato è stato notificato, con posta certificata (PEC), al difensore e al ricorrente in data 13/11/2024.

L'impugnazione che ci occupa risulta proposta il 12/12/2024, e, dunque, è stata proposta oltre il termine di legge.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdate-avvise-alle_part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 852/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di inden- nizzo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. di quindici giorni che decor- rono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (cfr. Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554; conf. Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi, Rv. 259187). Ebbene, come si evince dagli atti, e come peraltro dichiara lo stesso difensore ricorrente alla prima pagina del proprio atto di impugnazione, risulta che il prov- vedimento impugnato è stato notificato, con posta certificata (PEC), al difensore e al ricorrente in data 13/11/2024. L'impugnazione che ci occupa risulta proposta il 12/12/2024, e, dunque, è stata proposta oltre il termine di legge. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. C
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